30 Aprile 2020 - Normativa
Il Decreto Cura Italia, che conteneva anche disposizioni in materia di ammortizzatori e di licenziamenti, è stato convertito in legge. Le principali modifiche in termini di ammortizzatori sociali, contratti a termine e licenziamenti concernono:
- CIGO e Assegno Ordinario (FIS): Art. 19 c. 2 d.l. 18/2020 - non è più prevista la procedura di consultazione sindacale per l’accesso ai trattamenti ordinari;
- CIGD: Art. 22 c. 1 d.l. 18/2020 - estende l’esonero dall'accordo sindacale ai datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti governativi emergenziali;
- Contratti a temine: Art. 19 bis d.l. 18/2020 - è consentita la proroga o il rinnovo dei contratti a termine anche alle aziende che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. NB: non sono previste deroghe all'obbligo di motivazione di apposizione del termine in caso di rinnovo o di proroghe oltre i 12 mesi o di 5° proroga. L’agevolazione si traduce nella sola facoltà di prorogare i contratti a termine secondo le condizioni usuali anche per le aziende che utilizzano gli ammortizzatori sociali, cosa che invece era vietata dalla lettera c) dell’art. 20 del d.lgs. 81/2015. E’ prevista la deroga al c.d. stop and go e cioè all'intervallo (10 o 20 giorni per contratti inferiori o superiori a 6 mesi) tra un contratto a termine ed il suo rinnovo, ma occorre tenere presente che in caso di rinnovo è necessario apporre una causale al contratto.
- Licenziamenti: Art. 46 d.l. 18/2020 la conversione in Legge non ha modificato i termini di sospensione dei licenziamenti, divieto che dovrebbe scadere il 16 maggio 2020.
Per consultare il testo coordinato del d.l. 18/2020 con la L. 27/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-18-2020-testo-coordinato-con-la-legge-di-conversione-27-2020/.
28 Aprile 2020 - Normativa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.4.2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 contenente le disposizione attuative per la cd. Fase 2.
Ad una prima lettura, il provvedimento, che consta di 10 articoli e 10 allegati prevede, in estrema sintesi che:
- In via generale, le disposizioni contenute saranno valide dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
- alle imprese che potranno riaprire dal 4 maggio sarà consentito preparare la ripartenza con «attività propedeutiche» a partire dal 27 aprile. Le imprese in questione sono identificate con quelle le cui attività sono prevalentemente orientate all’export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato. Inoltre, possono essere ricondotte sempre al concetto di rilevanza strategica quelle attività del settore costruzioni che riguardano interventi volti al contrasto del dissesto idrogeologico e nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria. Previa comunicazione prefettizia, la ripresa a partire dal prossimo 27 aprile delle attività sopra richiamate è comunque subordinata al rispetto del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile scorso, entrambi allegati al DPCM;
- viene confermato l’invito ad utilizzare forme di lavoro agile e a far fruire al personale ferie e congedi;
- viene confermato che il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza causerà la revoca dell’autorizzazione prefettizia;
- il timing delle riaperture per quanto riguarda le imprese sarà il seguente:
- dal 4 maggio: comparto manifatturiero, edilizia e commercio all'ingrosso; Bar e ristoranti (ma solo per attività di ristorazione con asporto e senza assembramenti); confermato il divieto di spostamento tra le Regioni, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
- dal 18 maggio: riapertura dei negozi al dettaglio per attività diverse da quelle già autorizzate (generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati);
- dal 1 giugno: bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.
Il provvedimento prevede l’obbligo di indossare obbligatoriamente le mascherine su tutti i mezzi pubblici, nei luoghi chiusi oppure in quelli dove non si può rispettare distanziamento.
Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano potranno adottare misure più restrittive.
Per consultare il DPCM e gli allegati, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-26-04-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da/.
27 Aprile 2020 - Normativa
L’INAIL ha pubblicato un documento sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.
Il documento indica una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, approfondendo, in particolare le possibili misure da adottare di tipo:
- organizzativo (ad esempio: gestione degli spazi di lavoro; orari di lavoro scaglionati, a turni; lavoro a distanza);
- di prevenzione (ad esempio: informazione; formazione; sanificazione degli ambienti, ecc);
- di protezione (ad esempio: uso di mascherine e DPI);
- per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici (ad esempio: controllo della temperatura corporea sui lavoratori; isolamento dei lavoratori con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria; ecc.)
Il documento contiene una serie di tabelle con indicata la classe di rischio per molti tipi di attività produttive e di servizio.
Per consultare il documento, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/sicurezza-del-lavoro/linee-guida-inail-aprile-2020-contenimento-del-contagio-e-strategie-di-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro/.
27 Aprile 2020 - Normativa
Il 24 aprile 2020, governo, sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per garantire la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, nella fase di progressiva riapertura delle attività. Il documento aggiorna le misure previste nell'intesa già siglata tra le parti il 14 marzo scorso, con l’obiettivo comune di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Dalla data in cui vi sarà la riapertura delle attività produttive, questa potrà avvenire pertanto solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
La mancata attuazione del protocollo determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il protocollo si compone di tredici capitoli che coprono tutto lo spettro delle attività aziendali, dalla sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti alla previsione di modalità che limitino il più possibile il contatto tra fornitori e trasportatori esterni e personale interno, dall’uso di tutti i Dpi (mascherine, guanti, etc…) necessari in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere la distanza personale di almeno un metro alla modifica e contingentamento dell’organizzazione dell’accesso a mense, aree fumatori e altre zone comuni.
