18 Dicembre 2014

Sgravi contributivi legati a nuove assunzioni – Incremento occupazionale netto

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al requisito dell’incremento occupazionale netto quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni.

L’istante aveva chiesto di sapere “se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione“.

Secondo il Ministero, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:

– sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (Circ. INPS n. 111/2013, vedi nostra news del 1 agosto 2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;

– al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.

Di conseguenza, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di unità di lavoro-anno (ULA), l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui

Per consultare la circolare INPS 11/2013, clicca qui

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