27 Luglio 2020

Smartworking semplificato – scadenza 31/07/2020 | Adlabor

Il lavoro agile nel periodo emergenziale, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 34/2020 convertito con legge 77/2020, può essere attuato, anche in assenza di accordi individuali e con la procedura semplificata sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020).

Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Oltre la data del 31 luglio 2020, in assenza di nuove disposizioni normative, sarà necessario stipulare un accordo con il Lavoratore, che sarà conservato dal datore di lavoro onde poterlo esibire per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

La comunicazione di cui all’articolo 23 della Legge 81/2017 sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Di seguito le FAQ del Ministero in materia:

 

D: fino a quando è utilizzabile la procedura “semplificata” per la comunicazione di smart working prevista dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020?

R: L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.

Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

D: Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?

R: L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

 

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Per raccogliere il consenso del lavoratore alla prosecuzione del lavoro agile dopo il 31 luglio 2020 può essere sufficiente uno scambio di mail da cui risulti l’esplicita accettazione del lavoratore alla prosecuzione della prestazione in modalità lavoro agile, con una comunicazione che potrebbe essere del seguente tenore:

Caro Collega, in relazione al perdurare dell’emergenza che ha portato a configurare la Sua prestazione con le modalità del lavoro agile, si rende necessaria la prosecuzione di tale modalità anche oltre il 31 luglio 2020. La invitiamo quindi a volerci comunicare, anche tramite posta elettronica, il Suo assenso alla prosecuzione della Sua attività in smart working, alle stesse condizioni e modalità sinora adottate sino alla data del __________. La Sua risposta sarà considerata accettazione e accordo sulla prosecuzione della prestazione in modalità lavoro agile. Ove invece non intendesse proseguire la prestazione da remoto, dovrà contattare immediatamente la direzione (del personale) per verificare termini e condizioni per il Suo reinserimento nei locali aziendali. Tutto ciò salvo esigenze organizzative e produttive aziendali ovvero diverse disposizioni che potessero intervenire.

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