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08 Gennaio 2026 - Normativa

Visite mediche di controllo – Nuovo servizio INPS per i datori di lavoro | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, comunica che i datori di lavoro avranno a disposizione un nuovo servizio relativo alle visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia.

Il servizio, disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), presenta le seguenti funzioni:

  • invio richiesta: l’azione consente di inoltrare all’INPS una richiesta di visita medica di controllo;
  • consulta richiesta: l’azione consente di consultare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inoltrata;
  • consulta esito: l’azione consente di consultare l’esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;
  • annulla richiesta: l’azione consente di annullare una richiesta di visita precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.
07 Gennaio 2026 - Normativa

Legge di Bilancio 2026 – Principali misure per lavoratori e imprese | ADLABOR

Segnaliamo in sintesi le principali misure in favore di lavoratori e imprese contenute nella Legge 30 dicembre n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026):

  • Revisione della disciplina dell’IRPEF. Prevede la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compresa tra 28 e 50mila euro) con risparmi che possono arrivare a 440 euro annui. Al fine di sterilizzare gli effetti della riduzione per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200mila euro, è stata prevista la riduzione di 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.
  • Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali. Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente – nell’anno 2025 – non superiore a 33mila euro.
  • Detassazione dei premi di produttività. Circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).
  • Proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti. Estende all’anno 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile).
  • Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%. Per il periodo d’imposta 2026, assoggetta ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 66/2003 e dei CCNL); maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL); indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL). La misura opera salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Le misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40mila euro.
  • Aumento esenzione buoni pasto elettronici. Eleva da 8 a 10 euro la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica.
  • Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Esclude, a determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota d’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario. La misura è possibile qualora il soggetto che eroga la remunerazione destini a favore degli Enti del Terzo Settore una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta.
  • Assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che nuove risorse vengano stanziate e destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. Demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.
  • APE Sociale prorogata al 31 dicembre 2026. Si conferma l’applicazione nel 2026 dell’APE sociale prevista dalla Legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l’accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Prevede, inoltre, l’applicazione di alcune misure di semplificazione nell’accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi, nel corso del 2026, nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
  • Misure in materia di ammortizzatori sociali. Sono previste le seguenti misure:

- il finanziamento dell’indennità omnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio;

- proroga, per l’anno 2026, l’esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi;

- proroga, per il 2026 e in deroga ai limiti generali di durata e di alcuni requisiti sul numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi;

- proroga la CIG straordinaria per gli stabilimenti produttivi ILVA per l’anno 2026;

- proroga al 31 dicembre 2026 alcune convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le regioni per le politiche attive a favore dei lavoratori socialmente utili;

- stanziati 20 milioni di euro per la Filiera delle Telecomunicazioni;

-  previsti 63,3 milioni di euro di Cigs per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti, e piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della complessità degli stessi;

- previsto un possibile ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale;

- prevista la proroga fino al 2027 dell’efficacia delle misure della CIGS in deroga per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

  • Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.
  • Disposizioni in materia di previdenza complementare. Dal 1° luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.
  • Sanzioni per la violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il provvedimento eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari.
  • Bonus mamme. Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici. A decorrere dal 1° gennaio 2026, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si prevede che l’esonero spetti: per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione); per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato; per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).
  • Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro. Dal 1° gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, o senza limiti di età nel caso di figli disabili, hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario). L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro. Si prevede che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l’obiettivo di preservare l’occupazione:

- estende fino al 14° anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;

- estende fino al 14° anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;

- estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);

- estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento;

- con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore): innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno; eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

  • Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.
  • Istituzione del Fondo per il benessere psicologico. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Fondo per il benessere psicologico con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono finalizzate anche alla promozione di incentivi per aziende e imprese, volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti.
  • Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Subordina il riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • Area ZES estesa alle zone del Sisma Centro Italia 2016. Prevede l’applicazione, anche nel 2026, delle agevolazioni per la zona franca urbana per le zone del Sisma Centro Italia 2016. In particolare, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana). Il limite di spesa entro cui è autorizzata l’applicazione delle agevolazioni è di 11,7 milioni di euro per l’anno 2026.
  • Fondo per misure a favore delle imprese. Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un Fondo da ripartire – con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 – al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Specifica che tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta (c.d. Transizione 4.0).
  • Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia. Prevede la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2026, l’indennità – pari al trattamento di mobilità in deroga – in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020. La misura, che permette di poter percepire l’indennità in continuità con quanto già precedentemente previsto, si rivolge ai lavoratori che nel 2020 hanno fatto richiesta per la concessione dell’indennità (prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2019 e più volte prorogata). Prevede che agli oneri derivanti dalla misura in parola – valutati in euro 1.332.000 per l’anno 2026 – si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  • Modifiche all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Modifica, dal 1° gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
  • Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le pari opportunità, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa, e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza (tramite l’istituzione ed il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti).

