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30 Gennaio 2026 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 4 del 26 gennaio 2026, ha adottato il 68° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

 

29 Gennaio 2026 - Normativa

Trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione 2026 – Importi massimi | ADLABOR

L’INPS, con circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2026, degli importi massimi:

  • dei trattamenti di integrazione salariale,
  • dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali,
  • dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
  • dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali,
  • delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL,
  • dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS),
  • dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
  • dell’indennità di disoccupazione agricola,
  • dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (esclusi quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 della circolare)

Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore   dal 1° gennaio 2026, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al   5,84%.

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.423,69

1.340,56

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie   stagionali)

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.708,44

1.608,66

La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Fondo Credito

a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale

28 luglio 2014, n. 83486, e successive modificazioni, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno di integrazione salariale

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a       2.592,03 1.407,77
Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35 1.622,62
Superiore a      4.097,35 2.049,90

b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a

49.638,65

2.899,50

2.730,17

Compresa tra

49.638,65 –

65.313,03

3.266,27

Superiore a

65.313,03

4.571,55

Fondo Credito Cooperativo

a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale    20 giugno 2014, n. 82761, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso   Uniemens.

Massimali assegno emergenziale

Fascia retributiva (euro) Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 46.925,60 2.780,97 2.618,56
Compresa tra

46.925,60 –

65.448,86

3.740,45
Superiore

a 65.448,86

4.350,50

Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali

a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 14 settembre 2023, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2026, nonché    le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno di integrazione salariale

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a       2.592,03 1.407,77
Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35 1.622,62
Superiore a      4.097,35 2.049,90

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.456,72 euro   per il 2026.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL   è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.456,72 euro per il 2026.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro.

Indennità di disoccupazione agricola

In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno.

Pertanto, tale importo è pari a quello indicato al paragrafo 2 della circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo  3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia pari a 1.404,03 euro.

Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, l’importo giornaliero dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno.

Pertanto, tale importo è pari a 57,32 euro, come indicato al paragrafo 1 della circolare n. 26 del 30 gennaio 2025.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO  nell’anno 2026 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 213/2023, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro.

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.01.circolare-numero-4-del-28-01-2026_15147.html

28 Gennaio 2026 - Normativa

Comunicazioni di infortunio – Va inserito il codice alfanumerico attribuito ai CCNL | ADLABOR

L’Inail, con la circolare n. 4 del 26 gennaio 2026, ha sottoscritto un accordo con il CNEL per l’inserimento del codice alfanumerico unico, attribuito ai CCNL, nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e malattia professionale.

L’accordo ha previsto l’inserimento, nelle comunicazioni di infortunio e nelle denunce di infortunio e malattia professionale, del codice alfanumerico unico attribuito ai CCNL. Il suddetto codice consente l’identificazione univoca dei CCNL depositati nell’Archivio nazionale, tenuto presso il CNEL, e permette di correlare ciascun evento lesivo alla specifica categoria contrattuale di riferimento, favorendo la costruzione di indicatori di rischio più precisi e l’adozione di una nomenclatura uniforme da parte delle diverse amministrazioni pubbliche.

In tale ottica, l’Istituto ha aggiornato i servizi online e gli applicativi istituzionali per adeguare la raccolta dati alla nuova codificazione, sulla base dell’elenco dei contratti trasmesso dal CNEL, elenco che verrà aggiornato periodicamente dallo stesso Consiglio.

Dal 12 gennaio 2026, i datori di lavoro e gli intermediari che compilano e trasmettono in modalità telematica la comunicazione di infortunio e le denunce di infortunio/malattia professionale devono obbligatoriamente inserire il codice alfanumerico CNEL.

A tale scopo, nei servizi online di Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio, Denuncia di malattia professionale e Denuncia silicosi/asbestosi è presente il nuovo campo obbligatorio denominato CCNL – Codice CNEL. La compilazione del nuovo campo, che sostituisce i precedenti campi obbligatori CCNL – Settore lavorativo CNEL e CCNL – Categoria CNEL, consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio relative al CCNL, nonché dei firmatari datoriali e sindacali sulla base dell’elenco fornito dal CNEL.

