25 Marzo 2022

Tirocini – Chiarimenti – Nota n. 530/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 21 marzo 2022 | ADLABOR

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 530 del 21 marzo 2022, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in tema di tirocinio, istituto che è stato recentemente novellato dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Il tirocinio è definito come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, volto all’orientamento ed alla formazione professionale e nel caso in cui esso sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, esso viene identificato come curricolare.

Governo e Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – entro il 30 giugno 2022 – un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

L’INL precisa però che sino al recepimento, da parte della Conferenza Stato Regioni delle linee-guida sopracitate, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Tuttavia, la nota dell’Ispettorato Nazionale del 21 marzo 2022 conferma che dal 1 gennaio 2022 sono vigenti i seguenti precetti riguardanti:

Indennità di partecipazione.

La mancata corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione prevista dalla legislazione regionale vigente comporta, a carico del trasgressore, l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 6.000 Euro.

Ricorso fraudolento al tirocinio.

L’INL ribadisce che il tirocinio non può costituire un rapporto di lavoro ed essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Pertanto, qualora il tirocinio venisse svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 Euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la facoltà del tirocinante di rivendicare in sede giudiziale la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Comunicazione al Centro per l’impiego.

L’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego riguarda esclusivamente i tirocini extracurricolari.

Obblighi di sicurezza.

L’INL, in tema di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex d.lgs. n 81/2008, parifica le tutele dovute dal soggetto ospitante a favore dei tirocinanti con quelle previste per i lavoratori subordinati.

 

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