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20 Gennaio 2026 - Normativa

Lavoro al freddo – Prevenzione rischi | ADLABOR

L’Inail informa della pubblicazione di un articolo, da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che fornisce utili linee guida sui rischi e la prevenzione per chi lavora al freddo.

Qui di seguito riportiamo in estrema sintesi alcuni punti del documento:

  • Stress da freddo: lo “stress da freddo” si manifesta quando le condizioni ambientali provocano una perdita di calore corporeo tale da compromettere le funzioni fisiologiche. Sebbene il rischio sia evidente sotto i +5 °C, criticità prestazionali emergono già al di sotto dei 20 °C. Il fenomeno interessa principalmente i settori dell’edilizia e dell’agricoltura per le attività all’aperto, ma anche l’industria alimentare e farmaceutica per gli ambienti indoor artificialmente refrigerati, richiedendo strategie di prevenzione proattive e strutturate. Per proteggere gli organi vitali, il corpo reagisce al freddo attivando la vasocostrizione periferica e il brivido. Questo meccanismo di difesa riduce l’afflusso di sangue alle estremità, accelerando il raffreddamento di mani e piedi. La ricerca scientifica evidenzia come la destrezza manuale subisca un calo significativo quando la temperatura cutanea scende sotto i 22 °C, diventando critica sotto i 15 °C. Tale condizione non solo ostacola le operazioni di precisione, ma espone il lavoratore a infortuni da congelamento e a patologie croniche.
  • Sicurezza e performance: secondo alcuni studi, l’esposizione al freddo agisce come stress cognitivo. In condizioni di disagio termico, il cervello dirotta le risorse mentali verso la gestione del dolore fisico e della termoregolazione, sottraendole all’attenzione necessaria per il compito lavorativo. Il risultato è un incremento dei tempi di reazione, una minore accuratezza decisionale e un aumento degli errori procedurali. Studi condotti in Spagna e Italia confermano un incremento del 4% del rischio di infortuni in condizioni di freddo, aggravato da fattori ambientali quali superfici scivolose, visibilità ridotta e l’ingombro dei dispositivi di protezione.
  • Patologie da freddo: le malattie causate dalle basse temperature si dividono in lesioni localizzate, come il congelamento e i danni da freddo non congelanti (geloni e piede da trincea), e rischi sistemici gravi come l’ipotermia, che insorge quando la temperatura corporea interna scende sotto i 35°C. Di particolare rilievo è l’allerta sullo stress cardiovascolare: la vasocostrizione indotta dal freddo aumenta la pressione arteriosa e la viscosità del sangue, costringendo il cuore a un lavoro supplementare. Questa combinazione innalza significativamente il rischio di eventi critici come infarti e ictus, rendendo necessaria una sorveglianza sanitaria mirata, specialmente per i lavoratori con patologie circolatorie preesistenti o più esposti per età e genere. Altre patologie possono riguardare la pelle e il sistema respiratorio.
  • Il protocollo di valutazione del rischio: secondo gli standard ISO 15265 e 15743, la valutazione del rischio deve seguire un approccio metodologico rigoroso suddiviso in tre step progressivi. La prima fase, l’osservazione, richiede il coinvolgimento diretto dei lavoratori per identificare i pericoli evidenti. Segue la fase di analisi quantitativa, che utilizza indici tecnici come l’IREQ (isolamento richiesto per l’abbigliamento) e il calcolo della durata limitata dell’esposizione (DLE) per prevenire il raffreddamento progressivo. L’ultima fase di valutazione richiede l’intervento di specialisti per misurazioni complesse, garantendo che le misure preventive siano calibrate sulle specifiche condizioni microclimatiche del sito.
  • Strategie di prevenzione: la gerarchia delle misure di prevenzione pone al vertice le soluzioni tecniche e organizzative. Laddove l’automazione dei processi non sia possibile, è necessario intervenire sul design del luogo di lavoro tramite barriere frangivento, deumidificatori e pavimentazioni isolate. Fondamentale è l’aspetto organizzativo: la pianificazione dei turni deve prevedere cicli di lavoro-riposo in aree riscaldate, permettendo ai lavoratori di regolare il proprio ritmo (self-pacing). Questi interventi mirano a ridurre il tempo di esposizione e a garantire il recupero termico, minimizzando lo stress cardiovascolare e respiratorio imposto dalle basse temperature.
  • Dispositivi di protezione e gestione dei rischi residui: i dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano l’ultima linea di difesa e devono rispondere a rigorosi standard europei, come la norma EN 342 per il freddo intenso. L’efficacia dell’abbigliamento protettivo dipende dalla stratificazione e dalla capacità di traspirazione: indumenti troppo stretti o umidi di sudore possono, infatti, accelerare il congelamento, anziché prevenirlo. In un contesto di cambiamento climatico, che rende gli eventi freddi più estremi e imprevedibili, l’adozione di DPI adeguati, unita a una formazione specifica dei lavoratori sui segnali precoci di ipotermia, rimane un pilastro imprescindibile della strategia SSL istituzionale.

