13 Marzo 2017

Uniemens – modalità di compilazione del campo “Forza Aziendale”

L’Inps, con il messaggio n. 1092/2017, fornisce alcune istruzioni relativamente  circa le modalità di compilazione, nel modello Uniemens, del campo obbligatorio “Forza Aziendale”, in particolare per quel che concerne i lavoratori autonomi dello spettacolo, i lavoratori autonomi sportivi professionisti, i percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito e i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo

Con messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017, l’INPS fornisce alcune istruzioni relativamente alla compilazione del modello Uniemens ed in particolare circa le  modalità di compilazione del campo “Forza Aziendale”.

Lavoratori autonomi esposti in Uniemens: Nel campo obbligatorio <ForzaAziendale> (dove deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno), non devono essere indicati i lavoratori autonomi ed in particolare:

I lavoratori sopra indicati dovranno però essere indicati nel campo obbligatorio <NumLavoratori> che indica il numero lavoratori occupati, mentre non dovranno essere ricompresi ai fini del computo del livello dimensionale dal quale dipende l’applicabilità delle disposizioni di legge di cui alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e dai Fondi di solidarietà ex titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015.

Lavoratori intermittenti: l’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede espresse modalità di computo. Nello specifico, la norma dispone che, “ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente sia computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre”; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

Specifiche istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle denunce mensili sono state fornite con circolare n. 17/2006, in vigenza delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003. Tali disposizioni si intendono integralmente richiamate.

Si precisa che ai fini dell’applicazione della disposizione sopra citata è necessario fare riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

Si evidenzia da ultimo che le precisazioni del messaggio INPS n. 1092/2017 sono da intendersi sostitutive delle istruzioni fornite con il Documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens attualmente disponibile sul sito dell’Istituto, che è in corso di aggiornamento.

Per consultare il messaggio INPS 1092/2017, clicca qui:

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201092%20del%2009-03-2017.pdf

Per consultare la circolare INPS 154/2014, clicca qui:

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20154%20del%2003-12-2014.pdf

Per consultare la circolare INPS 17/2006, clicca qui:

http://www.inps.it/circolariZip/Circolare%20numero%2017%20del%208-2-2006.pdf

 

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