Lavoratori prossimi alla pensione – Incentivi all’esodo – Prestazioni di accompagnamento alla pensione – Precisazioni INPS | ADLABOR
L’INPS, con il messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, fornisce precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens per l’ipotesi di incentivi all’esodo con prestazioni di accompagnamento alla pensione.
L’articolo 4 della legge n. 92/2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.
Ai lavoratori viene offerta la possibilità di ottenere da parte dell’INPS:
- una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti;
- l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
In tal caso, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori delle prestazioni suddette. Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, anche la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. il messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015). In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Per consultare il messaggio INPS 3166/2025, clicca qui:
Per consultare il messaggio INPS 3096/2015, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203096%20del%2006-05-2015.pdf