26 Gennaio 2026 - Normativa

INPS – Circolare 1/2026 – Ammortizzatori sociali e Naspi per il 2026 | Adlabor

Con la circolare n. 1/2026 l’Inps riepiloga le principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026, derivanti principalmente dalla legge di Bilancio 2026

Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro: 

  • CIGS imprese di rilevanza economica strategica:

 Per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS. Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli art. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l'obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. L'ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31° dicembre 2026. L'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

  • CIGS imprese con processi riorganizzativi o di risanamento complessi:

Prorogata per l'anno 2026 anche la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata. L'ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale.

  • Imprese operanti in aree di crisi industriale complessa:

Sono stanziate ulteriori risorse (100 milioni di euro per l'anno 2026) per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

  • Esonero contributo addizionale per imprese in aree di crisi industriale complessa:

È prevista la proroga, per l'anno 2026, dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all'utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa. Tale beneficio, consente ai datori di lavoro di usufruire dell'esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.

  • CIGS per cessazione di attività:

Prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale:

- per cessazione dell'attività concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, sia all'ambito di applicazione della CIGS, per un periodo non superiore a 12 mesi nell'arco dell'anno 2026.

- Se all'esito di un programma aziendale di cessazione dell'attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale: per l'anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per una durata massima di 6 mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l'attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti.

 

Naspi, congedi e visite fiscali:

NASpI Anticipata

A partire dal 1° gennaio 2026, la NASPI anticipata non è più erogata in un’unica soluzione, ma in due rate (70% + 30% entro 6 mesi dalla domanda), previa verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il beneficio.

Estensione del congedo parentale

È stato elevato a 14 anni il limite massimo di età del figlio entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale, sia in caso di nascita sia in situazioni di adozione o affidamento.

IDIS

Il limite reddituale per l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo viene portato a 35.000 € con requisiti contributivi più flessibili.

Nuovi obblighi di comunicazione

I percettori dei trattamenti di integrazione salariale che svolgono attività lavorativa durante il periodo di fruizione del trattamento, dovranno comunicare, a pena di decadenza, lo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa sia alla struttura INPS territorialmente competente, sia al datore di lavoro.

21 Gennaio 2026 - Normativa

Condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Progetti di miglioramento – Finanziamenti – Bando ISI 2024 – Proroga dei termini | ADLABOR

Nel rammentare che nel dicembre 2025, l’Inail aveva messo a disposizione 600 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, informiamo che l’Inail ha comunicato in data 19 gennaio 2026 che il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande subentrate e risultate ammesse agli elenchi cronologici definitivi è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, entro le ore 18:00.

Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi “Click day” sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2024. Il termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande subentrate è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, ore 18:00.

Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

L’ammontare complessivo del finanziamento dovrà essere comunque compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo finanziabile di 130.000,00 euro.

L’avviso dell’INAIL è consultabile su: https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html

20 Gennaio 2026 - Normativa

Lavoro al freddo – Prevenzione rischi | ADLABOR

L’Inail informa della pubblicazione di un articolo, da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che fornisce utili linee guida sui rischi e la prevenzione per chi lavora al freddo.

Qui di seguito riportiamo in estrema sintesi alcuni punti del documento:

