18 Ottobre 2016

Voucher: Modalità di comunicazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la sua prima circolare, la n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le indicazioni operative riguardanti la comunicazione per le prestazioni di lavoro accessorio, come disciplinate dal D.lgs. correttivo del Jobs Act n. 185/2016 che ha introdotto una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

La circolare precisa, in particolare, che resta ferma l’obbligo per il committente di procedere alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS e di inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed allegati in calce alla circolare, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro,.

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio.

Nello specifico, è necessario indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.

In caso di modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse, queste devono essere comunicate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro implicitamente sottolinea l’opportunità per i committenti di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

Tale disciplina ha natura provvisoria e verrà applicata fino all’emanazione di uno specifico Decreto da parte del Ministero del Lavoro che fornirà le “modalità applicative della disposizione (…) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.

Solo con il citato decreto ministeriale, sarà inoltre possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione che fino a quel momento non sono quindi utilizzabili.

Le sanzioni

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Si precisa inoltre che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’8.10.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la Circolare n. 1 del 17.10.2016.

Per consultare la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 17.10.2016 clicca qui: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare_INL_17_ottobre_2016_n.1.pdf

error: Content is protected !!