Le modalità applicative di molti di questi provvedimenti saranno fornite dai competenti enti ministeriali e previdenziali.

24 Dicembre 2025 - Normativa

Benefici normativi e contributivi – Condizioni per la fruizione – Sanzioni per violazioni | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, fornisce le indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ex art. 1 della legge 296/2006, n. 296 e successive modifiche.

Segnaliamo in particolare:

Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale:

  • vengono ribaditi i criteri in base ai quali solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono “meritevoli” di godere di benefici ”normativi e contributivi”;
  • la contrattazione cui fa riferimento l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993 è quella promanante dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In proposito, l’INPS rammenta che l’esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura “DurcOnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità. In tale caso, il recupero, come specificato con la circolare n. 3/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori.
  • per quanto riguarda le violazioni al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la medesima circolare n. 3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta;
  • è possibile la mitigazione del recupero dei benefici normativi e contributivi sia nelle ipotesi in cui le violazioni rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione. In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge;
  • il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l’omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-150-del-16-12-2025_15108.html

 

23 Dicembre 2025 - Normativa

Lavoratori con malattia oncologica oppure invalidante o cronica – Visite, esami e cure mediche – Nuovi permessi | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’art. 2 della legge n. 106/2025, relativamente ai lavoratori dipendenti del settore privato assicurati presso l’INPS.

Segnaliamo in particolare che dal 2026, i dipendenti del settore privato e pubblico, hanno diritto a 10 ore annue di permesso, qualora siano affetti (o abbiano un figlio affetto):

  • da una malattia oncologica, sia nella fase attiva della cura che nei primi 5 anni successivi alla fine del trattamento della malattia (cd. cd. follow-up precoce), ovvero qualora affetti da malattie invalidante o cronica che comporta un grado di invalidità superiore al 73%;
  • vi deve essere una certificazione della malattia rilasciata dal medico (medicina generale o specialista), operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;
  • i permessi devono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e micro­biologiche nonché cure mediche frequenti;
  • i permessi vengono concessi in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL;
  • viene riconosciuta una indennità economica determinata secondo le regole della malattia;
  • l’indennità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, è direttamente corrisposta dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale;
  • viene riconosciuta la copertura contributiva figurativa.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-152-del-19-12-2025_15110.html

 

10 Dicembre 2025 - Normativa

Rimborsi spese per utilizzo del taxi – Pagamento in contanti – Trattamento fiscale | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 302/E del 4 dicembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute per gli spostamenti in taxi e, in particolare, qualora l’utilizzo del taxi sia avvenuto in Italia con relativo pagamento in contanti.

Questa in sintesi la posizione dell’Agenzia:

  • i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto). Ciò in quanto l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente;
  • di conseguenza, l’eventuale rimborso del pagamento effettuato in contanti per l’utilizzo del taxi avvenuto nel territorio dello Stato concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.

Per consultare la risposta ad interpello n. 302/E/2025, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9487538/Risposta+n.+302_2025/44ed0fe0-7355-09fd-000b-bb5caecef205

 

 

09 Dicembre 2025 - Normativa

Lavoratore in cassa integrazione guadagni – Altra attività lavorativa – Obbligo di informazione al datore di lavoro | ADLABOR

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Segnaliamo che l’art. 22 ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo l’obbligo del lavoratore in cassa integrazione guadagni di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa.

Questo il testo novellato:

“Art. 8 - Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.

1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma))

«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2»”.

Per consultare il testo completo della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-03&atto.codiceRedazionale=25G00190&elenco30giorni=true

 

05 Dicembre 2025 - Normativa

Fondo di garanzia del TFR – Domande di intervento – Nuovo servizio di trasmissione | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 3655 del 3 dicembre 2025, comunica che il 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.

