Interpretazioni

03 Aprile 2008 - Interpretazioni

Dimissioni volontarie – la convenzione Ministero – Sindacato

Il 31 marzo 2008 il Ministro del lavoro ha sottoscritto il decreto (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) contenente lo schema della convenzione che il Ministero del Lavoro e i sindacati (o patronati) dovranno sottoscrivere per consentire a questi ultimi di assistere i lavoratori nella compilazione del modulo per le dimissioni adottato con D.M. 21/01/08.

La convenzione difinisce, altresì, le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati metteranno a disposizione il modulo per le dimissioni volontarie.

03 Aprile 2008 - Interpretazioni

Co.co.pro. – Stabilizzazione

Con circolare nr. 8/2008 il Ministero del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sulla procedura, prevista dall'art. 1 co. 1202 L. 296/06, per latrasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato.

In particolare, il Ministero ha chiarito che non è possibile trasformare i rapporti di collaborazione che siano già stati ricondotti, a seguito di provvedimenti ispettivi o giudiziari, ad una tipologia contrattuale di natura subordinata.

La procedura di stabilizzazione potrà, invece, essere attivata per i rapporti di collaborazionecontestati in sede ispettiva o giudiziaria purché sia ancora pendente la procedura al momento della domanda.

Il Ministero ha, inoltre, evidenziato che è possibile convertire la collaborazione anche in un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 24 mesi e che la procedura di stabilizzazione dovrà essere attivata entro il prossimo 30 settembre 2008.

27 Marzo 2008 - Interpretazioni

Dimissioni volontarie on line – Le nuove istruzioni del Ministero

Con circolare del 25 marzo 2008, il Ministero del lavoro ha modificato alcuni precedenti orientamenti sulla procedura da seguire per rassegnare le dimissioni.In particolare, il Ministero del Lavoro ha precisato che la nuova procedura delle dimissioni volontarie on-line interessa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex articolo 2118 del codice civile, mentre non si applica: ai casi di risoluzione consensuale, alle c.d. dimissioni incentivate dal datore di lavoro, alle cessioni di contratto, alle prestazioni di lavoro accessorio, agli stages, alle prestazioni di lavoro occasionale, ai rapporti di agenzia, alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini, in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione e alle dimissioni rese durante il periodo di prova. Il Ministero del lavoro ha, inoltre, chiarito che, sotto il profilo soggettivo, la procedura per le dimissioni prevista dalla L. 17 ottobre 2007 non si applica alle dimissioni di componenti gli organi di amministrazione e di controllo di società e ai dipendenti pubblici. Il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni può accreditarsi sul sito Internet del Ministero del lavoro e compilare direttamente il modello telematico di dimissioni, senza ricorrere all'assistenza dei soggetti autorizzati. Il Ministero ha evidenziato che l'unico campo della sezione terza del modello che dev'essere obbligatoriamente compilato dal lavoratore è quello relativo alla data di decorrenza delle dimissioni, intendendosi per tale "il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro" e ciò a differenza delle precedenti indicazioni, secondo le quali le dimissioni decorrevano dal primo giorno di non lavoro.

27 Marzo 2008 - Interpretazioni

Contratti a termine e a tempo parziale – Le indicazioni del Ministero

Con circolare nr. 7/08 il Ministero ha fornito dei chiarimenti in merito all'applicazione della L. 247/07.Il Ministero, in particolare, ha evidenziato che i contratti stipulati prima dell'1 gennaio 2008, in assenza di disposizioni transitorie nella L. 247/07, continueranno ad essere disciplinati dalla previgente normativa. Ne consegue che i contratti di somministrazione a tempo indeterminato o i contratti di lavoro intermittente stipulati prima dell'1 gennaio 2008 conserveranno la loro efficacia fino alla scadenza, se a tempo determinato, o fino al recesso di una delle due parti, se a tempo indeterminato. Resteranno, inoltre, validi i contratti contenenti clausole elastiche conclusi prima del gennaio 2008 e secondo la vecchia formulazione dell'art. 3 co. 7 D. Lgs. 61/00. Il Ministero ha, altresì, precisato che i contratti di lavoro a tempo intermittente possono essere stipulati anche successivamente all'1 gennaio 2008 ma solo per i lavoratori che operano nel settore del turismo o dello spettacolo e purché la prestazione richiesta al lavoratore abbia carattere discontinuo.

18 Marzo 2008 - Interpretazioni

Lavoratori dello spettacolo – cambia il calcolo della retribuzione imponibile

Con circolare nr. 6 del 14 marzo 2008 l'ENPALS ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 247/07, dal 1° gennaio 2008, le erogazioni stabilite da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. L'art. 1 co. 67 e 69 della L. 247/07, a far data dall'1 gennaio 2008 ha, infatti, disposto l'abrogazione dell'art. 2 D.l. 67/97, convertito con L. 135/97, che prevedeva appunto l'esclusione dalla retribuzione imponibile dei c.d. "premi di risultato". In via sperimentale, l'art. 1 della L. 247/07 ha introdotto uno sgravio contributivo, da concedere a richiesta delle imprese, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Le modalità di attuazione del nuovo beneficio di legge, saranno definite con apposito decreto di cui si attende l'emanazione. L'ENPALS ha, inoltre, precisato che il codice K2 (usato per il versamento del contributo di solidarietà in luogo dell'ordinaria contribuzione sui premi di risultato stabiliti nell'ambito di contratti o accordi collettivi di secondo livello) è disattivato in relazione alle contribuzioni dovute per i periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008. Le imprese che non avessero tenuto conto nella determinazione della base imponibile contributiva del citato disposto legislativo, dovranno regolarizzare la contribuzione non versata, relativa ai periodi successivi al 1° gennaio 2008, tramite le ordinarie procedure di pagamento.

