22 Giugno 2021
Omessa copertura della quota di disabili – Variazioni dell’organico aziendale – Sanzioni | Adlabor
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 966 del 17 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della diffida obbligatoria in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota d’obbligo ex art. 3 della Legge n. 68/1999.
Segnaliamo in particolare che, per l’Ispettorato del Lavoro:
- è esclusa la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni ai sensi del Capo IV della medesima L. n. 68/1999, ammettendo a tal fine la sola “presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro” (cfr. anche nota congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato del 23 marzo 2017 n. 2283). In altre parole, affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti;
- la sanzione andrà applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego (cfr. nota INL del 18 luglio 2018 n. 6316);
- il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente;
- nell’ipotesi in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno l’obbligo di assunzione per effetto di una riduzione dell’organico aziendale, si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa unicamente per il numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi
Per consultare la nota 966/2021, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-966-17-giugno-2021-illeciti-legge-68-e-diffidabilit%C3%A0-18062021.pdf
Per consultare la nota 6316/2018, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-18luglio2018-natura-illecito-omesso-collocamento-obbligatorio.pdf
Per consultare la nota 2283/2017 clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Parere-IIL-Milano.pdf