Normativa

14 Gennaio 2014 - Normativa

Nuove regole per le comunicazioni in caso di assunzione, proroga, trasformazione, sospensione e cessazione dei rapporti di lavoro

Il Ministero del lavoro, con nota del 9 gennaio 2014, ha pubblicato il documento "Modelli e regole" contenente indicazioni circa le modifiche ai modelli di comunicazione obbligatoria UniLAV e dell'Unimare apportate con decreto direttoriale 17 settembre 2013 n. 245. Le variazioni, in vigore dal 10 gennaio 2014, prevedono in particolare l'obbligo di comunicare, sia al momento dell'assunzione ,sia in caso di proroga:

- la classificazione del contratto collettivo applicato;

- il tipo di contratto individuale applicato, con particolare attenzione nel caso di tirocini (del promotore si richiedono tipologia, denominazione, codice fiscale) apprendistato, assunzione di disabili;

- l'inquadramento;

- la retribuzione annua lorda;

- il titolo di studio del neoassunto;

- le eventuali sospensioni del rapporto di lavoro.

Per consultare il Decreto direttoriale clicca qui

Per consultare il documento del Ministero del lavoro "Modelli e regole" clicca qui

14 Gennaio 2014 - Normativa

Regole sulla rappresentanza sindacale: Accordo interconfederale 10 gennaio 2013 Confindustria-sindacati

Confindustria, CGIL, CISL e UIL, facendo seguito e riferimento al precedente accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del protocollo d'intesa del 31 maggio 2013, hanno raggiunto il 10 gennaio scorso un articolato accordo sulla rappresentatività sindacale e su vari aspetti legati ai diritti e poteri sindacali sia a livello nazionale che aziendale.

L'accordo si compone di quattro parti, di cui la prima disciplina la misura e la certificazione della rappresentanza sindacale ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, la seconda regolamenta forma, modalità di costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie (in particolare: sistema di elezione, composizione, numero, diritti e durata), la terza stabilisce i criteri che fissano la titolarità e l'efficacia della contrattazione collettiva (sia nazionale di categoria, sia aziendale) ed, infine, la quarta ed ultima parte stabilisce le procedure volte a prevenire e sanzionare le eventuali azioni che possano compromettere il regolare svolgimento del processo negoziale.

Per consultare il testo dell'accordo clicca qui

13 Gennaio 2014 - Normativa

Lavoro accessorio: nuove modalità di invio della dichiarazione di inizio attività lavorativa e di eventuali variazioni

Cambiano le modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività da effettuare in caso di lavoro accessorio (D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del D. Lgs. 276/03, art. 2).

L'Inps, infatti, con sua circolare n. 177 del 19 dicembre 2013, informa che le comunicazioni concernenti la dichiarazione di inizio attività lavorativa o le eventuali relative variazioni non avverranno piè con la trasmissione della dichiarazione all'INAIL a mezzo fax o tramite i servizi online del sito istituzionale (che, a partire dal 15 gennaio 2014, saranno disattivati), ma dovranno essere comunicate direttamente all'INPS ed esclusivamente con modalità telematica.

L'obbligo riguarda i datori di lavoro che, all'inizio della prestazione di lavoro accessorio, devono comunicare agli Enti pubblici:

- la data di inizio attività;

- i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore;

- il luogo dove si svolge l'attività lavorativa;

- il periodo presunto di durata di quest'ultima.

Ricordiamo che il lavoro accessorio è una particolare e specifica forma di rapporto di lavoro autonomo occasionale, che non dà luogo, nel corso di un anno solare a compensi (effettuati mediante appositi buoni ("buoni lavoro" o "vouchers") superiori:

- a 5.000 euro (netti, pari a 6.666 euro lordi), con riferimento alla totalita' dei committenti commerciali o professionisti;

- a 3.000 euro (netti, pari a 4.000 euro lordi), con riferimento alla totalita' dei committenti, nel caso di lavoro accessorio prestato da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (agevolazione consentita solo per l'anno 2013. Non risulta che sia stata rinnovata per il 2014);

- a 2.000 euro (netti, pari a 2.666 euro lordi), con riferimento a ciascun singolo committente imprenditore commerciale o professionista, nel caso le prestazioni di lavoro occasionale siano rese a favore di piè committenti, e fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro netti).

