Normativa

05 Dicembre 2025 - Normativa

Fondo di garanzia del TFR – Domande di intervento – Nuovo servizio di trasmissione | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 3655 del 3 dicembre 2025, comunica che il 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.

Sino al 15 dicembre 2025, il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.

La nuova procedura di acquisizione delle domande:

  • presenta un’interfaccia user-friendly e, attraverso la compilazione guidata, supporta gli utenti nell’invio di tutte le informazioni utili, consentendo la riduzione dei tempi di istruttoria;
  • è stata arricchita con il servizio “Invio documenti”, che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate. I nuovi documenti vengono protocollati e sono consultabili unitamente alla domanda;
  • non prevede più l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”;
  • prevede che le ritenute IRPEF siano calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.

I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l’Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML. Il nuovo servizio, inoltre, consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

Per consultare il messaggio INPS, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3655-del-03-12-2025_15096.html

02 Dicembre 2025 - Normativa

Debiti contributivi – Dilazione del pagamento | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e del MEF, con decreto del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, disciplina la dilazione dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. La norma attribuisce ai due Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione, superiori al mezzo milione di euro, per i casi di "difficoltà economico finanziaria temporanea".

Il decreto individua due tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti, sulla base dell’entità del debito e della difficoltà economico-finanziaria temporanea dichiarata dal contribuente:

  • Importo del debito fino a 500.000 euro: 36 rate (max)
  • Importo del debito oltre 500.000 euro: 60 rate (max)

La valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria” sarà definita con apposite delibere dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Il decreto prevede specifiche tempistiche per l’applicazione delle nuove regole:

  • INPS e INAIL devono emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (29 novembre 2025) le proprie delibere in materia;
  • la richiesta di dilazione e rateazione dei debiti dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro 30 giorni dalle istruzioni operative degli istituti;
  • gli Istituti potranno verificare la situazione finanziaria del richiedente;

Le richieste di dilazione già presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 203/2024) potranno essere oggetto di rideterminazione del numero di rate su istanza del debitore.

Il testo del decreto è consultabile cliccando sul seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-29&atto.codiceRedazionale=25A06370&elenco30giorni=true

 

19 Novembre 2025 - Normativa

Dimissioni per fatti concludenti: il punto della giurisprudenza | ADLABOR

Il Tribunale di Milano con la sentenza 4953/2025 del 29 ottobre 2025 ha affermato che, nelle dimissioni di fatto ex art. 26, comma 7 bis, D.Lgs. n. 151/2015, il termine previsto dal CCNL è il parametro principale per valutare la prolungata assenza ingiustificata del lavoratore.

Secondo il Tribunale di Milano, il limite legale di quindici giorni di assenza ingiustificata da non superare opererebbe solo in assenza di previsione contrattuale: ai fini dell’integrazione della nuova fattispecie delle dimissioni di fatto, è necessario, quindi, che l’assenza del lavoratore si prolunghi per un numero di giorni pari a quello per cui il CCNL prevede il licenziamento disciplinare.

Tale decisione aderisce all’orientamento sposato anche dal Tribunale di Trento nella sentenza n. 87 del 5 giugno 2024.

Nonostante la giurisprudenza citata abbia fornito dell’istituto una siffatta interpretazione, va rammentato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Faq del 24.06.2025, ha ribadito quanto affermato nella Circolare n. 6 del 27.03.2025: il Dicastero del lavoro ha confermato come il termine per l’applicazione delle dimissioni per fatti concludenti non possa essere quello previsto dal CCNL per il licenziamento a seguito di assenza ingiustificata, dovendo le previsioni del contratto collettivo riferirsi espressamente al nuovo istituto, con previsione di una soglia, comunque, non inferiore a 15 giorni.

Stante tale contrasto interpretativo, sotto un profilo operativo appare, quindi, maggiormente cautelativo che il datore di lavoro, oltre a considerare il lavoratore assente (e quindi senza titolo per la retribuzione), attenda il superamento dei 15 giorni di assenza ingiustificata e contestualmente avvii una procedura disciplinare nei confronti del lavoratore, così da poter optare per le dimissioni per fatti concludenti o per il licenziamento disciplinare, sulla scorta della condotta che adotterà il lavoratore.

