Normativa

03 Febbraio 2014 - Normativa

Prepensionamenti: nuove istruzioni INPS

Per evitare errori nella domanda che le aziende devono presentare all'INPS per poter utilizzare il sistema di prepensionamento introdotto dalla Legge 92/2012 (art. 4, commi da 1 a 7ter, come modificata dalla legge 221/2012), sistema che consente - previo accordo sindacale e solo per aziende con piè di 15 dipendenti - il prepensionamento dei lavoratori a meno di 4 anni dalla pensione, garantendo loro un assegno pieno (erogato dall'INPS ma finanziato dal datore di lavoro), l'Istituto ha fornito una serie di precisazioni con Messaggio 29 gennaio 2014 n. 1653 (in riferimento alla precedente Circolare INPS 1 agosto 2013 n. 119). In sintesi, le precisazioni riguardano:

a) La procedura: per accedere al beneficio sono previste piè fasi:

- raggiungimento di specifico accordo sindacale;

- presentazione all'INPS, da parte dell'impresa, di istanza di ammissione, con domanda preliminare, specificando il numero dei lavoratori interessati e allegando l'accordo sindacale;

- dopo l'accoglimento dell'INPS dell'istanza di ammissione, l'impresa inoltra la domanda di prestazione. Per attivare il trattamento (salvo che non venga versata subito l'intera cifra dovuta), è necessaria allegare una fideiussione bancaria in base allo schema INPS.

b) Gli aspetti operativi:

- Necessario accertare prima della domanda che i lavoratori abbiano effettivamente i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata;

- La domanda va trasmessa tramite funzionalità telematica "contatti" del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "esodi lavoratori prossimi a pensione". Il modulo SC/77 va inviato alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi;

- La domanda preliminare va presentata almeno 90 giorni prima della data di possibile fruizione del beneficio da parte del primo lavoratore interessato al piano di esodo annuale, usando il modello ad hoc e allegando copia dello specifico accordo sindacale e l'elenco dei potenziali beneficiari della prestazione (indicandolo su apposito facsimile);

- Accordo sindacale: le parti devono prendere reciproco atto nel preambolo del contenuto e delle finalità dell'accordo che viene sottoscritto fra datore di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;

- Dirigenti: l'associazione sindacale legittimata a stipulare l'accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione;

- I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto, da conservare agli atti del datore di lavoro;

- Il prospetto di quantificazione dell'onere a carico del datore di lavoro viene redatto sulla base della contribuzione quantificata dall'azienda, in via presuntiva, al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Quando poi interviene effettivamente la risoluzione del rapporto, è possibile che risulti una diversa quantificazione della contribuzione;

Ricordiamo infine che la contribuzione a carico del datore di lavoro da versare è quella compresa fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, con l'onere per lo stesso datore di comunicare tempestivamente all'INPS eventuali variazioni. Per i contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili, secondo le disposizioni di cui all'articolo 116, comma 8, legge 388/2000.

Per consultare il messaggio INPS 1653/2014, clicca qui

Per consultare la circolare INPS 119/2013, clicca qui

31 Gennaio 2014 - Normativa

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili per l’anno 2014.

A seguito della determinazione da parte dell'Istat della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, l'Inps, con sua circolare 29 gennaio 2014, n. 12, ha reso noti i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI e assegno per attività socialmente utili per l'anno 2014. In particolare, i nuovi valori sono i seguenti:

- Trattamenti di integrazione salariale: euro 969,77 lordi (913,14 netti) per retribuzioni inferiori o uguali ad euro 2.098,04; euro 1.165,58 lordi (1.097,51 netti) per retribuzioni superiori ad euro 2.098,04;

- Trattamenti di integrazione salariale per intemperie stagionali (settore edile): euro 1.163,72 lordi (1.095,76 netti) per retribuzioni inferiori o uguali ad euro 2.098,04; euro 1.398,70 lordi (1.317,02 netti) per retribuzioni superiori ad euro 2.098,04;

- Indennità di mobilità: euro 969,77 lordi (913,14 netti) per retribuzioni inferiori o uguali ad euro 2.098,04; euro 1.165,58 lordi (1.097,51 netti) per retribuzioni superiori ad euro 2.098,04;

- Indennità di disoccupazione AspI e mini-Aspi: euro 1.165,58 lordi (1.097,51 netti)

