26 Maggio 2016

Proroga del trattamento di CIGS

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24/05/2016 il Decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, con il quale, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
Evidenziamo in particolare:
Durata: la possibilità di proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (in caso di cessazione dell’attività durante il 2016), di 9 mesi (in caso di cessazione dell’attività durante il 2017) e di sei mesi (in caso di cessazione dell’attività durante il 2018).
Condizioni: per ottenere la proroga della concessione dell’integrazione salariale occorre:
– la presentazione di un programma di crisi aziendale al cui esito, per l’aggravarsi delle difficoltà di risanamento, l’impresa decida di cessare la produzione e sia possibile una cessione dell’azienda;
– la presentazione di un piano aziendale di cessione aziendale, di sospensione dei lavoratori in relazione all’entità e ai tempi della cessione e di riassorbimento del personale da parte del concessionario;
– la sottoscrizione di un accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Mise e con l’approvazione del piano e l’autorizzazione alla proroga dell’integrazione straordinaria da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Per consultare il decreto clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Interministeriale-25-marzo-2016-n-95075.pdf

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