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13 Aprile 2026 - Normativa

UNIEMENS – Nuove istruzioni per lavoratori dello spettacolo e sportivi | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1213 del 7 aprile 2026, riepiloga le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), tenendo conto delle diverse fattispecie contrattuali e degli eventi tutelati (malattia, maternità, infortunio), con specifiche precisazioni per festività, giorni di riposo, rapporti part-time e lavoro intermittente.

Segnaliamo in particolare le precisazioni che riguardano:

  • <Giorno>: per i lavoratori iscritti al FPLS l’elemento <Giorno>, in sostituzione dell’elemento <Settimana>, è volto a valorizzare i dati informativi che caratterizzano le singole giornate in cui il rapporto di lavoro si svolge (ad esempio, se trattasi di giorno lavorato o meno, se sono intervenuti, nel corso del medesimo, eventi tutelati, il relativo tipo di copertura, ecc.). Nell’UNIMENS dovrà essere inserita la tipologia di copertura del giorno: “X”: totalmente retribuito; “1”: totalmente non retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente; “2”: parzialmente retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente; “D”: giorno in assenza di prestazione lavorativa utile esclusivamente ai fini del diritto per contratti di lavoro part-time verticale/ciclico; “0”: nessuna copertura;
  • <Giorni Retribuiti>: nell’elemento <Giorni Retribuiti> deve essere indicato il totale dei giorni retribuiti nel mese di riferimento determinato avendo a riferimento, per ciascuna settimana, il numero delle giornate per le quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione;
  • <Giorni Contribuiti>: l’elemento <GiorniContribuiti> indica il numero dei giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese;
  • <Giorni Utili>: L’elemento <GiorniUtili> va compilato unicamente in caso di rapporti di lavoro subordinato part-time e intermittente ed è volto a individuare i giorni di misura da assegnare in estratto conto ai fini del calcolo delle prestazioni. In presenza di un rapporto di lavoro part-time verticale e nel lavoro intermittente il dato coincide con i <GiorniRetribuiti> del mese.

Il messaggio riporta anche le tabelle riepilogative sulle modalità di valorizzazione del calendario giornaliero.

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.04.messaggio-numero-1213-del-07-04-2026_15229.html

09 Aprile 2026 - Normativa

Lavoro agile (smart working) – Nuove regole per le PMI | ADLABOR

Martedì 7 aprile entra in vigore la legge 11 marzo 2026 n. 34 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 68 del 23 marzo 2026), prima legge dedicata espressamente alle Pmi, le piccole e medie imprese.

Segnaliamo in particolare alcune norme che riguardano le prestazioni di lavoro in modalità agile (smart working):

  • Obbligo di informativa scritta: per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. La norma si applica ad aziende e datori di lavoro di qualsiasi dimensione.
  • Sanzioni: in caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro le sanzioni per il datore di lavoro vanno con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da da 1.200 a 5.200 euro.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 2 aprile 2026, un approfondimento dal titolo “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi”. Il documento è consultabile su:

https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2026/FS/Approfondimento_FS_20260402_DEF.pdf

La Legge 34/2026 è consultabile su:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/23/26G00050/SG

 

 

08 Aprile 2026 - Normativa

Comunicazioni obbligatorie anche sulla piattaforma SIISL | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito un comunicato con il quale ha confermato che dal 1° aprile 2026 sarà possibile effettuare le Comunicazioni Obbligatorie (cd. Unilav) anche sulla piattaforma SIISL.

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 14 del D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 198/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) e in attesa della conclusione dell’iter di recepimento della Direttiva sulla Trasparenza Salariale, a partire dal 1° aprile 2026, le aziende e gli intermediari abilitati potranno accedere al portale SIISL per la trasmissione telematica, in via sperimentale, delle Comunicazioni Obbligatorie riguardanti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. La piattaforma consentirà inoltre la pubblicazione delle disponibilità per le posizioni lavorative (vedi nostra news del 7 aprile 2026), conformemente a quanto già previsto dal quadro normativo vigente.

