22 Febbraio 2016

Obblighi del medico competente – Informazioni su dati sanitari e di rischio

Dal 1° gennaio al 31 marzo i medici competenti devono trasmettere per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Tali informazioni devono essere elaborate evidenziando le differenze di genere e devono comprendere i dati identificativi dell’azienda, i dati identificativi del medico competente, i rischi cui sono esposti i lavoratori, i protocolli sanitari adottati, gli infortuni denunciati, le malattie professionali segnalate e la tipologia dei giudizi di idoneità.

Si ricorda che i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il Decreto Interministeriale 9 luglio 2012, modificato dal Decreto Interministeriale 6 agosto 2013.

L’Inail, dopo aver predisposto un documento in cui sintetizza gli obblighi del medico competente in materia di comunicazioni, in base all’intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), ha predisposto un applicativo web strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (All. 3 B del D.Lgs. 81/2008) del decreto interministeriale 9 luglio 2012.

Attraverso l’uso nazionale dell’applicativo si mira a perseguire i seguenti obiettivi:

– adempimento all’obbligo dell’art. 40 del Testo Unico sicurezza relativo alla comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria;

– dotazione di un unico strumento di lavoro su tutto il territorio per la raccolta e la trasmissione dei dati;

– standardizzazione delle modalità di compilazione dell’allegato 3B;

– gestione del flusso comunicativo tra i soggetti coinvolti: Medico Competente, ASL, Regione, INAIL.

Per consultare il documento INAIL, clicca qui

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