29 Ottobre 2008

Tossicodipendenza: Visite Preventive

Con provvedimento del 18 settembre 2008, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo in materia di procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza ex art. 8 co. 2 dell’Intesa siglata dalla stessa Conferenza il 30.10.07.Tale Intesa recepisce la norma di cui all’art. 125 del DPR 309/90, secondo cui i lavoratori destinati a mansioni comportanti rischi per la sicurezza, incolumità e salute di terzi devono essere sottoposti ad accertamento di assenza della tossicodipendenza e, in caso di esito positivo, devono essere esonerati dallo svolgimento delle mansioni a rischio. L’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza non costituisce un accertamento preassuntivo, vietatodall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, ma una visita medica preventiva da eseguire sul lavoratore prima che questi venga adibito al servizio nella mansione specifica a rischio. Tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza sono previste:Mansioni inerenti le attività di trasporto di :

  • conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C. D. E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

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