I datori di lavoro e i loro delegati avranno comunque la possibilità di continuare a effettuare le Comunicazioni Obbligatorie Telematiche avvalendosi dei sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni e dalle Province Autonome. Per quanto riguarda le specifiche modalità operative e la gestione tecnica dei flussi, si rimanda integralmente alle istruzioni ufficiali fornite dall’Inps.

Il comunicato è consultabile su https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/dal-primo-aprile-2026-comunicazioni-obbligatorie-anche-su-siisl

 

07 Aprile 2026 - Normativa

Comunicazione vacancy (posto di lavoro vacante) su piattaforma SIISL e UNILAV | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, informa circa gli adempimenti previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 159/2025: pubblicazione della vacancy (ricerca di personale per posto di lavoro vacante), coerente sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla assunzione, correlata alla richiesta di un beneficio contributivo e la comunicazione Unilav con la piattaforma SIISL.

I datori di lavoro interessati e i loro intermediari hanno la possibilità, dal 1° aprile 2026, di applicare in via sperimentale e a carattere non obbligatorio le disposizioni previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 159/2025, pubblicando, anche successivamente all’assunzione, una vacancy coerente sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla medesima assunzione correlata alla richiesta del beneficio contributivo.

Inoltre, dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati e autorizzati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, possono effettuare, sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), l’invio, la gestione e la consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie UNILAV. Tale modalità sarà utilizzabile in via opzionale e alternativa rispetto alle modalità di trasmissione attraverso i canali regionali, anche successivamente all’adozione del citato decreto ministeriale di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025.

Soggetti abilitati

Ai fini dell’inserimento delle Comunicazioni obbligatorie possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi:

  • i datori di lavoro e i loro intermediari;
  • i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979.

Ai fini dell’inserimento delle vacancy possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi:

  • i datori di lavoro e i loro delegati;
  • le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti abilitati alla pubblicazione di annunci di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (“Riforma Biagi”).

Pubblicazione della vacancy

Alla data del 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono i benefici contributivi possono in via sperimentale pubblicare sul SIISL una vacancy, che deve essere coerente, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con la Comunicazione Obbligatoria trasmessa, con qualunque canale, con particolare riferimento:

  • al datore di lavoro;
  • alla tipologia di contratto di lavoro;
  • al profilo professionale ricercato.

Inoltre, è possibile pubblicare la vacancy anche successivamente all’assunzione. In tale caso, l’offerta viene immediatamente archiviata dal sistema e non proposta a soggetti in cerca di lavoro.

A regime, in base ai termini che saranno indicati nel decreto ministeriale di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025:

  • la vacancy dovrà risultare preventivamente o contestualmente pubblicata rispetto all’assunzione;
  • sarà obbligatorio il collegamento univoco tra vacancy e Comunicazione Obbligatoria;
  • tale collegamento dovrà essere tracciato nei flussi Uniemens attraverso la corretta associazione dell’id vacancy al codice fiscale del lavoratore.

Solo a seguito dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025, nei termini ivi previsti, sarà obbligatorio esporre l’id vacancy nel flusso Uniemens per i benefici contributivi interessati e, inoltre, la data di pubblicazione della vacancy sul SIISL dovrà essere uguale o antecedente alla data di fruizione del beneficio, ossia uguale o antecedente all’ultimo giorno del mese indicato in <AnnoMeseRif> di <InfoAggCausaliContrib>.

Le modalità di richiesta di abilitazione, di presentazione delle Comunicazioni Obbligatorie e di pubblicazione delle vacancy sul SIISL e successivi aggiornamenti, nonché la disponibilità delle funzioni di prossima implementazione sono disponibili sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale e sul sito istituzionale dell’Istituto.