- Assegno per attività socialmente utili: euro 578,98

Per consultare la circolare, clicca qui

28 Gennaio 2014 - Normativa

Licenziamento – Conciliazione in sede sindacale ed esonero dalla “procedura Fornero”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 1 del 22 gennaio 2014, rispondendo ad un quesito posto da Confindustria, ha precisato che sono valide le conciliazioni concluse in sede sindacale, nelle quali il lavoratore rinuncia ad impugnare il licenziamento, anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto sia stata effettuata senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966 (articolo che dispone, nel caso in cui si voglia procedere ad un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, di espletare un tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla commissione provinciale istituita presso ogni Direzione Territoriale del Lavoro, attivabile attraverso una procedura che inizia con una comunicazione inviata alla DTL, e per conoscenza, all'interessato, con la quale il datore di lavoro comunica la propria intenzione di procedere al recesso, indicando sia le motivazioni che le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione).

Per consultare l'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 22 gennaio 2014 clicca qui

24 Gennaio 2014 - Normativa

Contributi INAIL: differito il termine per il versamento del premio

Prorogata al 16 maggio la scadenza (originariamente prevista il 16 febbraio) per il versamento dei contributi INAIL, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte delle imprese. Il rinvio è stato deciso per dare piè tempo ai datori di lavoro, a seguito del taglio sui premi previsto dall'art. 1, comma 128 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire al 16 maggio 2014 sia il termine dell'autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non é prevista l'autoliquidazione. Il predetto differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo di imminente emanazione.

L'INAIL, che ha emesso in data 23 gennaio 2014 una apposita comunicazione, sta provvedendo all'aggiornamento dei software gestionali e alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati, in modo da elaborare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese.

Per consultare la comunicazione INAIL, clicca qui

22 Gennaio 2014 - Normativa

Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico – D.P.R.157/2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2014 (ed è entrato in vigore il successivo 15 gennaio 2014) il DPR 28 ottobre 2013 n.157 concernente il regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Il decreto prevede le seguenti disposizioni di carattere generale:

- ai lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del DPR 157/2013 (che, ricordiamo, è entrato in vigore il 15 gennaio 2014) consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo detta normativa antecedente;

- per i lavoratori che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni del D.L. 78/2010 relative ai periodi che intercorrono tra il raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia ed il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico;

- a tutti i casi di pensionamento si applica comunque la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall'articolo 12 del D.L. 78/2010.

Sono altresì previste specifiche norme per alcune categorie di lavoratori ed in particolare:

- spedizionieri doganali: è stato soppresso il relativo fondo previdenziale ed assistenziale;

- poligrafici: per quelli dipendenti da aziende in crisi, vengono fissati i requisiti per il pensionamento anticipato ad almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni dal 1° gennaio 2016 e 37 anni dal 1° gennaio 2018;

- personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto: viene ridotto di 5 anni il requisito anagrafico rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio

- lavoratori marittimi: viene ridotto di 5 anni il requisito anagrafico rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio;

- lavoratori dello spettacolo:

  • gruppo ballo: l'eta' pensionabile e' fissata per uomini e donne al compimento del quarantaseiesimo anno di eta' anagrafica
  • gruppo attori: l'età pensionabile di vecchiaia è fissata a 64 anni dal 1° gennaio 2014 per gli uomini, mentre per le donne è fissata a 60 anni dal 1° gennaio 2014, 61 dal 1° gennaio 2016, 62 dal 1° gennaio 2018, 63 dal 1° gennaio 2020 e 64 dal 1° gennaio 2022;
  • gruppo canto: l'età pensionabile di vecchiaia è fissata a 61 anni per gli uomini, mentre per le donne è fissata a 57, che sale a 58 anni dal 1° gennaio 2016, 59 dal 1° gennaio 2018, 60 dal 1° gennaio 2020, 61 dal 1° gennaio 2022;

- sportivi professionisti: l'età pensionabile di vecchiaia è fissata a 53 anni per gli uomini, mentre per le donne è fissata a 49, che sale a 50 anni dal 1° gennaio 2016, 51 dal 1° gennaio 2018, 52 dal 1° gennaio 2020, 53 dal 1° gennaio 2022;