Per consultare la circolare INPS, clicca qui

13 Gennaio 2014 - Normativa

CIG in deroga 2014 – Proroga per Regione Lombardia

Il giorno 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti sociali lombarde un accordo che proroga, per tre mesi, il precedente Accordo Quadro regionale (quello relativo al secondo semestre 2013) per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

La proroga dell'accordo regionale si è resa necessaria per il prolungarsi, a livello nazionale, dell'iter per l'emanazione del decreto interministeriale che modificherà i criteri per la Cassa integrazione e mobilità in deroga per l'anno 2014.

Con la firma del suddetto accordo le aziende potranno presentare domanda di CIG in Deroga a partire dal 1° gennaio e con termine entro il 31 marzo 2014 sulla base di accordi sottoscritti in sede sindacale con durata massima del trattamento di tre mesi e, comunque, non oltre il prossimo 31 marzo.

Si precisa che qli accordi sottoscritti entro il 31 gennaio 2014 potranno avere valenza retroattiva a partire dal 1° gennaio 2014.

Per consultare il documento clicca qui

25 Novembre 2013 - Normativa

Congedo straordinario per l’assistenza ai disabili: istruzioni Inps dopo sentenza della Corte Costituzionale

A seguito della sentenza n. 203 del 18 novembre 2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui, in mancanza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, l'Inps, concircolare 15 novembre 2013, n. 159 ha fornito le proprie precisazioni, in particolare:

a) per quanto concerne il temine 'mancanza', questa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

b) riepilogando quali sono adesso i soggetti aventi diritto al congedo e cioè:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di

gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

c) precisando infine che la presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

La circolare Inps è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20159%20del%2015-11-2013.htm

La sentenza della Corte Costituzionale è consultabile su:

http://www.handylex.org/stato/s180713.shtml

20 Novembre 2013 - Normativa

Decorrenza dei licenziamenti individuali

Con la riforma Fornero, una volta esperite correttamente le procedure previste dall'art. 7 della Legge 604/1966,nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure dall'art. 7 della Legge 300/1970, nel caso del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro può far decorrere la cessazione del rapporto dalla data:

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di attivazione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966. In tal caso, il periodo di lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato;

- di avvenuta ricezione da parte del lavoratore della contestazione ex art. 7 Legge 300/1970. Nel caso in cui, nelle more di questo procedimento:

a) il lavoratore sia stato sospeso dal lavoro (sospensione cautelare non disciplinare) con decorso della retribuzione, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giusta causa (cioè senza preavviso), il datore di lavoro potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto le somme relative al periodo di sospensione cautelare e, se nel frattempo avrà versato i contributi previdenziali ed assicurativi, potrà richiederne la restituzione agli Enti di competenza;

b) il lavoratore sia stato mantenuto in servizio ed al lavoro, se la sanzione disciplinare adottata sarà del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cioè con preavviso) il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore - comma 41

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

15 Novembre 2013 - Normativa

Apprendistato e tirocini formativi – Legge 128/2013

E' stato convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 il DL 12 settembre 2013 n. 104 (c.d. Decreto Istruzione), contenente alcune novità in tema di apprendistato e tirocini in azienda.

In particolare, gli art. 8-bis e 14 propongono misure per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro e le attività di stage, tirocinio e didattica in laboratorio.

Contratti di apprendistato: al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti sia delle scuole secondarie di secondo grado (ed in particolare degli istituti tecnici superiori) sia delle università, con esclusione di quelle telematiche, sarà possibile stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato, anche di alta formazione.

Per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che dovrà definire il programma sperimentale per il triennio 2014-2016.

Tirocini formativi: sono previsti percorsi di orientamento per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro e sostenere la diffusione dell'apprendistato.

