L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 247/E del 18 settembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme ”esclusive”, possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.
Questa in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:
“Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (più sotto integralmente riportato) e cioè che i lavoratori debbono aver maturato entro il 31.12.2025 i requisiti minimi per poter usufruire della pensione anticipata (anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), il regime di non imponibilità può applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.”
LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 161
161. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente:
«286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall’articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».