  • Stress da freddo: lo “stress da freddo” si manifesta quando le condizioni ambientali provocano una perdita di calore corporeo tale da compromettere le funzioni fisiologiche. Sebbene il rischio sia evidente sotto i +5 °C, criticità prestazionali emergono già al di sotto dei 20 °C. Il fenomeno interessa principalmente i settori dell’edilizia e dell’agricoltura per le attività all’aperto, ma anche l’industria alimentare e farmaceutica per gli ambienti indoor artificialmente refrigerati, richiedendo strategie di prevenzione proattive e strutturate. Per proteggere gli organi vitali, il corpo reagisce al freddo attivando la vasocostrizione periferica e il brivido. Questo meccanismo di difesa riduce l’afflusso di sangue alle estremità, accelerando il raffreddamento di mani e piedi. La ricerca scientifica evidenzia come la destrezza manuale subisca un calo significativo quando la temperatura cutanea scende sotto i 22 °C, diventando critica sotto i 15 °C. Tale condizione non solo ostacola le operazioni di precisione, ma espone il lavoratore a infortuni da congelamento e a patologie croniche.
  • Sicurezza e performance: secondo alcuni studi, l’esposizione al freddo agisce come stress cognitivo. In condizioni di disagio termico, il cervello dirotta le risorse mentali verso la gestione del dolore fisico e della termoregolazione, sottraendole all’attenzione necessaria per il compito lavorativo. Il risultato è un incremento dei tempi di reazione, una minore accuratezza decisionale e un aumento degli errori procedurali. Studi condotti in Spagna e Italia confermano un incremento del 4% del rischio di infortuni in condizioni di freddo, aggravato da fattori ambientali quali superfici scivolose, visibilità ridotta e l’ingombro dei dispositivi di protezione.
  • Patologie da freddo: le malattie causate dalle basse temperature si dividono in lesioni localizzate, come il congelamento e i danni da freddo non congelanti (geloni e piede da trincea), e rischi sistemici gravi come l’ipotermia, che insorge quando la temperatura corporea interna scende sotto i 35°C. Di particolare rilievo è l’allerta sullo stress cardiovascolare: la vasocostrizione indotta dal freddo aumenta la pressione arteriosa e la viscosità del sangue, costringendo il cuore a un lavoro supplementare. Questa combinazione innalza significativamente il rischio di eventi critici come infarti e ictus, rendendo necessaria una sorveglianza sanitaria mirata, specialmente per i lavoratori con patologie circolatorie preesistenti o più esposti per età e genere. Altre patologie possono riguardare la pelle e il sistema respiratorio.
  • Il protocollo di valutazione del rischio: secondo gli standard ISO 15265 e 15743, la valutazione del rischio deve seguire un approccio metodologico rigoroso suddiviso in tre step progressivi. La prima fase, l’osservazione, richiede il coinvolgimento diretto dei lavoratori per identificare i pericoli evidenti. Segue la fase di analisi quantitativa, che utilizza indici tecnici come l’IREQ (isolamento richiesto per l’abbigliamento) e il calcolo della durata limitata dell’esposizione (DLE) per prevenire il raffreddamento progressivo. L’ultima fase di valutazione richiede l’intervento di specialisti per misurazioni complesse, garantendo che le misure preventive siano calibrate sulle specifiche condizioni microclimatiche del sito.
  • Strategie di prevenzione: la gerarchia delle misure di prevenzione pone al vertice le soluzioni tecniche e organizzative. Laddove l’automazione dei processi non sia possibile, è necessario intervenire sul design del luogo di lavoro tramite barriere frangivento, deumidificatori e pavimentazioni isolate. Fondamentale è l’aspetto organizzativo: la pianificazione dei turni deve prevedere cicli di lavoro-riposo in aree riscaldate, permettendo ai lavoratori di regolare il proprio ritmo (self-pacing). Questi interventi mirano a ridurre il tempo di esposizione e a garantire il recupero termico, minimizzando lo stress cardiovascolare e respiratorio imposto dalle basse temperature.
  • Dispositivi di protezione e gestione dei rischi residui: i dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano l’ultima linea di difesa e devono rispondere a rigorosi standard europei, come la norma EN 342 per il freddo intenso. L’efficacia dell’abbigliamento protettivo dipende dalla stratificazione e dalla capacità di traspirazione: indumenti troppo stretti o umidi di sudore possono, infatti, accelerare il congelamento, anziché prevenirlo. In un contesto di cambiamento climatico, che rende gli eventi freddi più estremi e imprevedibili, l’adozione di DPI adeguati, unita a una formazione specifica dei lavoratori sui segnali precoci di ipotermia, rimane un pilastro imprescindibile della strategia SSL istituzionale.

Per consultare il documento, disponibile solo in lingua inglese, clicca qui: https://oshwiki.osha.europa.eu/it/themes/working-cold

19 Gennaio 2026 - Normativa

Contratto a termine in sostituzione per maternità: nuova disciplina e sgravi contributivi | ADLABOR

La legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha inserito all’interno dell’art. 4 del D.lgs. n. 151/2001, che disciplina la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, il comma 2-bis al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e la parità di genere.

L’art. 4 del D.lgs. 151/2001 prevedeva (e prevede tutt’ora) che l’assunzione a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio (comma 1) possa avvenire sia con contratto a tempo determinato sia con contratto di somministrazione.

