Il Ministero del lavoro, con circolare 24 settembre 2014, n. 22, ha ritenuto applicabile in via analogica la regola prevista dall’art. 3, comma 5 della Legge 68/1999 (che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per la copertura dei posti destinati ai disabili per aziende in crisi con ricorso alla CIGS, ai contratti di solidarietà o a procedure di licenziamenti collettivi), nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei casi di eccedenza di personale, abbia sottoscritto accordi e attivato le procedure ex art. 4 della Legge 92/2012, in base ai quali, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori piè anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento
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