20 Luglio 2018
Offerta di lavoro congrua – definizione
Offerta di lavoro “congrua” – il Ministero del lavoro ne dà la definizione
L’art. 21 del D.Lgs. 150/2015 condiziona l’erogazione della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), della DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), all’ASDI (Assegno di Disoccupazione) e dell’indennità di mobilità all’accettazione da parte del lavoratore disoccupato di un’offerta di lavoro “congrua”.
Il successivo art. 25 prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attenendosi ai principi di coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata dello stato di disoccupazione, avrebbe dovuto fornire un’idonea ed esauriente definizione del termine “congrua”, cosa che ha fatto con Decreto 10 aprile 2018, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.
Segnaliamo in particolare che, per essere ritenuta congrua, gli artt. 5, 6 e 7 del decreto prevedono che l’offerta di lavoro debba:
- riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
- riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
- prevedere una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi (per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione, la retribuzione offerta di dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà);
- contenere al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime: a) la qualifica da ricoprire e le mansioni; b) i requisiti richiesti; c) il luogo e l’orario di lavoro; d) la tipologia contrattuale; e) la durata del contratto di lavoro; f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato;
- riferirsi ad un luogo di lavoro che non disti più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (disoccupati fino a 12 mesi); che non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (disoccupati oltre 12 mesi). In entrambi i casi, se il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze sono ridotte del 30%.
Il decreto contiene in allegato anche delle tabelle esplicative
Per consultare il decreto clicca qui
http://www.adlabor.it/normativa/indennit-disoccupazione/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-decreto-10-aprile-2018-definizione-dellofferta-di-lavoro-congrua-ai-sensi-degli-articoli-3-e-25-del-decreto-legislativo-14-settembre-2015-n-150-2/