14 Settembre 2023

Trattamento fiscale al lavoratore distaccato all’estero – Chiarimenti Agenzia delle Entrate | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero – articolo 51, comma 8 bis del DPR 917/1986 (Tuir).

In particolare segnaliamo che, per l’Agenzia delle Entrate:

  1. il lavoratore, operante all’estero, sia tassativamente inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
  2. l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; è pertanto necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero (collocazione non necessaria quando il rapporto di lavoro è instaurato direttamente con una società estera);
  3. l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero. Di conseguenza, non si applica, ad esempio, ai dipendenti in trasferta all’estero, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero, derivante da un contratto specifico;
  4. il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, non necessariamente deve risultare continuativo. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi;
  5. non fa venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una Consociata estera l’effettuazione, per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della Consociata, di occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi da quello in cui è stato trasferito, tra cui anche l’Italia.
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