Normativa

29 Dicembre 2022 - Normativa

Smart working: modalità e termini di comunicazione dal 1° gennaio 2023 | ADLABOR

Riepiloghiamo quanto scritto nelle nostre precedenti news sull’argomento.

Comunicazione in forma semplificata

Dal 1° settembre 2022 la comunicazione ordinaria di smart working avviene attraverso la trasmissione in via telematica al Ministero del Lavoro - tramite il modulo di cui all'All. 1 del DM 22 agosto 2022 n. 149:

  • dei nominativi dei lavoratori;
  • della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile.

Non vige più l’obbligo per i datori di lavoro di inviare anche i singoli accordi individuali.

 Termini per effettuare la comunicazione di lavoro agile

I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di smart working (o di proroga) entro cinque (5) giorni successivi:

  • dall'inizio della prestazione in modalità agile;
  • dall'ultimo giorno già comunicato prima della proroga del lavoro agile.

Casi particolari

Lavoratori fragili

La Legge di Bilancio, in fase di approvazione in queste ore, dovrebbe prorogare al 31 marzo 2023 il diritto dei lavoratori che si trovano in una condizione di fragilità (Circolare n. 13/2020 del Ministero del Lavoro) a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche ricoprendo compiti diversi, che rientrino nella medesima categoria o area di inquadramento delle mansioni originariamente svolte o frequentando dei percorsi di formazione professionale.

Lavoratori-Genitori con figli under 14

La Legge di Bilancio, in fase di approvazione in queste ore, non dovrebbe estendere il diritto al lavoro agile dei lavoratori-genitori di figli under 14. Tale categoria, al pari della generalità dei lavoratori, dovrà stipulare un accordo individuale col datore di lavoro per fruire del lavoro agile, potendosi però avvalere delle priorità di accesso riconosciute dal Decreto Legge 105/2022 a genitori :

  • con figli fino a dodici anni di età;
  • con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

 

 

28 Dicembre 2022 - Normativa / Senza categoria

Parità di genere – Esonero contributivo – Istruzioni operative e presentazione domande | ADLABOR

L’INPS con Circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio contributivo introdotto dall’articolo 5 della legge 162/2021 rivolto alle aziende che entro il 31 dicembre 2022 conseguono la certificazione della parità di genere disciplinata ex art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.

Le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.

L’esonero contributivo viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui[1]. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • assenza di provvedimenti sanzionatori da part dell’ispettorato nazionale del lavoro relativi al rapporto biennale delle pari opportunità, per le aziende con oltre 50 dipendenti.

La Circolare INPS chiarisce che i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza on line “Par_Gen” attraverso il Portale delle agevolazioni, indicando:

1) i dati identificativi del datore di lavoro;

2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere;

6) la dichiarazione sostitutiva, di essere in possesso della certificazione di parità di genere.

Alle aziende autorizzate sarà attribuito il codice 4R, che consentirà, a partire dal mese successivo a quello di ricevimento dell’autorizzazione, il recupero nel flusso Uniemens con gli appositi codici causali (L238 per il mese corrente e L239 per le mensilità arretrate).

La Circolare INPS n. 137/2022 è consultabile cliccando qui.

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[1] Cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi

28 Dicembre 2022 - Normativa

Lavoro agile (Smart-working) – Termini di invio della comunicazione | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che:

  • i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo;
  • i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, debbono inviare la comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo.
21 Dicembre 2022 - Normativa

INPS: modifica del tasso di interesse e della misura delle sanzioni civili | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 133 del 16 dicembre 2022, ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento:

Interesse di dilazione e di differimento: l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo.

Sanzioni civili: nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti). Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali: in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese

16 Dicembre 2022 - Normativa

Fondo Nuove Competenze – Novità per formazione e fondi | ADLABOR

Il Fondo Nuove Competenze, previsto dal Decreto Rilancio, è un fondo pubblico co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Esso permette ai datori di lavoro di formare i propri dipendenti durante l’orario di lavoro e ricevere un contributo economico pari al costo orario di ogni lavoratore. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 345 del 2022, è stato aggiornato e integrato, da parte dell’Anpal, il regolamento contenuto nell’Avviso 2022 del Fondo Nuove Competenze (FNC).

Il provvedimento del 12 dicembre 2022 aggiorna le indicazioni dell’Agenzia in merito

  • Ai tempi di svolgimento della formazione:

Il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall'approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

  • Al finanziamento da parte dei fondi interprofessionali:

Può essere finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche un progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo.

15 Dicembre 2022 - Normativa

CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – protocollo aumenti salariali |ADLABOR

In data 12 dicembre 2022 è stato sottoscritto da Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e Associazioni delle cooperative di consumo e dai i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs un protocollo straordinario di settore, nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in cui si prevede che verranno erogati ai lavoratori:

  • un importo una tantum di 350 euro lordi;
  • un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023,

entrambi riparametrati per livello d’inquadramento.

