22 Agosto 2023 - Interpretazioni
Pubblicate dall’Inail le linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio di commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul Lavoro.
La pubblicazione, frutto di un lavoro di sinergia tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Capitalimprese in collaborazione con l’Istituto di studi sulla responsabilità amministrativa degli enti (ISR), ha la finalità di indicare modalità per monitorare e misurare i rischi in conformità alla UNI ISO 45001:18 e favorire tra le piccole e medie imprese italiane, la cultura della prevenzione.
Il documento fornisce informazioni e indicazioni operative su:
- FINALITÀ: offrire alle imprese la possibilità di organizzarsi per conseguire la certificazione UNI ISO 45001:18 e adottare un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 30 del d.lgs. 81/2008;
- PECULIARITÀ DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA: vengono elencati una serie di reati, tra cui, in particolare per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, l’omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sottolineando come l'adozione e l’efficace attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato integrino una condotta esimente dalla responsabilità amministrativa per il caso in cui, nonostante il compimento di tale condotta da parte dell'ente, si verifichi l’evento lesivo;
- MODELLO ORGANIZZATIVO: il documento affronta vari argomenti, tra i quali: la logica del modello e le modalità della mappatura dei rischi; come gestire le attività sensibili; quali sono i parametri di valutazione del rischio di reato; la gestione integrata dell’audit e della valutazione; come raccogliere i dati infortunistici a supporto dei parametri dello strumento gestionale.
21 Luglio 2023 - Interpretazioni
Facciamo seguito alla news del 21 luglio 2023, per segnalare che, circa le richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” dovute alle temperature elevate, l’INPS, nel messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, fornisce alcune indicazioni riguardo le modalità di valutazione delle istanze con riferimento alle temperature percepite.
Segnaliamo in particolare che:
- in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigrade, non soltanto come temperature effettiva ma anche se “percepita” per elevato tasso di umidità, considerando sia la temperatura sia la tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori;
- anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte sia all’aperto, in luoghi non proteggibili dal sole, sia al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro;
- per quanto riguarda il lavoro svolto in agricoltura, la Cassa integrazione speciale riguarda solo gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole;
- il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
21 Luglio 2023 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, con la quale, in ragione delle condizioni climatiche in atto, richiama l’attenzione dei propri Uffici territoriali sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.
Segnaliamo in particolare che l’INL evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Maggiormente interessate da tali fenomeni sono:
- le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori;
- gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00);
- le mansioni;
- le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- l’ubicazione del luogo di lavoro;
- la dimensione aziendale;
- le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate (quelle superiori a 35° centigradi) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.
(Circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).
13 Luglio 2023 - Interpretazioni
L’INPS, con messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, riepiloga le informazioni relative ai conguagli degli esoneri contributivi a favore di giovani lavoratori e lavoratrici svantaggiate già contenute nelle Circolari 57 e 58 del 22 e 23 giugno e fornisce delucidazioni in merito al recupero degli importi arretrati, chiarendo alcuni elementi legati all’esposizione dei dati nel flusso Uniemens.
Le circolari attuative dell'Inps, emanate nel mese di giugno, contengono al loro interno le informazioni per il conguaglio del beneficio spettante per le quote correnti e per gli importi arretrati maturati dal mese di luglio 2022 fino al mese di giugno 2023.
