14 Marzo 2011

ROL ed ex-festività: effetti del mancato pagamento

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 8 marzo 2011, n. 16, ha precisato che il mancato godimento o pagamento entro le scadenze indicate dai contratti collettivi dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro e sostitutivi delle festività soppresse non comporta alcuna sanzione a carico delle aziende.

A proposito dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in questione nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva alle scadenze previste dai CCNL, il Ministero evidenzia che tale obbligazione va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. Di conseguenza, il versamento dei relativi contributi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

Infine, il Ministero precisa che, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito a ROL ed ex festività, gli ispettori del lavoro possono utilizzare l’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, diffidando il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro non adempia alla diffida accertativa o nonpromuova un tentativo di conciliazione che si concluda con esito positivo, la diffida, con provvedimento del Direttore della DPL, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

Il provvedimento del Ministero del Lavoro è consultabile integralmente sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AB4AF0BC-19A7-404E-B869-DAFD712159DC/0/162011.pdf

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