04 Giugno 2013

Rappresentatività sindacale – Accordo interconfederale 31 maggio 2013

Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno raggiunto l’accordo sulla rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacali, ai fini della partecipazione e della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Misurazione della rappresentatività: il testo sottoscritto, che fa riferimento al precedente accordo interconfederale 28 giugno 2011, disciplina la misurazione della rappresentatività facendo riferimento:

-alle deleghe sindacali comunicate dal datore di lavoro all’Inps e certificate dall’Istituto medesimo tramite Uniemens e trasmesse al CNEL;

– ai voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale firmatarie dell’accordo31 maggio 2013, nell’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

– ove fossero presenti ancora le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), si farà riferimento al solo dato degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’accordo31 maggio 2013

La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, dovrà essere di almeno il 5%, dato determinato come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti).

Elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU): Circa la progressiva sostituzione delle RSA con le RSU, l’accordo conferma quanto contenuto nel precedente accordo interconfederale 20 dicembre 1993, impegnando le organizzazioni sindacali firmatarie, o che comunque successivamente aderiscano all’accordo stesso, a rinunciare formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70 in occasione della partecipazione alla procedura di elezione delle RSU. L’accordo precisa inoltre che:

– il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie l’accordo in oggetto;

– le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;

– le RSU saranno elette con voto proporzionale;

– il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali di categoria: le modalità di presentazione delle piattaforme contrattuali è lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l’auspicio affinché si determinino richieste unitarie.

Partecipazione alle trattative per la contrattazione nazionale di categoria: Per quel che riguarda invece la partecipazione alle trattative per la Contrattazione nazionale di categoria :

– sono ammesse le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo in oggetto che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%;

– nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria decideranno con proprio regolamento le modalità di composizione della delegazione trattante e le relative attribuzioni;

– in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

Validità ed dei contratti collettivi nazionali di lavoro: la validità dei CCNL è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

– che siano stati sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza;

– che vi sia stata preventiva consultazione e conseguente approvazionea maggioranza semplice da parte delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, con modalità stabilite dalle categorie.

La sottoscrizione formale dell’accordo costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti, rendendolo applicabile all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici ed esigibile da parte di tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa.

Clausole e/o procedure di raffreddamento: le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento, finalizzate a garantire, per tutte le parti,comprese le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con l’accordo in oggetto.

A loro volta, le parti firmatarie dell’accordo interconfederale 31 maggio 2013 si sono impegnate, a monitorare la puntuale attuazione dei princìpi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione.

Il testo integrale degli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 31 maggio 2013 sono consultabili sul sito: http://www.adlabor.it/default.asp?act=contenuti&t=4&a=102

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