07 Novembre 2025 - Normativa

CCNL Dirigenti Terziario 2026 – 2028 – Rinnovo del 5 novembre 2025 | ADLABOR

Il 5 novembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028.

L’accordo introduce importanti novità economiche e normative per il triennio 2026–2028, tra cui:

A. Trattamento economico:

È stato pattuito un aumento mensile lordo a regime pari ad 800 euro, suddiviso in tre tranche:

  • 320 euro dal 1° gennaio 2026
  • 260 euro dal 1° gennaio 2027
  • 220 euro dal 1° gennaio 2028.

Questi aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile.

Tali incrementi non verranno computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.

B. Nuovi minimi contrattuali: fino a 5.140 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2028.

C. Credito welfare annuale: riconosciuti 1.500 euro annui per ciascun dirigente nel triennio 2026–2028, con possibilità di destinazione al Fondo Mario Negri. Viene inoltre ridotto a 36,00 euro annui (18,00 a carico del datore di lavoro e 18,00 a carico del datore) il costo di gestione della Piattaforma, attualmente pari a 50 euro annui.

D. Fondo Mario Negri

In ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo aziendale al Fondo Mario Negri, elevandolo dall’attuale 2,47% al 2,52%, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 2,57%, a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed infine, al 2,62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Si è, inoltre, concordato di incrementare la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che, dal 1° gennaio 2026, passerà dagli attuali 592,25 a 1.184,49 euro annui. Poiché, le trattenute a carico del dirigente versate al Fondo Mario Negri diminuiscono l’imponibile fiscale, tale modifica contrattuale si risolverà in un minore netto stimato in 28 euro mensili, sulle 12 mensilità effettive, trattenuta che sarà, poi, ampiamente compensata in fase di liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo, in considerazione del trattamento fiscale agevolato riservato alle stesse.

E. Contributi previdenziali: incremento delle aliquote al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, con l’adeguamento delle coperture assicurative.

F. Agevolazioni contributive e invecchiamento attivo

Per favorire il ricambio generazionale e non disperdere competenze, è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare – a condizioni agevolate – la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring.

Si tratta di una norma volta al reinserimento in azienda dei dirigenti senior cessati per un qualsiasi motivo e che possono essere stimolati a stipulare un contratto a termine, anche a tempo parziale, con applicazione, per una sola volta per ogni dirigente, dell’agevolazione contributiva di cui all’articolo 30, commi dall’1 al 3 del CCNL per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.
Tale agevolazione è riservata a contratti stipulati con dirigenti la cui età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.

Viene infine disciplinato il trattamento dovuto ai dirigenti in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, rispetto al termine pattuito.

G. Sostegno alla genitorialità: confermato il programma “Un Fiocco in Azienda” per promuovere la natalità e favorire il rientro delle neomamme al lavoro.

H. Tutela per gravi patologie: nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative: è stato concordato il mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per un massimo di 24 mesi, a carico del datore di lavoro, durante il congedo non retribuito che può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1 della legge 106/2025, in aggiunta alle tutele contrattuali già in essere in caso di malattia.

I. Garanzia Infortuni Antonio Pastore

Decorso il primo periodo di test della nuova garanzia contrattuale che interviene in caso di infortunio professionale ed extra professionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del CCNL, si è concordato di incrementare il premio a carico delle aziende di un importo pari a 150,00 euro annui. Il premio passerà, quindi, dagli attuali 410,00 a 560,00 euro annui per assicurato. È stata, altresì, introdotta una franchigia che verrà applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra professionali di lieve entità.

J. Politiche attive per la ricollocazione

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la tutela contrattuale viene estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, continuando ad essere escluse le dimissioni volontarie e le cessazioni per giusta causa, con contestuale riduzione del contributo aziendale dovuto al CFMT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che passa dagli attuali 2.500,00 euro a 2.000,00 euro, importo che si ritiene possa garantire l’inserimento a piani di supporto all’employability dei dirigenti.