Sino al 15 dicembre 2025, il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.

La nuova procedura di acquisizione delle domande:

  • presenta un’interfaccia user-friendly e, attraverso la compilazione guidata, supporta gli utenti nell’invio di tutte le informazioni utili, consentendo la riduzione dei tempi di istruttoria;
  • è stata arricchita con il servizio “Invio documenti”, che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate. I nuovi documenti vengono protocollati e sono consultabili unitamente alla domanda;
  • non prevede più l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”;
  • prevede che le ritenute IRPEF siano calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.

I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l’Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML. Il nuovo servizio, inoltre, consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

Per consultare il messaggio INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3655-del-03-12-2025_15096.html

02 Dicembre 2025 - Normativa

Debiti contributivi – Dilazione del pagamento | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e del MEF, con decreto del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, disciplina la dilazione dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. La norma attribuisce ai due Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione, superiori al mezzo milione di euro, per i casi di "difficoltà economico finanziaria temporanea".

Il decreto individua due tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti, sulla base dell’entità del debito e della difficoltà economico-finanziaria temporanea dichiarata dal contribuente:

  • Importo del debito fino a 500.000 euro: 36 rate (max)
  • Importo del debito oltre 500.000 euro: 60 rate (max)

La valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria” sarà definita con apposite delibere dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Il decreto prevede specifiche tempistiche per l’applicazione delle nuove regole:

  • INPS e INAIL devono emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (29 novembre 2025) le proprie delibere in materia;
  • la richiesta di dilazione e rateazione dei debiti dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro 30 giorni dalle istruzioni operative degli istituti;
  • gli Istituti potranno verificare la situazione finanziaria del richiedente;

Le richieste di dilazione già presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 203/2024) potranno essere oggetto di rideterminazione del numero di rate su istanza del debitore.

Il testo del decreto è consultabile cliccando sul seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-29&atto.codiceRedazionale=25A06370&elenco30giorni=true

 

19 Novembre 2025 - Normativa

Dimissioni per fatti concludenti: il punto della giurisprudenza | ADLABOR

Il Tribunale di Milano con la sentenza 4953/2025 del 29 ottobre 2025 ha affermato che, nelle dimissioni di fatto ex art. 26, comma 7 bis, D.Lgs. n. 151/2015, il termine previsto dal CCNL è il parametro principale per valutare la prolungata assenza ingiustificata del lavoratore.

Secondo il Tribunale di Milano, il limite legale di quindici giorni di assenza ingiustificata da non superare opererebbe solo in assenza di previsione contrattuale: ai fini dell’integrazione della nuova fattispecie delle dimissioni di fatto, è necessario, quindi, che l’assenza del lavoratore si prolunghi per un numero di giorni pari a quello per cui il CCNL prevede il licenziamento disciplinare.

Tale decisione aderisce all’orientamento sposato anche dal Tribunale di Trento nella sentenza n. 87 del 5 giugno 2024.

Nonostante la giurisprudenza citata abbia fornito dell’istituto una siffatta interpretazione, va rammentato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Faq del 24.06.2025, ha ribadito quanto affermato nella Circolare n. 6 del 27.03.2025: il Dicastero del lavoro ha confermato come il termine per l’applicazione delle dimissioni per fatti concludenti non possa essere quello previsto dal CCNL per il licenziamento a seguito di assenza ingiustificata, dovendo le previsioni del contratto collettivo riferirsi espressamente al nuovo istituto, con previsione di una soglia, comunque, non inferiore a 15 giorni.

Stante tale contrasto interpretativo, sotto un profilo operativo appare, quindi, maggiormente cautelativo che il datore di lavoro, oltre a considerare il lavoratore assente (e quindi senza titolo per la retribuzione), attenda il superamento dei 15 giorni di assenza ingiustificata e contestualmente avvii una procedura disciplinare nei confronti del lavoratore, così da poter optare per le dimissioni per fatti concludenti o per il licenziamento disciplinare, sulla scorta della condotta che adotterà il lavoratore.

07 Novembre 2025 - Normativa

CCNL Dirigenti Terziario 2026 – 2028 – Rinnovo del 5 novembre 2025 | ADLABOR

Il 5 novembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028.

