01 Aprile 2014

Registro infortuni: sanzioni per mancata vidimazione

L’art. 8 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’istituzione, mediante Decreto interministeriale da emanarsi entro i 180 giorni successivi all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 81/2008, del SINP-Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, contenente, tra l’altro, precise indicazioni circa le regole per il trattamento dei dati, con specifico riferimento al registro infortuni.

La Commissione del Ministero del lavoro per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, con risposta ad interpello 27 marzo 2014, n. 9, ha precisato che, non essendo ancora stato emanato tale Decreto interministeriale, la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni, comporta ancora per il datore di lavoro ed il dirigente responsabile l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994. e cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 3098,74.

Ricordiamo che il registro infortuni deve essere:

– conforme al modello approvato con Decreto Ministeriale 12 settembre 1958, come modificato dal Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996;

– vidimato dall’ASL territorialmente competente (salvo nelle Regioni che hanno abolito tale obbligo);

– conservato a disposizione degli organi di vigilanza sulla sicurezza el lavoro.

Per consultare la risposta ad interpello clicca qui

Per consultare il Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996 clicca qui

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