K. Formazione continua

Introdotto un impegno per i datori a sostenere anche iniziative di auto-formazione.

L. Equità e trasparenza

Completano l’intesa l’introduzione di misure per la parità di genere, la trasparenza retributiva, il contrasto al dumping contrattuale e un impegno congiunto ad ampliare l’ambito di applicazione del contratto.

Per consultare il testo dell’Accordo, cliccare: https://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/ccnl-dirigenti-terziario-del-5-novembre-2025/

04 Novembre 2025 - Normativa

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – Misure urgenti – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale | ADLABOR

Facciamo seguito alla nostra news del 30 ottobre 2025, per informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, con misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Evidenziamo che, per quanto riguarda la materia lavoro, questi sono i principali articoli a cui fare riferimento:

Art. 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL

Art. 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità

Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

Art. 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

Per consultare il testo integrale del Decreto n. 159/2025, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/salute-e-sicurezza/misure-urgenti-per-la-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-in-materia-di-protezione-civile-d-l-31-ottobre-2025-n-159/

30 Ottobre 2025 - Normativa

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Misure urgenti | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 147 del 28 ottobre 2025, ha approvato un decreto-legge, ancora non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Segnaliamo in particolare:

  • Incentivi per le imprese virtuose e potenziamento della vigilanza: il decreto incentiva le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio. Tra queste misure si prevede: la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli per le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza; il potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
  • Formazione: il decreto interviene anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l’altro: il rafforzamento della formazione per i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza (RLS), con l’obbligo di aggiornamento periodico esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti; si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento.
  • Sicurezza studenti (scuola-lavoro): si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
  • Prevenzione: viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.
  • Visite mediche aggiuntive: in relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
  • Destinazione delle sanzioni: le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.
27 Ottobre 2025 - Normativa

Lavoratori prossimi alla pensione – Incentivi all’esodo – Prestazioni di accompagnamento alla pensione – Precisazioni INPS | ADLABOR

 

L’INPS, con il messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, fornisce precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens per l’ipotesi di incentivi all’esodo con prestazioni di accompagnamento alla pensione.

L’articolo 4 della legge n. 92/2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.

Ai lavoratori viene offerta la possibilità di ottenere da parte dell’INPS:

  • una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti;
  • l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

In tal caso, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori delle prestazioni suddette. Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, anche la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. il messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015). In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Per consultare il messaggio INPS 3166/2025, clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.10.messaggio-numero-3166-del-23-10-2025_15054.html

Per consultare il messaggio INPS 3096/2015, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203096%20del%2006-05-2015.pdf

23 Ottobre 2025 - Normativa

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Riduzione premi | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto del 30 settembre 2025, concernente la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come disposto dalla legge n. 147/2013.

Il decreto prevede:

  • la riduzione nella misura del 13,02%, per l’anno 2026, dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (ex legge 93/1958) e dei contributi assicurativi della gestione agricoltura (ex DPR 1124/1965, n. 1124), nelle more della loro revisione tariffaria;
  • la fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2026-2028, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla delibera del Consiglio di amministrazione INAIL del 27 giugno 2025 n. 128 e annessa al presente decreto di cui fa parte integrante.

La riduzione non sarà applicata ai settori/gestioni assicurativi sopra identificati per i quali intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

20 Ottobre 2025 - Normativa

Dimissioni nel periodo di prova – Convalida – Chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, con la quale fornisce chiarimenti in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

In estrema sintesi, per il Ministero le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino, anche se presentate durante il periodo di prova, debbono comunque essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001.

16 Ottobre 2025 - Normativa

DURC – Rilascio – Nozione di “scostamento non grave” | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, in relazione al quesito posto dall’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), in merito alla possibilità di interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento ha precisato che, ai fini della regolarità contributiva (e quindi ai fini del rilascio del DURC) è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

Per consultare il documento, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-3-del-13102025

 

 

 

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