L’importo una tantum di 350 euro lordi sarà riconosciuto, ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022, in due soluzioni:

  • la prima con la retribuzione di gennaio 2023: 200 euro lordi per il IV livello,
  • la seconda con la retribuzione di marzo 2023: 150 euro lordi per il IV livello.

Tali importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di servizio maturati nel periodo 2020-2022.

Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità:

  • i periodi di servizio militare,
  • aspettative non retribuite,
  • tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Saranno invece computati, a mero titolo esemplificativo:

  • il congedo di maternità,
  • i congedi parentali,
  • i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Tali importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali potranno essere assorbiti nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 216 del vigente CCNL.

Entrambe le erogazioni previste nel Protocollo, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, verranno riconosciute sulla base dei criteri di proporzionalità.

29 Novembre 2022 - Normativa

Certificazione di parità di genere – Esonero contributivo per le aziende private | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in attuazione dell’art. 5, comma 2, legge n. 162/2021, e dell’art. 1, comma 138, legge n. 234/2021). In particolare, il Decreto definisce:

a) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della Legge n. 162/2021 e successive modifiche, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni per il periodo di validità della medesima certificazione;

b) la copertura finanziaria per gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere di genere del Ministero del lavoro.

Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi dell’azienda;
  2. la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  3. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  4. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
  5. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro;
  6. il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
25 Novembre 2022 - Normativa

Smart working – Differimento termini per l’invio della comunicazione | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 24 novembre 2022, ha differito ulteriormente i termini per l’invio della comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di smart working secondo le modalità definite dal D.M. 149/2022: dal 1° dicembre 2022 si passa al 1° gennaio 2023.

Il Ministero segnala inoltre che dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Pur non essendo specificato nel comunicato, secondo le indicazioni della nota del Ministero dello scorso 28 settembre 2022, il riferimento riguarda esclusivamente le comunicazioni riguardanti rapporti aventi per oggetto periodi di smart working che durano oltre il 31 dicembre 2022 e per i quali sia stato stipulato l’accordo individuale con il lavoratore. In situazioni diverse (rapporti che terminano entro la suddetta data e per i quali non sia stato stipulato l’accordo individuarle, sfruttando la disciplina semplificata prevista dalla normativa Covid) si continuano comunque ad applicare le modalità comunicative speciali previste dalla normativa emergenziale.

24 Novembre 2022 - Normativa

Riduzione premi INAIL per interventi di prevenzione infortuni e malattie professionali e miglioramento della sicurezza del lavoro: come e quando fare domanda | ADLABOR

Rammentiamo che ogni anno le aziende hanno l’opportunità di implementare le prestazioni di sicurezza, oltre la soglia dell’obbligatorietà prevista dalla normativa, e vedere riconosciuto un notevole sconto sul tasso medio applicato ai premi INAIL.

Per fruire del beneficio è però essenziale che:

  • venga presentata apposita istanza in via telematica attraverso il Modello OT23, con la descrizione degli interventi attuati nel corso del 2022, allegando la specifica documentazione comprovante il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza e la richiesta della riduzione sul tasso applicato nell’anno successivo a quello di attuazione degli interventi svolti (tra tutti i vari interventi segnaliamo anche i corsi di guida sicura rivolti almeno al 30% del personale che comunque utilizzi a vario titolo i veicoli aziendali oppure l’effettuazione negli anni 2021 o 2022 di specifici corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore in aziende in possesso dell’apparecchio (acquistato o in noleggio) senza averne l’obbligo;
  • la presentazione dell’istanza va fatta entro il 28 febbraio 2023;
  • l’azienda che presenta la domanda deve rispettare tutte le disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed essere in regola con il versamento dei contributi (regolarità contributiva) alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda stessa e successivamente.
  • l’INAIL procederà con la verifica della coerenza delle sedi con quelle per le quali si richiede la riduzione del tasso. L’accoglimento o il rigetto della domanda avviene con provvedimento dell’INAIL entro 120 gg. Avverso il rigetto può essere presentato ricorso esclusivamente in via telematica entro 30 gg. In caso di documentazione mancante, l’azienda dovrà produrla nel termine di 10 gg anch’essa esclusivamente in via telematica.
17 Novembre 2022 - Normativa

Decreto Aiuti-quater – Benefit aziendali esentasse | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato un Decreto-Legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce misure urgenti in varie materie (energia elettrica, gas naturale e carburanti), ma anche in materia di esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, fino a € 3.000,00.

Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Questo l’articolo 12 del cd. Decreto Aiuti-bis con le modifiche del decreto Aiuti-quater:

Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale: «1-Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00. 2- Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((valutati in)) 86,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 43».

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per l’operatività del provvedimento si dovranno attendere le istruzioni dell’INPS.

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