15 Aprile 2021
Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 | Adlabor
Il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021, fornisce indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Segnaliamo in particolare:
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero: il medico competente, per questi, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08, al fine di verificare l’idoneità alla mansione -anche per valutare profili specifici di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.;
- Lavoratori positivi sintomatici: questi lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia diversi da quelli del punto precedente, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Ai fini del reintegro, tali lavoratori inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- Lavoratori positivi asintomatici: i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Ai fini del reintegro, tali lavoratori inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- Lavoratori positivi a lungo termine: i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi .Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e quindi ai fini del reintegro, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/2008;
- Lavoratori asintomatici, ma con contatto stretto di un caso positivo: debbono informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico. Il relativo referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (o dal laboratorio dove il test è stato effettuato) al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.
Per consultare la circolare del Ministero della Salute, clicca qui:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null
Per consultare il messaggio INPS 3653/2020, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%203653%20del%2009-10-2020.htm