22 Marzo 2024

Somme elargite alle mamme lavoratrici come welfare aziendale – Esclusione – Rientrano nel concetto di reddito di lavoro dipendente | ADLABOR

Una Società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se è lecito riconoscere come welfare aziendale a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.

Nella sua risposta ad interpello n. 57/2024, l’Agenzia delle Entrate esclude la liceità di tale possibile intervento, confermando che le somme eventualmente corrisposte sono completamente imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986, che stabilisce come «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (c.d. ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro  dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i  valori che  il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente).

L’Agenzia, inoltre, a proposito delle espressioni “generalità dei dipendenti” ovvero a ”categorie di dipendenti” che giustificherebbero la non assoggettabilità di taluni benefit, nel confermare che esse non vanno intese soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo ”tipo” o di un certo ”livello” o ”qualifica” (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle ”utilità” previste, non ritiene, invece, possibile individuare una ”categoria di dipendenti” sulla base  di  una  distinzione  non  legata  alla  prestazione  lavorativa  ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente, come nel caso delle lavoratrici  madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità.

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