18 Marzo 2008 - Interpretazioni

Milleproroghe – rateazione dei debiti Inps

L'INPS, con il messaggio 6292 del 14 marzo 2008 ha chiarito che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 31/2008 di conversione del D.L. 248/2007, che consente ai contribuenti in temporanea ed obiettiva difficoltà, di ottenere dilazioni nei pagamenti fino ad un massimo di 72 rate mensili, i contribuenti possono ora rivolgersi direttamente agli agenti della riscossione per richiedere la dilazione dei debiti di natura contributiva e non contributiva iscritti a ruolo. In attesa che si concludano le attività di raccordo fra le procedure di EQUITALIA e quelle dell'INPS, le sedi continueranno a ricevere, istruire e definire le domande di dilazione con le procedure attualmente in uso. Per i crediti non iscritti a ruolo la legge 389/1989 consente la concessione di una rateazione fino ad un massimo di 24 mensilità, elevabili a 36, previo parere positivo del Ministro del lavoro. Sempre su autorizzazione del Ministro del lavoro, la L. 388/2000 fa salva la possibilità, in particolari e specifici casi, di chiedere una rateazione fino a 60 mensilità.

18 Marzo 2008 - Interpretazioni

Dimissioni volontarie – il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti

Con comunicazione del 13 marzo 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono nulle le dimissioni non presentate sul modulo informatico predisposto dal Ministero e che rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura le sole dimissioni presentate dopo il 5 marzo 2008. Il Ministero ha, inoltre, chiarito che se il lavoratore ha rassegnato le proprie dimissioni prima del 5 marzo, ma il periodo di preavviso è ancora in corso, non vi è obbligo per il lavoratore di compilare il modello. Secondo la comunicazione del Ministero è, inoltre, possibile revocare le dimissioni, purchè ciò sia fatto entro 15 giorni dall'apposizione della marca temporale e purché l'atto di dimissioni non sia ancora pervenuto a conoscenza del datore di lavoro. Ad avviso del Ministero del Lavoro, l'adozione del modulo per le dimissioni volontarie non sarebbe necessario in una serie di ipotesi, fra le quali, quella di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e quella delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. Per quest'ultima ipotesi, è dubbio l'esonero, posto che la L. 188/07 nulla dice sulle dimissioni in periodo di prova.

05 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/07 – Lavoro intermittente: abrogazione e nuova disciplina

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (c.d. job on call) La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato il contratto di lavoro intermittente. La legge non stabilisce nulla per i contratti in corso. Si ritiene che produrranno i loro effetti fino alla scadenza. È stato però introdotto uno specifico contratto di lavoro intermittente di natura contrattuale per i settori del turismo e spettacolo In tali settori i contratti collettivi possono prevedere forme di lavoro flessibile per prestazioni durante: - il fine settimana, - nelle festività, - nei periodi di vacanze scolastiche - per ulteriori casi I contratti collettivi prevedono 1. le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali; 2. il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita; 3. la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di disponibilità.

05 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/07 – Abrogazione della contribuzione aggiuntiva sugli straordinari

CONTRIBUZIONE SUGLI STRAORDINARI La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha abrogato l'art. 2 comma 19 della L. 28/12/95 n. 549 che prevedeva "L''esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con piè di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell''Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la contribuzione del 5, 10 e 15% sul valore degli straordinari non è piè dovuta.

05 Febbraio 2008 - Interpretazioni

L. 247/07 – Decontribuzione Premio di risultato: abrogazione e nuova disciplina

DECONTRIBUZIONE PREMIO DI RISULTATO La L. 247 del 24/12/07 (c.d. pacchetto welfare) ha modificato radicalmente il sistema di decontribuzione dei premi di risultato abrogando l'art. 2 D.L. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/97. Pertanto, dal 1°gennaio 2008 anche il Premio di Risultato diventa retribuzione imponibile e pensionabile. Alla decontribuzione si sostituisce, invece, lo sgravio contributivo. Infatti dal 1°gennaio 2008, a domanda, viene concesso uno sgravio sulle quote di premio di risultato sulla base dei seguenti criteri: 1. il limite massimo del Premio di Risultato ammesso allo sgravio è pari al 5% della retribuzione annua (imponibile Inps) 2. lo sgravio per l'azienda è pari al 25% dei contributi a proprio carico sulla parte di retribuzione annua ammessa allo sgravio contributivo 3. lo sgravio per il lavoratore è pari alla totalità dei contributi a suo carico. Con decreto ministeriale, saranno stabilite le modalità di attuazione, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo. Inoltre saranno emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi. Si segnala che sull'argomento è già intervenuta l'Inps (Messaggio 28.01.08 n. 2085) precisando che "a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova piè applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l''ordinaria contribuzione".

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