L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota del 10.1.2020, prot. n. 148, ha risposto ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6, D.lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla norma per formalizzare l’offerta conciliativa.
L’INL risponde positivamente al quesito, basandosi sia sull’interpretazione letterale della norma – che fa riferimento al momento di presentazione dell’offerta da parte del datore di lavoro per l’individuazione del termine di decadenza – sia sulla ratio dell’istituto, volto a deflazionare il carico giudiziario in tema di impugnativa di licenziamenti.
Secondo l’INL deve ritenersi che il datore di lavoro abbia formalizzato tempestivamente l’offerta conciliativa, ex art. 6 Dlgs. 23/2015, quando entro il termine di sessanta giorni dal licenziamento abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta conciliativa.
La nota n. 148 del 2020 dell’INL precisa inoltre che l’offerta conciliativa di cui all’art. 6 D.lgs. 23/2015, la quale deve essere ricevuta dal lavoratore entro sessanta giorni dal licenziamento, per potersi ritenere perfezionata deve contenere:
1) la richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dall’art. 6 d.lgs. 23/2015;
2) l’indicazione degli estremi dell’assegno circolare intestato al lavoratore.
Se ricorrono tali presupposti, l’eventuale convocazione da parte dell’ITL avvenuta oltre i 60 giorni dal licenziamento, previsti come termine decadenziale per presentare la domanda, non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.
Per una sintesi delle modalità operative relative all’offerta di conciliazione ex art. 6 D.lgs. 23/2015 clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/licenziamenti-individuali/offerta-conciliativa-facoltativa-per-i-lavoratori-licenziati-in-regime-di-job-act-2/
Per consultare l’art. 6 del D.lgs. 23/2015 clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/jobs-act/disposizioni-materia-contratto-lavoro-tempo-indeterminato-tutele-crescenti-d-lgs-4-marzo-2015-n-23/