30 Ottobre 2012

Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello (premi di produttività): istruzioni operative Inps

L’Inps, con messaggio n. 17017 del 19 ottobre 2012 ha fornito alcune indicazioni operative per la fruizione del beneficio contributivo. In particolare:

a) la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 296/2006, art. 1 comma 1175 e cioè:

– al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

b) nel caso di coesistenza di erogazioni dovute ad accordi di produttività raggiunti sia in sede aziendale sia in sede territoriale, ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Rammentiamo che, con Decreto del Ministero del Lavoro 24 gennaio 2012, lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, è stato stabilito per l’anno 2011 nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita.

I datori interessati e i loro intermediari autorizzati devono inoltrare apposita domanda telematica all’Inps.

Il messaggio è consultabile su:

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2017017%20del%2019-10-2012.pdf

Il testo de Decreto Ministeriale è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4B3B6FB7-1E2E-44B5-9723-9FB456E5DCDB/0/20120124_DI.pdf

error: Content is protected !!