Per consultare il documento, disponibile solo in lingua inglese, clicca qui: https://oshwiki.osha.europa.eu/it/themes/working-cold

19 Gennaio 2026 - Normativa

Contratto a termine in sostituzione per maternità: nuova disciplina e sgravi contributivi | ADLABOR

La legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha inserito all’interno dell’art. 4 del D.lgs. n. 151/2001, che disciplina la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, il comma 2-bis al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e la parità di genere.

L’art. 4 del D.lgs. 151/2001 prevedeva (e prevede tutt’ora) che l’assunzione a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio (comma 1) possa avvenire sia con contratto a tempo determinato sia con contratto di somministrazione.

I contratti di lavoro in sostituzione possono decorrere, come dispone il comma 2 dell’art. 4, anche con un anticipo fino ad un mese (elevabile dalla contrattazione collettiva) rispetto al periodo di inizio del congedo, permettendo un affiancamento e un passaggio di consegne tra la lavoratrice uscente e quella subentrante.

La sostituzione, ovviamente, può avvenire anche “a cascata” con adibizione di altra persona a posto della sostituta, ma l’assunzione della “nuova”, che, nella sostanza va a sostituire l’altra persona, trova la motivazione nel congedo per maternità della donna.

Il “nuovo” comma 2-bis dell’art. 4 D.lgs. 151/2001 introduce la possibilità di prolungare alle medesime condizioni il contratto a termine, stipulato per sostituire la lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento della dipendente sostituita, dopo il suo rientro in azienda, non superiore però al primo anno di età del bambino. Tale novella da un lato garantisce all’azienda un passaggio di consegne equilibrato e una continuità “produttiva”, mentre dall’altro lato permette alla lavoratrice madre un rientro in servizio più soft, nonché di poter fruire con maggiore serenità dei periodi previsti dalla legge per l’allattamento, per il congedo facoltativo (fruibile anche ad ore o a giorni) o per la malattia del bambino.

Per effettuare il prolungamento del contratto a termine per sostituzione, disposta dalla norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, occorrerà procedere con una proroga del contratto a tempo determinato.

Da ultimo, occorre rilevare che, anche considerando il prolungamento ex art. 4 comma 2-bis D.lgs. n. 151/2001 e gli eventuali precedenti contratti a termine, la durata complessiva del rapporto tra azienda e lavoratore a tempo determinato non può superare i 24 mesi complessivi.

15 Gennaio 2026 - Normativa

Formazione continua – Fondi paritetici interprofessionali – Linee guida | ADLABOR

La Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, dei Servizi per il Lavoro e degli Incentivi, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026 che adotta le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.

Queste ultime sostituiscono le “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua” contenute nella Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.

Al documento si aggiungono separatamente cinque allegati.

