29 Agosto 2016

Permessi per lavoratori volontari della Protezione civile

Anche in considerazione della situazione di emergenza verificatasi a seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016, proponiamo una breve sintesi della disciplina normativa dei permessi per i lavoratori volontari che fanno parte della Protezione Civile.

  1. agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno. Se è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia di Protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno;
  2. alle attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, preventivamente autorizzate dall’Agenzia di Protezione civile per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell’anno;
  3. alle fasi preparatorie a quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso, per tutta la loro durata (solo per gli organizzatori delle suddette iniziative).
  1. a vedersi conservare il posto di lavoro;
  2. alla corresponsione da parte del datore di lavoro del normale trattamento economico, che sarà soggetto alle ordinarie ritenute fiscali (IRPEF e addizionali) e previdenziali.
  3. al mantenimento della copertura assicurativa ed al versamento da parte del datore di lavoro degli ordinari contributi previdenziali ed assicurativi (art. 9 D.P.R. 194/2001).
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