La legge 92/2012 ha introdotto l’art. 69 bis nel Decreto legislativo 276/2001 con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite IVA in regime di monocommittenza, attraverso la previsione di presunzioni legali che trasformano il rapporto da ‘partita IVA’ in collaborazione coordinata e continuativa (a progetto).
L’Inail, con circolare n. 15 del 20 marzo 2013, ha fornito alcune indicazioni operative che si aggiungono a quelle fornite dal Ministero del lavoro con circolare 32/2012, cui ha fatto seguito il Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 che individua, a titolo esemplificativo, albi, ruoli, registri ed elenchi, la cui appartenenza esclude l’applicazione della presunzione di rapporto ‘a partita IVA’ non genuino (vedi nostra news del 2 gennaio 2013).
1. Nozione di ‘partita Iva’: come precisato dal Ministero del lavoro, la partita IVA è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 c.c, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un ‘opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Piè nello specifico, secondo l’art. 35 del d.p.r. 633/1972, possono essere titolari di partita IVA i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, nonché, a particolari condizioni, tutti quei soggetti che, sotto il profilo lavoristico, vedono inquadrate le proprie prestazioni nello specifico ambito della collaborazione coordinata e continuativa (che, ricordiamo, costituisce anch’essa una forma di lavoro autonomo).
2. Presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa: la legge stabilisce che il rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita IVA si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, se sussistano almeno due dei seguenti presupposti:
a) durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi.
b) fatturato: deve essere pari o superiore all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile).
c) postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente.
Le verifiche circa il rispetto dei primi due presupposti di legittimità sopra indicati potranno essere effettuate soltanto a posteriori, non prima del 2015, mentre quella relativa alla postazione fissa sin da subito. Nel caso in cui il collaboratore ricada in almeno due di tali presupposti, scatterà la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che sarà considerata legittima, in presenza di uno specifico progetto.
3. Effetti della presunzione: la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa per le attività svolte in regime di monocommittenza comporta l’applicazione della disciplina in materia di lavori a progetto. Pertanto, nella prestazione del titolare di partita IVA ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa deve essere individuato un progetto, elemento essenziale la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di costituzione del rapporto.
In sintesi, se la prestazione resa da un titolare di partita Iva per conto di un committente non è riconducibile a un incarico di lavoro pienamente autonomo, il contratto si trasforma in:
– collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;
– rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.
In presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati. Coerentemente con tali disposizioni, il premio assicurativo dovuto – ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente – è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail10.
4. Partite IVA genuine: non scatta la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni lavorative che presentano determinati requisiti di professionalità o che hanno un determinato valore economico e cioè quando:
a) siano connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
b) siano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012, il reddito minimo annuo di riferimento è di Euro 18.662,50).
c) siano rese nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali, purchè dette prestazioni costituiscano lo svolgimento dell’attività professionale per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione. Il Ministero del lavoro ha indicato tali attività professionali con il citato decreto ministeriale 20 dicembre 2012.
5. Regime transitorio: è stato previsto un apposito regime transitorio in base al quale, per i rapporti già in essere, le nuove regole imposte dalla legge 92/2012 entreranno in vigore solo dal 18 luglio 2013, al fine di consentire ai professionisti e alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni. Per le nuove collaborazioni, invece, ossia per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma del lavoro, le nuove disposizioni sono applicabili dal 18 luglio 2012.
La circolare dell’INAIL è consultabile su:
http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201315.htm
La circolare del Ministero del lavoro ed il cecreto citati sono consultabili su:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121228_Circolare_32.htm