Per consultare le linee guida, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/linee-guida-fondi-interprofessionali

Per consultare l’allegato n. 1 (Standard di funzionamento: requisiti, indici e soglie minime) clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-1-alle-linee-guida

Per consultare l’allegato n. 2 (Schema di Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo dei Fondi) clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-2-alle-linee-guida

Per consultare l’allegato n. 3 (Schema Rendiconto finanziario per cassa) clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-3-alle-linee-guida

Per consultare l’allegato n. 4 (Tabelle rendiconto finanziario - prospetto FEGR e AF - standard di funzionamento) clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-3-1-alle-linee-guida

Per consultare l’allegato n. 5 (Sistema informativo integrato di monitoraggio e vigilanza dei Fondi – Cluster dei contenuti informativi) clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-orientamento-e-formazione/normativa/allegato-4-alle-linee-guida

14 Gennaio 2026 - Normativa

Whistleblowing – Linee guida dell’ANAC | ADLABOR

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando indicazioni sulle modalità di gestione dei canali.

L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.

Nelle Linee Guida sono approfonditi i profili relativi a:

  • il canale interno di segnalazione, le modalità di effettuazione della segnalazione e le ipotesi sanzionatorie;
  • il gestore e la sua attività;
  • i doveri di comportamento del personale, dei soggetti sia del settore pubblico che privato;
  • la formazione del personale;
  • il ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore.

Per consultare le linee guida, clicca qui: https://www.anticorruzione.it/-/del.n.478-26.11.2025.llgg.wb

13 Gennaio 2026 - Normativa

Contributi previdenziali e assistenziali – Conguaglio 2025 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 156 del 30 dicembre 2025, fornisce indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative al 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche relativamente alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, sono illustrate le modalità di rendicontazione di:

  • elementi variabili della retribuzione;
  • massimale contributivo e pensionabile;
  • contributo aggiuntivo IVS dell’1%;
  • conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  • fringe benefit esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025;
  • mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • auto aziendali a uso promiscuo;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • gestione delle operazioni societarie.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio:

  • entro il 16 gennaio 2026, con la denuncia di competenza di dicembre 2025;
  • entro il 16 febbraio 2026, con la denuncia di competenza di gennaio 2026.
12 Gennaio 2026 - Normativa

Interessi legali – Determinazione del saggio per il 2026 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 157 del 30 dicembre 2025, informa che, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 dicembre 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all’1,60%.

Questa misura si applica:

  • ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026;
  • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2026.
09 Gennaio 2026 - Normativa

Tasso di disparità uomo donna – Incentivi all’assunzione – Settori e professioni con tasso superiore alla media | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto n. 3795 del 31 dicembre 2025 che individua, per l’anno 2026, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto.

08 Gennaio 2026 - Normativa

Visite mediche di controllo – Nuovo servizio INPS per i datori di lavoro | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, comunica che i datori di lavoro avranno a disposizione un nuovo servizio relativo alle visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia.

Il servizio, disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), presenta le seguenti funzioni:

  • invio richiesta: l’azione consente di inoltrare all’INPS una richiesta di visita medica di controllo;
  • consulta richiesta: l’azione consente di consultare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inoltrata;
  • consulta esito: l’azione consente di consultare l’esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;
  • annulla richiesta: l’azione consente di annullare una richiesta di visita precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.
07 Gennaio 2026 - Normativa

Legge di Bilancio 2026 – Principali misure per lavoratori e imprese | ADLABOR

Segnaliamo in sintesi le principali misure in favore di lavoratori e imprese contenute nella Legge 30 dicembre n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026):

  • Revisione della disciplina dell’IRPEF. Prevede la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compresa tra 28 e 50mila euro) con risparmi che possono arrivare a 440 euro annui. Al fine di sterilizzare gli effetti della riduzione per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200mila euro, è stata prevista la riduzione di 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.
  • Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali. Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente – nell’anno 2025 – non superiore a 33mila euro.
  • Detassazione dei premi di produttività. Circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).
  • Proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti. Estende all’anno 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile).
  • Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%. Per il periodo d’imposta 2026, assoggetta ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 66/2003 e dei CCNL); maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL); indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL). La misura opera salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Le misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40mila euro.
  • Aumento esenzione buoni pasto elettronici. Eleva da 8 a 10 euro la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica.
  • Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Esclude, a determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota d’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario. La misura è possibile qualora il soggetto che eroga la remunerazione destini a favore degli Enti del Terzo Settore una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta.
  • Assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che nuove risorse vengano stanziate e destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. Demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.
  • APE Sociale prorogata al 31 dicembre 2026. Si conferma l’applicazione nel 2026 dell’APE sociale prevista dalla Legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l’accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Prevede, inoltre, l’applicazione di alcune misure di semplificazione nell’accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi, nel corso del 2026, nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
  • Misure in materia di ammortizzatori sociali. Sono previste le seguenti misure:

- il finanziamento dell’indennità omnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio;

- proroga, per l’anno 2026, l’esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi;

- proroga, per il 2026 e in deroga ai limiti generali di durata e di alcuni requisiti sul numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi;

- proroga la CIG straordinaria per gli stabilimenti produttivi ILVA per l’anno 2026;

- proroga al 31 dicembre 2026 alcune convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le regioni per le politiche attive a favore dei lavoratori socialmente utili;

- stanziati 20 milioni di euro per la Filiera delle Telecomunicazioni;

-  previsti 63,3 milioni di euro di Cigs per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti, e piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della complessità degli stessi;

- previsto un possibile ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale;

- prevista la proroga fino al 2027 dell’efficacia delle misure della CIGS in deroga per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

  • Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.
  • Disposizioni in materia di previdenza complementare. Dal 1° luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.
  • Sanzioni per la violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il provvedimento eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari.
  • Bonus mamme. Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici. A decorrere dal 1° gennaio 2026, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si prevede che l’esonero spetti: per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione); per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato; per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).
  • Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro. Dal 1° gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, o senza limiti di età nel caso di figli disabili, hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario). L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro. Si prevede che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l’obiettivo di preservare l’occupazione:

- estende fino al 14° anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;

- estende fino al 14° anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;

- estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);

- estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento;

- con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore): innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno; eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

  • Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.
  • Istituzione del Fondo per il benessere psicologico. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Fondo per il benessere psicologico con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono finalizzate anche alla promozione di incentivi per aziende e imprese, volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti.
  • Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Subordina il riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • Area ZES estesa alle zone del Sisma Centro Italia 2016. Prevede l’applicazione, anche nel 2026, delle agevolazioni per la zona franca urbana per le zone del Sisma Centro Italia 2016. In particolare, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana). Il limite di spesa entro cui è autorizzata l’applicazione delle agevolazioni è di 11,7 milioni di euro per l’anno 2026.
  • Fondo per misure a favore delle imprese. Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un Fondo da ripartire – con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 – al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Specifica che tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta (c.d. Transizione 4.0).
  • Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia. Prevede la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2026, l’indennità – pari al trattamento di mobilità in deroga – in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020. La misura, che permette di poter percepire l’indennità in continuità con quanto già precedentemente previsto, si rivolge ai lavoratori che nel 2020 hanno fatto richiesta per la concessione dell’indennità (prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2019 e più volte prorogata). Prevede che agli oneri derivanti dalla misura in parola – valutati in euro 1.332.000 per l’anno 2026 – si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  • Modifiche all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Modifica, dal 1° gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
  • Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le pari opportunità, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa, e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza (tramite l’istituzione ed il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti).

Le modalità applicative di molti di questi provvedimenti saranno fornite dai competenti enti ministeriali e previdenziali.

24 Dicembre 2025 - Normativa

Benefici normativi e contributivi – Condizioni per la fruizione – Sanzioni per violazioni | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, fornisce le indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ex art. 1 della legge 296/2006, n. 296 e successive modifiche.

Segnaliamo in particolare:

Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale:

  • vengono ribaditi i criteri in base ai quali solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono “meritevoli” di godere di benefici ”normativi e contributivi”;
  • la contrattazione cui fa riferimento l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993 è quella promanante dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In proposito, l’INPS rammenta che l’esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura “DurcOnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità. In tale caso, il recupero, come specificato con la circolare n. 3/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori.
  • per quanto riguarda le violazioni al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la medesima circolare n. 3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta;
  • è possibile la mitigazione del recupero dei benefici normativi e contributivi sia nelle ipotesi in cui le violazioni rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione. In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge;
  • il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l’omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-150-del-16-12-2025_15108.html

 

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