Per consultare il messaggio INPS, che contiene anche le istruzioni operative informatiche e dei flussi Uniemens, clicca qui: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.03.messaggio-numero-1153-del-31-03-2026_15218.html

 

 

 

31 Marzo 2026 - Normativa

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – 71° elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 41 del 26 marzo 2026, ha adottato il 71° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Per consultare l’elenco, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/DD-41-del-26032026.pdf

 

30 Marzo 2026 - Normativa

Bonus giovani e donne 2026 – Quadro riepilogativo agli incentivi | ADLABOR

L’INPS fornisce sul suo sito (https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.03.bonus-giovani-2026-guida-agli-incentivi.html) un quadro riepilogativo della proroga degli sgravi contributivi, previsti dal Decreto Milleproroghe fino al 30 aprile 2026.

Bonus “Giovani”

Il Bonus giovani è un incentivo pensato per abbattere i costi dei contributi che le aziende devono versare, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti per rientrare nella misura sono:

  • età non superiore a 35 anni;
  • non aver mai avuto, in precedenza, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le regole dal 1° gennaio 2026, rispetto allo scorso anno, sono diventate più sfidanti per le imprese.

  • il bonus spetta a chi crea nuovo lavoro reale;
  • l’azienda ha uno sgravio contributivo del 100%, se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto (il numero totale dei dipendenti deve aumentare rispetto alla media dell’anno precedente). Se invece l’azienda assume, ma non aumenta il numero complessivo dei dipendenti, lo sconto contributivo scende al 70%;
  • dal 1° aprile è, infine, teoricamente attivo l’obbligo per le aziende di pubblicare le posizioni aperte sul portale SIISL. Dopo la pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero, la ricerca del lavoro diventerà dunque più trasparente e digitale;
  • l’efficacia definitiva di alcune di queste misure dipende anche dal via libera della Commissione europea. I datori di lavoro devono essere in regola con i contributi (DURC) e le norme di sicurezza per poterti offrire queste agevolazioni;

L’incentivo non è uguale ovunque sul territorio nazionale. Il massimale dell’esonero è pari a:

  • 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale;
  • 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Bonus ZES Unica (Mezzogiorno)

La “finestra” per il Bonus Zona Economica Speciale (ZES) è stata estesa alle assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026. L’agevolazione segue le stesse modalità del Bonus giovani, puntando a favorire l’inserimento lavorativo stabile nelle regioni del Sud Italia.

Bonus donne

Il Bonus donne (art. 23, d.l. 60/2024) è invece un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per un massimo di 24 mesi. Riguarda le assunzioni di lavoratrici, anche delle regioni Marche e Umbria, che avverranno entro il 31 dicembre 2026.

L’assunzione deve generare un aumento netto dell’occupazione in azienda e coinvolgere:

  • donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti);
  • donne senza impiego da almeno 6 mesi residenti nella ZES Unica Mezzogiorno;
  • professioniste operanti in settori con forte disparità di genere.

Sono tutte misure che nascono per abbattere le barriere d’ingresso nel mondo del lavoro, trasformando le tutele sociali in occasioni concrete di crescita professionale.

I bonus giovani, donne e ZES (Zona Economica Speciale) si richiedono all’INPS tramite istanza telematica presentata dai datori di lavoro privati sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

24 Marzo 2026 - Normativa

Mobilità in deroga – Nuove istruzioni operative | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 5035 del 18 marzo 2026, con il rilascio delle nuove istruzioni operative per la gestione della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Le indicazioni, che integrano la circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, sono rintracciabili nel Focus On “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria” dedicato alla “Mobilità in deroga – Aree Crisi Industriale Complessa“.

Le nuove istruzioni sono state emanate a seguito delle modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio per il 2026 (art. 1, comma 165, Legge 199/2025) e del rifinanziamento della misura di mobilità in deroga per il 2026 ai sensi dell’art. 14, comma 1-sexies, del cosiddetto decreto Milleproroghe (Decreto‑legge 200/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2026).