Tra le misure adottabili segnaliamo inoltre in particolare:
- incentivazione dell'uso dello smart working;
- riorganizzazione del lay out anche con attivazione degli ambienti inutilizzati per favorire il distanziamento tra i lavoratori e mascherina obbligatoria per chi condivide spazi comuni;
- pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- incremento delle navette private o di altre forme di trasporto che garantiscano l’assenza di assembramenti quando si va o si torna da lavoro;
- orari di ingresso di uscita scaglionati;
- informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi su tutte le misure di sicurezza adottate in relazione al protocollo 24 aprile 2020;
- misurazione della temperatura all’arrivo sul luogo di lavoro con divieto di ingresso a chi ha più di 37 gradi e mezzo;
- informazione preventiva a tutto il personale che sarà precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, nonché che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone;
- obbligo per le persone presenti in azienda di adottare tutte le precauzioni igieniche;
- isolamento immediato di chi, durante l’orario di lavoro dovesse presentare sintomi da Covid-19, con identificazione di tutti coloro che siano entrati in contatto con lui per essere eventualmente messi in quarantena su indicazione dell’autorità sanitaria;
- procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici;
- per quanto riguarda i turni di lavoro, si dovrà prevedere un’organizzazione che permetta “di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili”, anche rimodulando la produzione;
- le riunioni che richiedano la presenza fisica dovranno essere limitate a casi eccezionali;
- al fine di verificare il rispetto delle regole, nelle aziende dovrà essere costituito un comitato di controllo con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nei casi in cui questo non sia possibile, a vigilare saranno invece comitati territoriali o settoriali.
Per consultare il testo del protocollo, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-24-04-2020/.
11 Aprile 2020 - Normativa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.
Il provvedimento, nel confermare le misure decise con D.P.C.M. 1° aprile 2020 (vedi nostra news del 3 aprile 2020), le estende, sempre per tutto il territorio nazionale, fino al 3 maggio 2020 compreso.
Vengono inoltre specificate:
- la possibilità della riapertura di una serie di attività produttive e commerciali dettagliatamente indicate in cinque allegati: all. 1- commercio al dettaglio; all. 2-servizi alla persona; all. 3 – attività agricole e manifatturiere; all. 4-misure igienico-sanitarie; all. 5-misure per gli esercizi commerciali;
- le misure di sicurezza che dovranno essere adottate dagli esercizi commerciali (ad esempio: il mantenimento del distanziamento sociale; la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, l’uso obbligatorio di mascherine e di guanti usa e getta nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative laddove non sarà possibile osservare il distanziamento sociale; lo scaglionamento degli accessi dei clienti nei locali);
- la possibilità, per le attività che restano sospese, di entrare in azienda, previa comunicazione al Prefetto, per vigilanza o manutenzione; per la gestione dei pagamenti; per la sanificazione; per spedire e ricevere merci;
- la priorità, per le aziende delle attività aperte, della distribuzione e consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità;
- la possibilità di transiti nel territorio italiano per motivi di lavoro (massimo 72 ore prorogabili di ulteriori 48);
- l’obbligo per chiunque arrivi dall'estero di consegnare una dichiarazione ai vettori che dovranno misurare la temperatura e bloccare il viaggio di chi ha la febbre;
Le imprese le cui attività non sono sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Per consultare il D.P.C.M. 10 aprile 2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/dpcm-dell11-04-2020-coronavirus-proroga-al-3-maggio-delle-misure-di-sicurezza-e-contenimento/
09 Aprile 2020 - Normativa
06 Aprile 2020 - Normativa
27 Marzo 2020 - Normativa
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato il decreto 25 marzo 2020 che modifica l’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.
Inoltre, il decreto prevede che alcune attività siano consentite solo in relazione alle attività consentite indicate nell’allegato al decreto ministeriale:
- le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2);
- le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami”;
- le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Inoltre, il decreto consente alle imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Per consultare il decreto con relativo allegato, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-min-economia-del-25-03-2020-coronavirus-nuovo-elenco-attivita-commerciali-che-rimangono-aperte/
26 Marzo 2020 - Normativa
Entra in vigore oggi, 26 marzo 2020, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevede la possibilità di adottare diverse misure, a livello locale o nazionale, per periodi predeterminati della durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020).
Segnaliamo in particolare:
- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Si precisa inoltre che le ordinanze vigenti all’entrata in vigore del decreto legge continueranno ad applicarsi nel limite di 10 giorni.
In tema di sanzioni, il decreto prevede che:
- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p..
- la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni ai sensi dell’art. 452, comma 1, n. 2, c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
- in caso di mancato rispetto delle misure previste a carico di pubblici esercizi, attività produttive e commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-19-del-25-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-per-lemergenza-epidemiologica/
25 Marzo 2020 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 24 marzo 2020, il Decreto Interministeriale 24/03/2020, con il riparto dei fondi alle Regioni, previsto dall’art. 22 del Decreto n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, in favore dei datori di lavoro privati.
Qualora la richiesta riguardi unità produttive, del medesimo datore di lavoro, site in cinque o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate.
Per consultare il decreto clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-min-lavoro-e-min-economia-del-23-03-2020-coronavirus/