31 Maggio 2016

Sanzioni per mancata rotazione in CIGS

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale n. 94956 del 10 marzo 2016 con il quale è stata data attuazione all’art. 24, comma 6, del decreto legislativo n. 148/2015.

Il provvedimento, che sarà operativo dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che doveva essere emanato entro il 23 novembre 2015, definisce l’incremento del contributo addizionale in caso di mancata rotazione durante il trattamento di CIGS.

Se a seguito di visita degli organi di vigilanza della Direzione Territoriale del Lavoro , disposta anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, venga accertato che l’imprenditore non ha attuato la rotazione concordata nell’esame congiunto o prevista nella istanza di concessione, il contributo addizionale fissato dall’art. 5 dello stesso D.Lgs. 148/2015 (9%, 12% o 15% sulla retribuzione globale non percepita dai lavoratori, a seconda del periodo, all’interno del quinquennio mobile, per il quale è stato richiesto l’intervento), viene aumentato dell’1%, limitatamente ai lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione e con riguardo al periodo nel quale è stata accertata la violazione.

Il verbale viene trasmesso all’INPS, competente per territorio, che provvede alla applicazione della sanzione.

Per consultare il decreto, clicca qui

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