Le risorse, pari a 100 (cento) milioni di euro, sono riferite sia al trattamento di mobilità in deroga sia al trattamento di cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle aziende operanti in Area di crisi industriale complessa.

Per consultare la nota, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-ammortizzatori-sociali/focus/istruzioni-operative-trattamento-di-mobilita-deroga

 

24 Febbraio 2026 - Normativa

Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Piano integrato per il 2026 | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 20 del 12 febbraio 2026, con l’adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026.

Segnaliamo in particolare:

  • al fine di diversificare i controlli, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) individuerà i settori da attenzionare non sulla base della mera classificazione del rischio secondo i codici ATECO, ma partendo da un’analisi dei dati concreti riguardanti gli infortuni gravi e mortali, ossia sulla scorta di quanto emerge dai dati INAIL;
  • oltre a edilizia e agricoltura, l’INL attenzionerà le attività manifatturiere e il settore della logistica, limitatamente al magazzinaggio;
  • per quanto riguarda la Patente a crediti, il Ministero del lavoro è impegnato, con l’INL e gli altri attori interessati, nella definizione dei requisiti per l’assegnazione di crediti aggiuntivi ai fini del rilascio della patente a crediti.
20 Febbraio 2026 - Normativa

Retribuzioni convenzionali – Trattamento fiscale compensi maturati | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 37/E del 12 febbraio 2026, ha fornito un chiarimento in merito al corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi in natura e differiti maturati in periodi d’imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in base alle retribuzioni convenzionali – Art. 51, comma 8–bis del TUIR.

Questa, sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

  • l’art. 49 del TUIR prevede che sono redditi di lavoro dipendente quelli che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri» e, ai fini della loro determinazione, il successivo art. 51 stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»;
  • rientrano, pertanto, in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti (come, per quanto di interesse nel caso di specie, stock options e performance shares), stimati in base al loro” valore normale”, così come determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR;
  • ai sensi dell’art. 3, comma 1, del TUIR, per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, l’imposta si applica sulla totalità dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica esclusivamente sui redditi prodotti in Italia;
  • l’art. 51, comma 8 bis, del TUIR, in deroga alle regole ordinarie di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, prevede che «il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro. Tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento, e in misura non inferiore, al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei (cfr., da ultimo, il decreto ministeriale 16 gennaio 2025);
  • tale criterio di determinazione del reddito si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR. Ciò comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero, in deroga al criterio analitico dettato dall’art. 51, comma 1, del medesimo TUIR, è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore;
  • per l’applicazione di tale criterio di determinazione forfetaria del reddito è necessario che sussistano i requisiti previsti dalla norma e cioè che: a) l’attività lavorativa sia svolta all’estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o sufficiente stabilità; b) l’attività lavorativa esercitata all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (e, dunque, che la prestazione sia integralmente svolta all’estero); c) il lavoratore soggiorni, nell’arco di dodici mesi, nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni; d) il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze fissa le retribuzioni convenzionali previste esclusivamente per il settore privato;
  • la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime.
19 Febbraio 2026 - Normativa

Compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato – Trasmissione dati all’INPS | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2025 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

Segnaliamo in particolare:

  • l’art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La disposizione richiamata stabilisce il c.d. principio di onnicomprensività, che comporta l‘assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste, e ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione;
  • la legge di Bilancio 2025, ha prorogato per il triennio 2024-2027 quanto previsto dall’art. 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024, prevedendo, in deroga all’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, l’innalzamento da 258,23 euro a 1.000,00 euro del limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. Al riguardo, si fa rinvio a quanto indicato dalla circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate;
  • la legge di Bilancio 2025 prevede inoltre che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti stessi, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Qualora il rimborso delle spese sia superiore al limite previsto dalla norma, solo la parte eccedente di tale limite concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente;
  • l’art. 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, dispone che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta, come nel caso in oggetto l’INPS, è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto di imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2025 al personale cessato dal servizio. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica;
  • per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”.

 

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