Interpretazioni

25 Settembre 2020 - Interpretazioni

Procedure presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuabili da remoto – Decreto Direttoriale INL 56/2020 | Adlabor

L’INL ha pubblicato il 22.09.2020 il Decreto Direttoriale n. 56/2020 che indica le procedure amministrative o conciliative di competenza dell’ispettorato del Lavoro effettuabili attraverso strumenti di comunicazione da remoto, ai sensi dell’art. 12 bis del Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020).

In particolare, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto:

- attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;

- audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;

- attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;

- istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;

- audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

In riferimento alle modalità di svolgimento da remoto di tali procedure che, in ogni caso, dovranno consentire l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa, si attendono ulteriori provvedimenti.

Per consultare il Decreto Direttoriale, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/decreto-direttoriale-inl-n-56-del-22-09-2020-procedure-amministrative-o-conciliative-da-effettuare-da-remoto/

21 Settembre 2020 - Interpretazioni

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali in alternativa alla CIG – sino al 31.12.2020 | Adlabor

Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS fornisce le prime indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020).

Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale ed è applicabile per singola unità produttiva.

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano:

  • già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020;

Inoltre, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104/2020 ed in particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 (fondi di solidarietà) e 29 (fondo di integrazione salariale) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Il beneficio contributivo, che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm

 

17 Settembre 2020 - Interpretazioni / Normativa

Decreto “agosto” – D.L. n. 104/2020. Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro | Adlabor

L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020  fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale  interesse lavoristico del  D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.

Segnaliamo in particolare:

a) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: con l’art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.  Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si  evidenzia  come  il  comma  2 condizioni  la  possibilità  di  beneficiare  della agevolazione è condizionata al rispetto  del divieto di licenziamento. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

c) contratti a termine: tra i vari aspetti affrontati dall’INL, evidenziamo come si consente,fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto  del  termine  di  durata  massima  di  24  mesi, senza  necessità delle causali previste  dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. In ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”.

d) licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o: viene confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sospendendo, per  il medesimo  periodo,  quelle  avviate  dal  23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Il D.L. 104/2020 ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento a fronte di specifiche condizioni . Divieti e sospensioni operano esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.;
- cambio d’appalto senza riassunzione da parte del subentrante.
I divieti non si applicano ai licenziamenti:
- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento  d'azienda  o  di  un  ramo  di  essa;
- intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- in caso di  accordo  collettivo aziendale,  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  a  livello  nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

e) possibilità di revoca dei licenziamenti: la possibilità è condizionata alla contestuale richiesta del  trattamento  di  cassa  integrazione.

 

Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf

 

08 Settembre 2020 - Interpretazioni

Sorveglianza sanitaria lavoratrici e lavoratori fragili – COVID-19 | Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha emanato la circolare n. 13 del 4 settembre 2020, in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

Segnaliamo in particolare che:

  • È opportuno che nell'identificazione dei lavoratori fragili sia coinvolto il medico competente ex D.Lgs. 81/2020;
  • Con riferimento all'età, il parametro da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. In particolare, non è rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. In tal contesto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di co-morbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
  • Ai lavoratori che sanno di essere portatori di patologie particolari (a solo titolo esemplificativo: malattie cardiovascolari, respiratorie, oncologiche, metaboliche) deve essere assicurata dal datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.
  • Al medico competente (o alle eventuali altre strutture sanitarie coinvolte) il datore di lavoro dovrà fornire dettagliata descrizione delle mansioni svolte dai lavoratori e della postazione/ambiente di lavoro dove viene prestata l’attività.
  • Possono essere differite le visite mediche periodiche e quella di fine rapporto, previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf

31 Luglio 2020 - Interpretazioni

Fondo Integrazione Salariale FIS: niente obbligo di accordo sindacale | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, facendo seguito alla sua circolare n. 84/2020, ribadisce che all'assegno ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.

Per contro, come già specificato nella citata circolare n. 84/2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all'assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall'obbligo dell’accordo.

Per consultare il messaggio 2981/2020, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202981%20del%2028-07-2020.pdf

Per consultare la circolare 84/2020, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.pdf

30 Luglio 2020 - Interpretazioni

Smartworking semplificato – possibile proroga sino al 15.10.2020 | Adlabor

Con nostra news del 27 luglio 2020 avevamo segnalato la scadenza, al 31 luglio 2020, della possibilità di attivare il lavoro agile anche senza il consenso del lavoratore. Da notizie di stampa parrebbe che il periodo emergenziale venga prorogato al 15 ottobre 2020 e con esso anche la possibilità di attivare o proseguire lo smart working semplificato.Unico adempimento sarà quello di comunicare agli enti competenti i dati dei lavoratori che proseguono, dopo il 31 luglio, lo smart working.

30 Luglio 2020 - Interpretazioni

Apprendistato – CIG e formazione e-learning | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, rispondendo ad un parere dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Milano in materia di formazione in modalità e-learning o FAD, per apprendisti con contratto professionalizzante, durante il periodo di CIG ha precisato che, stante l’impossibilità di far svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, risultando sospeso nel suddetto periodo sia il rapporto di lavoro sia l’obbligo formativo, quest’ultimo potrà essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.L.vo n. 148/2015 in forza dei quali, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite” (art. 2, comma 4).

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-Dc-Giuridica-prot-527-del-29072020.pdf

 

28 Luglio 2020 - Interpretazioni

FAQ del Ministero del Lavoro | Adlabor

27 Luglio 2020 - Interpretazioni

Smartworking semplificato – scadenza 31/07/2020 | Adlabor

Il lavoro agile nel periodo emergenziale, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 34/2020 convertito con legge 77/2020, può essere attuato, anche in assenza di accordi individuali e con la procedura semplificata sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020).

Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Oltre la data del 31 luglio 2020, in assenza di nuove disposizioni normative, sarà necessario stipulare un accordo con il Lavoratore, che sarà conservato dal datore di lavoro onde poterlo esibire per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

La comunicazione di cui all'articolo 23 della Legge 81/2017 sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Di seguito le FAQ del Ministero in materia:

 

D: fino a quando è utilizzabile la procedura "semplificata" per la comunicazione di smart working prevista dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020?

R: L'articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.

Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

D: Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?

R: L'articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

 

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Per raccogliere il consenso del lavoratore alla prosecuzione del lavoro agile dopo il 31 luglio 2020 può essere sufficiente uno scambio di mail da cui risulti l’esplicita accettazione del lavoratore alla prosecuzione della prestazione in modalità lavoro agile, con una comunicazione che potrebbe essere del seguente tenore:

Caro Collega, in relazione al perdurare dell’emergenza che ha portato a configurare la Sua prestazione con le modalità del lavoro agile, si rende necessaria la prosecuzione di tale modalità anche oltre il 31 luglio 2020. La invitiamo quindi a volerci comunicare, anche tramite posta elettronica, il Suo assenso alla prosecuzione della Sua attività in smart working, alle stesse condizioni e modalità sinora adottate sino alla data del __________. La Sua risposta sarà considerata accettazione e accordo sulla prosecuzione della prestazione in modalità lavoro agile. Ove invece non intendesse proseguire la prestazione da remoto, dovrà contattare immediatamente la direzione (del personale) per verificare termini e condizioni per il Suo reinserimento nei locali aziendali. Tutto ciò salvo esigenze organizzative e produttive aziendali ovvero diverse disposizioni che potessero intervenire.

24 Luglio 2020 - Interpretazioni

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali | Adlabor

L’INPS, con messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, comunica la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il messaggio, inoltre, illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020, fornendo, altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202871%20del%2020-07-2020.pdf

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