20 Febbraio 2026
Retribuzioni convenzionali – Trattamento fiscale compensi maturati | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 37/E del 12 febbraio 2026, ha fornito un chiarimento in merito al corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi in natura e differiti maturati in periodi d’imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in base alle retribuzioni convenzionali – Art. 51, comma 8–bis del TUIR.
Questa, sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate:
- l’art. 49 del TUIR prevede che sono redditi di lavoro dipendente quelli che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri» e, ai fini della loro determinazione, il successivo art. 51 stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»;
- rientrano, pertanto, in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti (come, per quanto di interesse nel caso di specie, stock options e performance shares), stimati in base al loro” valore normale”, così come determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR;
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del TUIR, per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, l’imposta si applica sulla totalità dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica esclusivamente sui redditi prodotti in Italia;
- l’art. 51, comma 8 bis, del TUIR, in deroga alle regole ordinarie di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, prevede che «il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro. Tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento, e in misura non inferiore, al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei (cfr., da ultimo, il decreto ministeriale 16 gennaio 2025);
- tale criterio di determinazione del reddito si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR. Ciò comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero, in deroga al criterio analitico dettato dall’art. 51, comma 1, del medesimo TUIR, è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore;
- per l’applicazione di tale criterio di determinazione forfetaria del reddito è necessario che sussistano i requisiti previsti dalla norma e cioè che: a) l’attività lavorativa sia svolta all’estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o sufficiente stabilità; b) l’attività lavorativa esercitata all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (e, dunque, che la prestazione sia integralmente svolta all’estero); c) il lavoratore soggiorni, nell’arco di dodici mesi, nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni; d) il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze fissa le retribuzioni convenzionali previste esclusivamente per il settore privato;
- la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime.