Normativa

06 Settembre 2022 - Normativa / Senza categoria

Misure in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare – D.Lgs. 105/2022 | ADLABOR

Il Decreto Legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, contiene disposizioni volte a favorire la conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il Decreto è intervevnuto con una serie di modifiche e integrazioni sui seguenti testi normativi:

Legge n. 81/2017: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni»;

D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità»;

Legge n. 53/2000: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;

Legge n. 104/1992: «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Il nuovo provvedimento, apportando diverse modifiche e integrazioni:

  • conferma la durata del congedo obbligatorio di paternità prevista dalla legge: il padre lavoratore continua ad avere diritto ad un congedo pari a 10 giorni lavorativi fruibili nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Tale misura dev’essere riconosciuta al lavoratore anche in aggiunta al congedo di paternità alternativo (spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre);
  • introduce un uno sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impediscano ai lavoratori di fruire del congedo suddetto (sanzione amministrativa compresa tra i 516 e 2.582 € e, nel caso in cui tale condotta fosse stata posta in essere nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, ciò comporterà il mancato rilascio della certificazione stessa);
  • dispone l’aumento:
  1. da 10 a 11 mesi della durata complessiva del congedo riconosciuto in caso di nucleo familiare monoparentale composto da un genitore solo, o in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino;
  2. da 6 a 9 mesi della durata del congedo indennizzabile a carico dell’INPS nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
  3. da 6 a 12 anni dell'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura sopra indicata;
  • dispone il riconoscimento alle lavoratrici autonome e delle libere professioniste di un’indennità di maternità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero - anche per i periodi di astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio;
  • introduce la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di chiedere ai rispettivi datori di lavoro, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale, di usufruire, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
  • sancisce il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
    Anche in questo caso il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio di tali diritti, ove rilevato nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere comporta il mancato conseguimento della certificazione stessa;
  • prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile siano tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in caso di gravità accertata o di quei lavoratori che siano caregivers.
05 Settembre 2022 - Normativa

Lavoro agile – Modalità di comunicazione telematica dal 1° settembre | ADLABOR

Facciamo seguito e riferimento alla nostra news del 29 agosto 2022, per informare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet e sotto riportato integralmente, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di comunicazione dell’attivazione del lavoro agile (smart-working), così come definite nel nuovo comma 1,  dell’articolo 23, della Legge 81/2022.

Evidenziamo in particolare che:

  • per tutti i datori di lavoro interessati sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE;
  • l’obbligo di comunicazione delle informazioni è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi;
  • la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni
  • in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022
  • la piena operatività della nuova procedura richiede l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi "Rest"

Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 – e relativi allegati – sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122. A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE. Si ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale. Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81. La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato. Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.”

 

05 Settembre 2022 - Normativa

COVID-19 – Modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti | ADLABOR

Il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 37615 del 31 agosto 2022,  ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti con persone affette da SARS-CoV-2.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento;
  • in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

29 Agosto 2022 - Normativa

Giornalisti – assicurazione infortuni e malattie professionali | ADLABOR

L’Inail, con la istruzione operativa n. 7750 dell’11 agosto 2022, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disciplinato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a seguito della loro iscrizione, dal 1° luglio 2022, all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS.

In particolare, per l’INAIL:

  • a legislazione vigente rimane impregiudicata, senza soluzione di continuità, la tutela degli infortunati anche per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° luglio 2022. In merito è opportuno precisare che in base alle regole INPGI, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori in questione hanno due anni di tempo, dal verificarsi dell’evento infortunistico, per presentare le relative istanze di tutela;
  • continua ad essere dovuta la contribuzione INPGI, sempre dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a carico dei datori di lavoro.

Sul punto l’INAIL si riserva di fornire le necessarie istruzioni per il versamento di quanto dovuto senza ulteriori oneri aggiuntivi.

29 Agosto 2022 - Normativa

Smart-working – modalità di comunicazione dell’accordo individuale dal 1° settembre 2022 – Decreto del Ministero del Lavoro 149/2022 | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito, con Decreto n. 149 del 22 agosto 2022, le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo individuale di lavoro agile. Dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà compilare il modulo di cui all’Allegato 1 del Decreto concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile (disponibile sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE) e trasmetterlo con le modalità telematiche descritte nell’Allegato 2 del medesimo Decreto.