I contratti di lavoro in sostituzione possono decorrere, come dispone il comma 2 dell’art. 4, anche con un anticipo fino ad un mese (elevabile dalla contrattazione collettiva) rispetto al periodo di inizio del congedo, permettendo un affiancamento e un passaggio di consegne tra la lavoratrice uscente e quella subentrante.

La sostituzione, ovviamente, può avvenire anche “a cascata” con adibizione di altra persona a posto della sostituta, ma l’assunzione della “nuova”, che, nella sostanza va a sostituire l’altra persona, trova la motivazione nel congedo per maternità della donna.

Il “nuovo” comma 2-bis dell’art. 4 D.lgs. 151/2001 introduce la possibilità di prolungare alle medesime condizioni il contratto a termine, stipulato per sostituire la lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento della dipendente sostituita, dopo il suo rientro in azienda, non superiore però al primo anno di età del bambino. Tale novella da un lato garantisce all’azienda un passaggio di consegne equilibrato e una continuità “produttiva”, mentre dall’altro lato permette alla lavoratrice madre un rientro in servizio più soft, nonché di poter fruire con maggiore serenità dei periodi previsti dalla legge per l’allattamento, per il congedo facoltativo (fruibile anche ad ore o a giorni) o per la malattia del bambino.

Per effettuare il prolungamento del contratto a termine per sostituzione, disposta dalla norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, occorrerà procedere con una proroga del contratto a tempo determinato.

Da ultimo, occorre rilevare che, anche considerando il prolungamento ex art. 4 comma 2-bis D.lgs. n. 151/2001 e gli eventuali precedenti contratti a termine, la durata complessiva del rapporto tra azienda e lavoratore a tempo determinato non può superare i 24 mesi complessivi.

15 Gennaio 2026 - Normativa

Formazione continua – Fondi paritetici interprofessionali – Linee guida | ADLABOR

La Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, dei Servizi per il Lavoro e degli Incentivi, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026 che adotta le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.

Queste ultime sostituiscono le “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua” contenute nella Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.

Al documento si aggiungono separatamente cinque allegati.

Per consultare le linee guida, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/linee-guida-fondi-interprofessionali

Per consultare l’allegato n. 1 (Standard di funzionamento: requisiti, indici e soglie minime) clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-1-alle-linee-guida

Per consultare l’allegato n. 2 (Schema di Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo dei Fondi) clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-2-alle-linee-guida

Per consultare l’allegato n. 3 (Schema Rendiconto finanziario per cassa) clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-3-alle-linee-guida

Per consultare l’allegato n. 4 (Tabelle rendiconto finanziario - prospetto FEGR e AF - standard di funzionamento) clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-3-1-alle-linee-guida

Per consultare l’allegato n. 5 (Sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza dei Fondi – Cluster dei contenuti informativi) clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-4-alle-linee-guida

14 Gennaio 2026 - Normativa

Whistleblowing – Linee guida dell’ANAC | ADLABOR

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando indicazioni sulle modalità di gestione dei canali.

L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.

Nelle Linee Guida sono approfonditi i profili relativi a:

  • il canale interno di segnalazione, le modalità di effettuazione della segnalazione e le ipotesi sanzionatorie;
  • il gestore e la sua attività;
  • i doveri di comportamento del personale, dei soggetti sia del settore pubblico che privato;
  • la formazione del personale;
  • il ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore.

Per consultare le linee guida, clicca qui: https://www.anticorruzione.it/-/del.n.478-26.11.2025.llgg.wb

13 Gennaio 2026 - Normativa

Contributi previdenziali e assistenziali – Conguaglio 2025 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 156 del 30 dicembre 2025, fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, sono illustrate le modalità di rendicontazione di:

  • elementi variabili della retribuzione;
  • massimale contributivo e pensionabile;
  • contributo aggiuntivo IVS dell’1%;
  • conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  • fringe benefit esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025;
  • mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • auto aziendali a uso promiscuo;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • gestione delle operazioni societarie.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio:

  • entro il 16 gennaio 2026, con la denuncia di competenza di dicembre 2025;
  • entro il 16 febbraio 2026, con la denuncia di competenza di gennaio 2026.
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