11 Novembre 2013 - Normativa

Stato di disoccupazione, ASpI e Mini-ASpI

L'INPS, con circolare 28/10/2013, n. 154, ha precisato che il lavoratore disoccupato, per poter vedersi riconosciuto lo stato di disoccupazione (involontaria) ed ottenere l'erogazione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI, deve presentare specifica dichiarazione che attesti:

- l'attività lavorativa precedentemente svolta;

- la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego del proprio domicilio ovvero alla sede INPS territorialmente competente.

L'INPS, al fine di dare concreta attuazione a tali disposizioni, ha aggiornato la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133).

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20154%20del%2028-10-2013.htm

06 Novembre 2013 - Normativa

Piano nazionale ‘Garanzia giovani’

Sta prendendo forma il Piano nazionale Garanzia giovani, volto ad arginare la piaga della disoccupazione per i Neet ('Not engaged in Education, Employment or Training') tra 15 e 24 anni: previsti percorsi di formazione, consulenza, apprendistato e tirocini.

L'emergenza disoccupazione in Italia si fa sempre piè pressante, così il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato 1,2 miliardi di euro, tra fondi europei e nazionali, per il biennio 2014-2015 a favore del Piano 'Garanzia giovani', approvato dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero, secondo quanto stabilito dal DL n. 76 del 2013. Ad annunciarlo, il ministro del Welfare Enrico Giovannini.

L'iniziativa, riservata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è volta ad offrire loro opportunità di lavoro, contratti di apprendistato, tirocini retribuiti, percorsi di formazione, completamento degli studi, sostegno all'auto-imprenditorialità o esperienze di servizio civile, il tutto anche all'estero attraverso la rete Eures.

Il documento approvato è ancora in una fase di bozza, ma è previsto che diventi presto operativo, coerentemente con quanto previsto dalla Raccomandazione Europea del 22 Aprile 2013. Entro fine anno, infatti, il Piano nazionale dovrà essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per poi essere presentato in sede europea, in collaborazione con MIUR, MiSE, INPS, Dipartimento della Gioventè, Regioni e Province Autonome, Province e Camere di Commercio.

Tra gli obiettivi del Piano 'Garanzia giovani' c'è quello di sostenere un target minimo di 204mila giovani, ovvero il numero di giovani che ogni anno vanno ad aumentare la platea di disoccupati o inattivi. In generale, il progetto si rivolge a 1,3 milioni di Neet, considerando i giovani sotto i 25 anni che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro; se si arrivasse a considerare quelli sotto i 29 anni, bisognerebbe trovare la copertura per 2,2 milioni di giovani. Ai ragazzi inseriti nel progetto verranno effettuati colloqui personalizzati per costruire CV volti ad agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro. Previste inoltre alcune iniziative specifiche per coloro che hanno abbandonato o rischiano di abbandonare la scuola, attività di orientamento al mondo del lavoro nel sistema educativo e percorsi verso l'occupazione, anche incentivati, attraverso servizi e strumenti che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'auto-impiego e l'auto-imprenditorialità.

Il documento è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/PrimoPiano/Documents/Documento%20Garanzia%20Giovani%20approvato%20dalla%20Struttura%20di%20Missione.pdf

10 Ottobre 2013 - Normativa

Contribuzione ASpI – Istruzioni INPS

In relazione a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2013, n. 71253, con riguardo all'allineamento graduale della contribuzione ASpI ed alle misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, l'INPS, con circolare 8 ottobre 2013, n. 144, fornisce istruzioni circa l'ammontare dell'aliquota e delle prestazioni per l'anno 2013 per apprendisti, soci lavoratori le cooperative e lavoratori subordinati del settore spettacolo, in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati all'ASpI, oltre ai lavoratori in precedenza assicurati contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

- apprendisti: è a carico del datore di lavoro, un contributo pari all'1,31% della retribuzione imponibile, incrementato però (ex art. 25 legge 845/1978) dello 0,30%. Conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Su detto contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall'art.22, comma 1, della legge 183/2011;

- soci lavoratori delle cooperative: è a carico del datore di lavoro, un contributo pari allo 0,32%;

- personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato: è a carico del datore di lavoro, un contributo pari allo 0,32%.

La circolare è consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20144%20del%2008-10-2013.htm

Il decreto interministeriale è consultabile su:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Pages/default.aspx

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