Tale adempimento è previsto solamente nel caso di accordi di lavoro agile stipulati o modificati a partire dalla data del 1° settembre 2022. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come previsto dal suddetto Decreto ministeriale.

Il Decreto 149/2022 prevede inoltre che il datore di lavoro conservi l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di cinque giorni ma, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

23 Agosto 2022 - Normativa

Comunicazione di avvio dello smartworking al Ministero del Lavoro: novità in vista del 1° settembre 2022.

Il 19 agosto 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 73/2022 (cd. decreto Semplificazioni) che all’art. 41-bis ha anche apportato una modifica alla normativa sul Lavoro Agile.

In particolare è stato modificato l’articolo 23 primo comma della Legge 81/2017, che ora prevede, con decorrenza 1° settembre 2022, che il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:

  • il nominativo del lavoratore
  • la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile
  • la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile

La nuova modalità comunicativa verrà individuata con decreto dallo stesso Ministero del lavoro e  i dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.

La sanzione amministrativa pecuniaria  prevista in caso di mancata comunicazione va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

01 Agosto 2022 - Normativa / Senza categoria

Congedi parentali – novità | ADLABOR

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il decreto, che modifica alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 151/2001, prevede in particolare la stabilizzazione del congedo parentale obbligatorio stabilendo che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi:

  • si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa;
  • il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio;
  • in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
01 Agosto 2022 - Giurisprudenza / Normativa

Contratto individuale di lavoro – informazioni obbligatorie | ADLABOR

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, (c.d. Decreto Trasparenza) relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Le nuove regole si applicano, con decorrenza 13 agosto 2022, alle seguenti tipologie di contratti di lavoro stipulati sia con lavoratori privati sia con i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici:

  • subordinato (a tempo determinato e indeterminato, anche part-time);
  • in somministrazione (a tempo determinato e indeterminato);
  • intermittente;
  • di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
  • di collaborazione coordinata e continuativa;
  • di prestazione occasionale;
  • con i lavoratori marittimi e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
  • con lavoratori domestici;

Le disposizioni del decreto 176/2022 si applicano sia al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro per le nuove assunzioni sia anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In tale ultimo caso, il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le dettagliate informazioni sotto indicate che riguardano in particolare:

Identità delle parti

luogo di lavoro

sede domicilio del datore

inquadramento livello e qualifica

data di inizio del rapporto

tipologia di rapporto (se a termine con l’indicazione della durata e della conclusione)

durata del periodo di prova

diritto a ricevere la formazione

durata ferie e altri congedi retribuiti ovvero modalità di determinazione e di fruizione degli stessi

procedura , forma e termini del preavviso

importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi periodi modalità di pagamento

programmazione dell’orario normale di lavoro e condizioni per il lavoro straordinario e suo trattamento nonché meccanismi di cambio turno

se orario non programmabile datore informa sulle modalità di variabilità della programmazione

il contratto collettivo anche aziendale applicato con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto

gli enti che ricevono i contributi previdenziali

Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o, alternativamente, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata per cinque anni a comprova in caso di controlli.

27 Luglio 2022 - Normativa

Temperature elevate – Cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa | ADLABOR

L’INAIL e l’INPS in data 26 luglio 2022 hanno emesso due comunicati con i quali informano che le imprese potranno chiedere il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.

Inoltre, l’INAIL, in una pubblicazione dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, indica le linee guida per prevenire le patologie da stress termico.

Segnaliamo in particolare che:

  • l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L’Inps, infatti, richiamandosi all’art. 15 della legge n. 183/2011, che fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, provvederà infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto;
  • indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconoscerà la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
22 Luglio 2022 - Normativa

Indennità Una Tantum (Bonus 200 euro) per i lavoratori dipendenti | ADLABOR

Facciamo seguito e riferimento alla nostra news del 23 giugno 2022 per informare che l’INPS, con la Circolare n. 73 del 2022, ha confermato che «a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro» il bonus è erogabile ai lavoratori subordinati «che abbiano beneficiato dell’esonero 0,8% almeno per una mensilità fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare» vale a dire fino al 23 giugno.

Evidenziamo che la legge di conversione del Decreto Aiuti (Legge n. 91/2022) non ha modificato il limite temporale indicato dal Decreto Aiuti («primo quadrimestre 2022» cioè il 30 aprile 2022), per cui si è creata una discrepanza che sta creando problemi ai datori di lavoro circa quale limite temporale utilizzare per identificare i lavoratori cui riconoscere il bonus.

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