03 Dicembre 2018
Tirocini formativi e di orientamento – ispezioni
Tirocini formativi e di orientamento – Indicazioni INL ai personale ispettivo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 8/2018 ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo circa il tipo di verifiche che debbono essere fatte per accertare la genuinità dei tirocini formativi e di orientamento.
Segnaliamo in particolare che tali verifiche saranno mirate ad accertare:
- possibili fenomeni di elusione (quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale);
- le concrete modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa. In tal senso l’INL indica, a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi di violazione della normativa:
- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di Piano Formativo Individuale (PFI);
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
- l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro, oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali)
La violazione delle norme in materia di tirocini formativi e di orientamento prevede, in funzione della gravità delle violazioni, le seguenti sanzioni:
- riqualificazione del rapporto di tirocinio in lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- l’intimazione alla cessazione del tirocinio;
- l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare-INL-18-aprile-2018-8.pdf