09 Dicembre 2020
Videosorveglianza: FAQ del Garante privacy | Adlabor
L’Ufficio del Garante per il trattamento dei dati personali ha ritenuto opportuno rispondere ad alcune delle domande più frequenti (FAQ) che gli pervengono in materia di videosorveglianza, anche perché si sono resi necessari chiarimenti in seguito all’applicazione dal Regolamento 2016/679. Le FAQ tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.
Nell’indicare in calce a queste note il link per poter accedere a tutte le risposte alle FAQ, evidenziamo qui di seguito alcuni principi generali di particolare interesse per le imprese enunciati dal Garante, premettendo comunque che, come confermato alla FAQ n. 9, il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970):
- l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione dell’impianto;
- i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, …) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- compete allo stesso titolare del trattamento valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento;
- circa l’informativa agli interessati, il Garante ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera;
- in merito alla conservazione delle immagini registrate, salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo, per il Garante i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi – cancellati dopo pochi giorni e quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.
Per consultare le FAQ, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza
Per scaricare il modello semplificato del cartello di videosorveglianza, clicca qui: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244