12 Gennaio 2009

Sicurezza sul lavoro – prorogati alcuni termini

Con il D.L. n. 207/2008 (c.d. Decreto “mille proroghe”), il Governo ha prorogato, tra gli altri, alcuni termini in materia di sicurezza sul lavoro.In particolare, è prorogato al 16 maggio 2009 il termine previsto dall’art. 18 comma 1, lett. r) del D. Lgs 81/08 (C.d. Testo unico sulla Sicurezza), relativo all’obbligo del datore di lavoro di comunicare (anche in via telematica) all’Inail o all”Ipsema i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), mediante il modello disponibile sul sito dell’Inail. Come chiarito dal Ministero, con nota del 26 maggio 2008, nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 (da effettuarsi entro due giorni) nonché a quello di annotazione dell’evento nel registro infortuni.Il decreto mille proroghe, poi, ha differito, sempre al 16 maggio 2009, il termine di decorrenza dell’obbligo di non effettuare prima dell’assunzione le visite mediche di idoneità (art. 41 D. Lgs. 81/08). Ciò significa che fino a tale data i datori di lavoro potranno continuare a comportarsi secondo le regole in vigore sotto l’abrogato Dlgs n. 626/1994, ossia effettuare i controlli sanitari tramite il medico competente prima dell’avvenuta assunzione, così come ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione n. 26238/2005.Infine, anche il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, e’ prorogato al 16 maggio 2009, in relazione alla valutazione dei rischi. Fino a tale data si applicano le norme previgenti contenute nell’abrogato D. Lgs n. 626/1994 e in particolare il datore di lavoro non dovrà ancora tenere conto nell’effettuare la valutazione né dei rischi collegati allo stress lavorativo, né alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi dei lavoratori. Infine è solo dal 30 giugno 2009 che il documento di valutazione dei rischi dovrà avere data certa. Inoltre il documento unico di valutazione dei rischi a carico del committente) che dovrà essere sempre allegato al contratto di appalto, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, dovrà essere allegato al contratto di appalto entro il 16 maggio 2009.

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