02 Gennaio 2020

Veicoli aziendali concessi ai dipendenti – assoggettabilità fiscale e contributiva

L’art. 1, commi 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha modificato la normativa concernente il calcolo della retribuzione in natura derivante dall’uso promiscuo di auto aziendali, come tale assoggettabile a ritenute fiscali e contributive.

La normativa prevede di prendere a base le tabelle Aci del costo chilometrico di esercizio del veicolo per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui . Una percentuale dell’importo risultante viene considerata uso personale e quindi fringe benefit sottoposto a tassazione e contribuzione, detraendo gli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente .

La nuova disciplina prevede delle aliquote percentuali diversificate in base alle emissioni di anidride carbonica dei veicoli:

Per tutti gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 continuerà invece ad applicarsi la precedente normativa e cioè sarà considerata retribuzione in natura e come tale assoggettabile a ritenute fiscali e contributive, il 30% per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sempre sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

L’uso di veicoli utilizzati dal lavoratore esclusivamente per motivi di lavoro non comporta l’applicazione della normativa in oggetto, in quanto non si configura alcuna retribuzione in natura.

Si resta comunque in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

 

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