06 Febbraio 2012

Tassazione e contribuzione agevolate per erogazioni di produttivita’

Facciamo riferimento alla news del 13 luglio 2011 per rammentare che è stato prorogato per l’anno 2012 il regime di tassazione agevolata per le erogazioni di produttività.

Tale agevolazione è però subordinata alla stipula di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, od a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale. Non è quindi piè ammesso al beneficio della tassazione agevolata il riconoscimento unilaterale da parte del datore di lavoro di somme qualificate come “corrispettivi” per la qualità, l’innovazione, l’efficienza organizzativa o la competitività aziendale.

La circolare congiunta del Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011 specificava che, oltre ad i premi di produttività, rientravano tra le erogazioni agevolabili anche quelle correlate a:

– compensi per lavoro straordinario (forfait o “in senso stretto”): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);

– compensi per lavoro supplementare (nel lavoro a tempo parziale): è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);

– compensi per lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.

– compensi per lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;

Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

Qui di seguito riportiamo le principali norme di riferimento.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (Manovra economica 2) (1)

Articolo26 – Contrattazione aziendale

1. Per l’anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale [, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl], sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita’ ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione (1) (2) (3).

(1) Vedi, anche, l’articolo 22, comma 6, della L. 12 novembre 2011, n. 183.

(2) Articolo modificato dall’articolo 22, comma 6, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

(3) Per la concessione dello sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro di cui al presente articolo vedi l’articolo 33, comma 14, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

LEGGE 12 novembre 2011 n.183 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012).

Articolo33 – Disposizioni diverse

14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalita’ di cui all’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell’articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.

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