Tali informazioni sono state parzialmente rettificate con il messaggio 2598/2023:
- per i datori di lavoro del settore privato, il recupero degli importi arretrati di entrambi i benefici (giovani lavoratori e lavoratrici svantaggiate) decorrenti dal mese di luglio 2022 e fino al mese di giugno 2023 dovrà essere effettuato valorizzando l'elemento "AnnoMeseRif" esclusivamente nei flussi uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023;
- per il conguaglio delle quote correnti (luglio 2023) l'Inps ha confermato le istruzioni fornite in precedenza richiedendo la valorizzazione del "codice causale" con il valore "ED23" per l'esonero relativo ai giovani oppure con valore "EG48" per la fruizione dell'esonero a favore delle lavoratrici svantaggiate;
- per il recupero dei benefici legati alle lavoratrici svantaggiate, il campo "CodAgio" andrà valorizzato con il codice 3K per i periodi di competenza del 2022 e 4K per gli importi da recuperare fino a giugno 2023;
- in tema di somministrazione, viene specificato che la verifica del rispetto dei limiti previsti dal Temporary crisis and transition framework dovrà essere effettuata in relazione al singolo datore di lavoro utilizzatore e non in relazione all'agenzia di somministrazione.
06 Giugno 2023 - Interpretazioni
Con Circolare n. 49 del 31.05.2023 l’INPS ha ripercorso gli interventi normativi succedutesi negli ultimi anni in materia di welfare e premi di risultato, evidenziandone i riflessi previdenziali.
Per consultare la Circolare clicca qui.
12 Maggio 2023 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 716 del 26 aprile 2023, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali.
L’INL dopo avere confermato che la somministrazione di lavoratori stagionali è disciplinata dalle previsioni relative al lavoro a tempo determinato, ad esclusione della disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e al diritto di precedenza, ha precisato che per quanto concerne eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento.
In assenza della disciplina collettiva, troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018).
Secondo l’INL ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.
Ciò appare peraltro confermato dall’art. 52 del CCNL Agenzie interinali secondo il quale “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”.
Per visionare la Nota INL n. 716/2023 clicca qui
11 Maggio 2023 - Interpretazioni
A seguito della pubblicazione del Decreto Lavoro e dell'ampliamento della possibilità per le aziende di utilizzare, nei rapporti a tempo determinato, le causali legittimanti l'apposizione del termine ai contratti/proroghe/rinnovi ultra-annuali abbiamo elaborato alcuni suggerimenti operativi al fine di minimizzare il rischio di contenzioso.
Clicca qui per consultare i suggerimenti operativi.
18 Aprile 2023 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi – ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 – che traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati.
Le indicazioni tengono conto degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.
Segnaliamo in particolare:
- fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti. L'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore;
- la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse;
- sono previste specifiche procedure per le imprese con più unità produttive e per le nuove aziende con assunzioni successive all’istallazione;
- circa i sistemi di geolocalizzazione, l’INL fa sue le considerazioni del Garante Privacy nel senso che “la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite”;
- norme particolari riguardano infine i sistemi di videosorveglianza nei cantieri, nelle strutture scolastiche ovvero socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, nei locali dove si possono fare scommesse, nei musei, nelle biblioteche statali e negli archivi di Stato per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e da danneggiamenti al patrimonio dello Stato e per i lavoratori etero organizzati che svolgono attività lavorative tramite piattaforme digitali.
29 Marzo 2023 - Interpretazioni
Con Circolare n. 11 del 24 marzo 2023, l’Inail indica gli obblighi sussistenti in capo al datore di lavoro in merito all’utilizzo dei dispositivi per la salute visiva dei dipendenti che soffrono di astenopia, ovvero affaticamento o stanchezza oculare, e che operano davanti al computer per almeno 20 ore settimanali.
La Circolare riprende quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 22 dicembre 2022, n. 392 – C-392/21 la quale dispone che sia il datore a dover fornire, a sue spese, gli occhiali per i lavoratori, anche a fronte di un disturbo solo transitorio, reversibile e senza rischi.
07 Febbraio 2023 - Interpretazioni
In relazione ad un quesito posto da Confcommercio, che chiedeva se fosse possibile “individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree”, il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 1/2023, ha precisato che:
- la nomina di più medici competenti rientra nell’ambito della previsione normativa del D.Lgs. 81/2008, articolo 39, che, al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”. Ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente;
- al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, “il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio” (art. 3 D.Lgs. 81/2008);
- dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.