- lavoratori che, per svolgere la loro attività, necessitano di titolo abilitante: in generale, continuano ad essere applicate le normative previgenti rispetto alla riforma Fornero; per lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, continuano ad essere applicate le normative in vigore al 31.12.2011; per i dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale continuano ad essere applicate le normative in vigore al 31.12.2013 e vengono rideterminate le condizioni per il calcolo della pensione anticipata;

Sono previste deroghe alla Riforma Fornero, nel senso che continuano ad essere applicate le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 ai lavoratori:

- in mobilità (ordinaria e lunga);

- autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

- in congedo per assistenza figli con disabilita' grave;

- che abbiano risolto consensualmente il rapporto a titolo individuale;

- che abbiano risolto consensualmente il rapporto, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013

- in CIGS finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Per consultare il decreto clicca qui

20 Gennaio 2014 - Normativa

Rappresentatività sindacale – Accordo interconfederale 10 gennaio 2014

Il 10 gennaio 2014 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno ratificato il Testo Unico sulla rappresentanza sindacale, rendendo pienamente operativi l'accordo del 28 giugno 2011 (vedi nostra news del 1 luglio 2011) e il Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 (vedi nostra news del 4 giugno 2013), che contemplavano regole su rappresentatività e contrattazione di 2° livello. Il testo siglato fissa criteri e modalità di calcolo per misurare la titolarità alla contrattazione nazionale /aziendale e l'efficacia dei relativi contratti, che illustriamo in estrema sintesi qui di seguito:

- Contrattazione nazionale: l'accordo 2011 aveva stabilito al 5% di rappresentatività dei lavoratori della categoria la soglia minima per avere titolo sindacale a firmare un CCNL, mentre ora è stato fissato il criterio per misurarlo da parte del CNEL, ponderando i dati INPS sugli iscritti ai sindacati (forniti dai datori di lavoro) e quelli sulle elezioni RSU forniti da un apposito comitato di Garanti provinciali (che verrà formato).

- Elezione RSU: possono partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (i rappresentanti sindacali dell'azienda) i sindacati firmatari dell'accordo (Cgil, Cisl e Uil), quelli firmatari di contratti nazionali e altri sindacati le cui liste abbiano la firma di almeno il 5% dei lavoratori di un'impresa con almeno 60 dipendenti. Questi gli aspetti essenziali:

- sotto i 15 addetti non c'è rappresentanza;

- le elezioni avverranno su base proporzionale;

- hanno diritto al voto apprendisti, operai, impiegati e quadri non in prova, anche se dipendenti a tempo determinato;

- sono sempre eleggibili i dipendenti a tempo indeterminato, mentre per quelli a termine devono essere previste regole specifiche dalla contrattazione di categoria.

- Titolarità contratti: sono efficaci e vincolanti per le parti (e validi erga omnes, ovvero per tutti i lavoratori della categoria, indipendentemente dalla loro appartenenza) i contratti firmati da sindacati che nel complesso abbiano almeno il 50% +1 della rappresentatività della categoria. La titolarità della contrattazione aziendale è invece affidata alle RSU.

Per consultare il testo dell'Accordo interconfederale clicca qui

20 Gennaio 2014 - Normativa

Proroga invio telematico del certificato medico di gravidanza

La legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. "Decreto del fare") aveva modificato l'art. 21 del D.Lgs 151/2001 sulla tutela della maternità e paternità, disponendo che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto avrebbe dovuto essere inviato all'INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato,

Le modalità operative avrebbero dovuto essere indicate da un decreto interministeriale da emanarsi entro il termine dell'8 febbraio 2014, con applicazione dello stesso a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto.

Non essendo tale decreto ancora pronto, il D.L. 30 dicembre 2013 n. 150 (c.d. "Decreto milleproroghe") ha prorogato il termine di emanazione del decreto interministeriale di ulteriori 3 mesi, cioè fino all'8 maggio 2014, portando la decorrenza del termine di applicazione al duecentosettantesimo giorno successivo all'entrata in vigore di detto emanando decreto.

Pertanto, fino a tale data, che probabilmente cadrà nel 2015, il certificato medico indicante la data presunta del parto dovrà essere redatto dal medico del SSN in forma cartacea e consegnato alla lavoratrice, sulla quale continua pertanto ad incombere l'onere di consegnarlo sia al proprio datore di lavoro sia all'INPS.