L’accordo introduce importanti novità economiche e normative per il triennio 2026–2028, tra cui:

A. Trattamento economico:

È stato pattuito un aumento mensile lordo a regime pari ad 800 euro, suddiviso in tre tranche:

  • 320 euro dal 1° gennaio 2026
  • 260 euro dal 1° gennaio 2027
  • 220 euro dal 1° gennaio 2028.

Questi aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile.

Tali incrementi non verranno computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.

B. Nuovi minimi contrattuali: fino a 5.140 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2028.

C. Credito welfare annuale: riconosciuti 1.500 euro annui per ciascun dirigente nel triennio 2026–2028, con possibilità di destinazione al Fondo Mario Negri. Viene inoltre ridotto a 36,00 euro annui (18,00 a carico del datore di lavoro e 18,00 a carico del datore) il costo di gestione della Piattaforma, attualmente pari a 50 euro annui.

D. Fondo Mario Negri

In ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo aziendale al Fondo Mario Negri, elevandolo dall’attuale 2,47% al 2,52%, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 2,57%, a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed infine, al 2,62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Si è, inoltre, concordato di incrementare la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che, dal 1° gennaio 2026, passerà dagli attuali 592,25 a 1.184,49 euro annui. Poiché, le trattenute a carico del dirigente versate al Fondo Mario Negri diminuiscono l’imponibile fiscale, tale modifica contrattuale si risolverà in un minore netto stimato in 28 euro mensili, sulle 12 mensilità effettive, trattenuta che sarà, poi, ampiamente compensata in fase di liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo, in considerazione del trattamento fiscale agevolato riservato alle stesse.

E. Contributi previdenziali: incremento delle aliquote al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, con l’adeguamento delle coperture assicurative.

F. Agevolazioni contributive e invecchiamento attivo

Per favorire il ricambio generazionale e non disperdere competenze, è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare – a condizioni agevolate – la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring.

Si tratta di una norma volta al reinserimento in azienda dei dirigenti senior cessati per un qualsiasi motivo e che possono essere stimolati a stipulare un contratto a termine, anche a tempo parziale, con applicazione, per una sola volta per ogni dirigente, dell’agevolazione contributiva di cui all’articolo 30, commi dall’1 al 3 del CCNL per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.
Tale agevolazione è riservata a contratti stipulati con dirigenti la cui età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.

Viene infine disciplinato il trattamento dovuto ai dirigenti in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, rispetto al termine pattuito.

G. Sostegno alla genitorialità: confermato il programma “Un Fiocco in Azienda” per promuovere la natalità e favorire il rientro delle neomamme al lavoro.

H. Tutela per gravi patologie: nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative: è stato concordato il mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per un massimo di 24 mesi, a carico del datore di lavoro, durante il congedo non retribuito che può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1 della legge 106/2025, in aggiunta alle tutele contrattuali già in essere in caso di malattia.

I. Garanzia Infortuni Antonio Pastore

Decorso il primo periodo di test della nuova garanzia contrattuale che interviene in caso di infortunio professionale ed extra professionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del CCNL, si è concordato di incrementare il premio a carico delle aziende di un importo pari a 150,00 euro annui. Il premio passerà, quindi, dagli attuali 410,00 a 560,00 euro annui per assicurato. È stata, altresì, introdotta una franchigia che verrà applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra professionali di lieve entità.

J. Politiche attive per la ricollocazione

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la tutela contrattuale viene estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, continuando ad essere escluse le dimissioni volontarie e le cessazioni per giusta causa, con contestuale riduzione del contributo aziendale dovuto al CFMT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che passa dagli attuali 2.500,00 euro a 2.000,00 euro, importo che si ritiene possa garantire l’inserimento a piani di supporto all’employability dei dirigenti.

K. Formazione continua

Introdotto un impegno per i datori a sostenere anche iniziative di auto-formazione.

L. Equità e trasparenza

Completano l’intesa l’introduzione di misure per la parità di genere, la trasparenza retributiva, il contrasto al dumping contrattuale e un impegno congiunto ad ampliare l’ambito di applicazione del contratto.

Per consultare il testo dell’Accordo, cliccare: https://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/ccnl-dirigenti-terziario-del-5-novembre-2025/

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