06 Aprile 2016

Welfare aziendale

La legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, apportando rilevanti modifiche all’art. 51 del DPR 917/1986, (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito indicato come TUIR) e ampliando il novero delle erogazioni agevolate aventi finalità sociali, educative ed assistenziali.

Con tali modifiche, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e, pertanto, non saranno assoggettati ad imposizione fiscale e ritenute contributive):

a) il valore dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari (tassativamente indicati nell’articolo 12 del TUIR e cioè: coniuge e figli, ma anche, se conviventi, genitori adottanti; generi e le nuore; suocero e la suocera; fratelli e sorelle) per le specifiche finalità, ex art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR, di:

– educazione;

– istruzione;

– ricreazione;

– assistenza sociale

– assistenza sanitaria

– culto.

b) le somme, ed il valore dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, ex art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, dei servizi di:

– educazione e istruzione anche in età prescolare;

– servizi integrativi e di mensa connessi ai servizi di educazione ed istruzione;

– frequenza di ludoteche;

– frequenza di centri estivi e invernali;

– borse di studio a favore dei medesimi familiari.

c) le somme ed il valore delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di:

– assistenza ai familiari anziani

– assistenza ai familiari non autosufficienti indicati nel citato articolo 12 del TUIR.

d) beni ceduti e dei servizi prestati, di importo complessivamente non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23 (lire 500.000); ricordiamo che, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre però interamente a formare il reddito.

Ai fini dell’applicazione operativa concernente l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, sarà possibile utilizzare documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51, co. 3-bis, del TUIR)

Inoltre, dopo aver ripristinato per il 2016 la tassazione agevolata (10%) sui premi di risultato, il Governo consente al lavoratore di scegliere tra l’erogazione delle somme relative al premio ed i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro, sopra indicati. L’operatività di tale disciplina è però subordinata alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 1, co. 188, L.208/2015.

Oltre che del decreto interministeriale, si è in attesa di circolari esplicative da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, che, non appena emanate, saranno oggetto di nostra tempestiva informazione.

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