16 Gennaio 2014 - Normativa

Nuovo modulo di convalida dimissioni lavoratrici madri e lavoratori padri

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 21490 del 9.12.2013, ha adeguato, alle modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 92/2012, la modulistica da utilizzare per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, ha trasmesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro il nuovo modulo che deve essere utilizzato dal 1^ gennaio 2014 per effettuare tale convalida.

Il nuovo modulo per convalidare sia le dimissioni sia le risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, rispetto alla precedente modulistica in uso presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, prevede anche la specifica ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che necessita di convalida, ai sensi della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, comma 16, Legge n. 92/2012).

In particolare, il nuovo articolo 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità) ha esteso l'obbligo di convalida presso la DTL anche alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed alle dimissioni delle lavoratrice madre e del padre lavoratore avvenute:

· durante i primi tre anni di vita del bambino;

· nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato in affidamento;

· in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro col minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

La risoluzione del rapporto di lavoro in questi casi è sospensivamente condizionata alla convalida presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.

Il nuovo modello prevede altresì che, a coloro che si rivolgono alle DTL per effettuare la convalida, sia richiesto, ai soli fini statistici, anche il dato relativo al numero dei figli e l'età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).

Per consultare la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 21490 del 9.12.2013 ed il modulo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali da utilizzare dal 1^ gennaio 2014 clicca qui.

15 Gennaio 2014 - Normativa

Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Dal 1° gennaio 2014, è aumentato il contributo Inps (c.d. "ticket licenziamento") in caso di interruzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda.

Il contributo, in conseguenza della rivalutazione del massimale Aspi del 1,2%, passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di 1.466,83 euro.

Ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all'Aspi, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Restano escluse, quindi, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:

- Dimissioni (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità e di quelle per giusta causa);

- Risoluzioni consensuali (ad eccezione di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);

- Decesso del lavoratore;

- Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l'esclusione è fino al 31 dicembre 2015);

- Licenziamenti collettivi (nel caso in cui i datori di lavoro siano obbligati a versare lo specifico contributo stabilito dall'art. 5, c. 4, Legge n. 223/1991.

- Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (l'esclusione è fino al 31 dicembre 2015).

15 Gennaio 2014 - Normativa

Legge di stabilità 2014: misure concernenti la gestione del personale

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di stabilità 2014") contiene alcune misure che riguardano la gestione del personale.

In particolare segnaliamo:

- DELOCALIZZAZIONE: il comma 60 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per salvaguardare il mercato del lavoro e la produzione locale, alle imprese che delocalizzano le attività produttive (intese in senso lato) in Paesi extra-UE, con una riduzione del personale pari al 50%, vengano revocati gli incentivi statali concessi, con obbligo di restituzione di quelli percepiti.

- DETRAZIONI D'IMPOSTA: La novità principale, contenuta nel comma 127 della legge di stabilità, prevede che la detrazione base sale di 40 euro, passando da 1.840 a 1.880 euro annui se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro.

- CONTRATTI A TERMINE: il comma 135 dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla medesima data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse. Ne consegue che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato durante lo svolgimento di un contratto di lavoro a termine, il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva dell'1,40% versata durante il rapporto a tempo determinato. In attesa di chiarimenti sul punto, deve invece ritenersi che il limite massimo rimanga fermo in 6 mensilità del contributo aggiuntivo qualora la riassunzione a tempo indeterminato avvenga dopo la scadenza del contratto a termine.

- SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: il comma 136 dispone che all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 (che prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota contributiva a carico delle agenzie di somministrazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fosse ridotta dal 4 al 2,6 per cento) è abrogato. L'aliquota suddetta resta pertanto fissata nella misura del 4 per cento.

- LAVORATORI FRONTALIERI: il comma 175 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

- ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA: il comma 491 dispone che l'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata Inps da parte dei soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza dal 1° gennaio 2014 è pari al 22%, salendo al 23,5% dal 1° gennaio 2015, Il comma 744 dispone poi che, per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è pari al 27%.

- CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI REDDITI OLTRE 300.000 EURO: il comma 590 conferma precedenti disposizioni di legge circa l'applicazione di un contributo di solidarietà pari al 3 per cento sulla parte di reddito che eccede i 300.000 euro annui.

Riportiamo qui di seguito i riferimenti normativi citati

Comma 60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Comma 127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato.

Comma 135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

Comma 136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.

Comma 175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Comma 491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

Comma 590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

Comma 744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

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