Email aziendale: il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente | ADLABOR
Il lavoratore, anche collaboratore esterno, va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale.
Questo il principio ribadito dal Garante, che, a seguito di un reclamo, ha imposto ad una società la sanzione di 50.000 euro per aver gestito l’account di posta aziendale di una collaboratrice esterna (in questo caso un'agente) in violazione delle norme sulla privacy.
A seguito dell’accertamento ispettivo, l’Autorità ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.
Numerose le violazioni contestate all’azienda:
- omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante,
- inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati,
- mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa,
- mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.
Per consultare il provvedimento del Garante privacy, clicca qui:
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9771545