23 Giugno 2023 - Senza categoria
Con circolare n. 57 del 22 giugno 2023, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) applicabile:
- alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- alle assunzioni di giovani under 36, così come autorizzate dalla Commissione europea effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Misura degli incentivi
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio INPS n. 3389/2021. L’Istituto fa presente che la richiesta di fruizione del beneficio con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità. In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
22 Giugno 2023 - Senza categoria
L’INAIL, con Circolare n. 29 del 19 giugno 2023, informa che, a decorrere dal 21 giugno 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, comma 11, del Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono i seguenti:
- 10,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,50% misura delle sanzioni civili.
07 Giugno 2023 - Normativa
Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso disponibile la nuova “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”.
La Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.
In particolare, la guida contiene utili indicazioni circa contenuti, tempi e modalità con cui il titolare deve:
- fornire l’informativa all’interessato;
- valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali;
- provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (il RPD è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante);
- adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.
Inoltre la guida tratta anche:
- dei diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network (“diritto alla portabilità”), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte;
- degli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue;
- della legislazione nazionale.
La guida, consultabile cliccando sul link: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali, può anche essere scaricata in pdf.
06 Giugno 2023 - Senza categoria
L’Inail, con circolare n. 23 del 1° giugno 2023, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi, relativamente alla tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo (articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.
Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.
Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
Per consultare la circolare, clicca su: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-23-del-1-giugno-2023.pdf
06 Giugno 2023 - Interpretazioni
Con Circolare n. 49 del 31.05.2023 l’INPS ha ripercorso gli interventi normativi succedutesi negli ultimi anni in materia di welfare e premi di risultato, evidenziandone i riflessi previdenziali.
Per consultare la Circolare clicca qui.
01 Giugno 2023 - Normativa
Il D.L. 29 maggio 2023, n. 57 recante «Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» e in vigore dal 30 maggio 2023, ha modificato il quinto e il sesto periodo dell’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) in tema di promozione della parità di genere nell’ambito dei “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” disponendo che «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», mentre precedentemente poteva essere sufficiente un'autocertificazione.
22 Maggio 2023 - Normativa
Le modalità per l’accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, in particolare quello conseguente all’applicazione dagli articoli 41 (Sorveglianza sanitaria) e 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, erano state disciplinate con Decreto del Ministero delle Finanze 23 dicembre 2010.
L’INPS, con il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023, informa che il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha soppresso, a decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dalla stessa data, le funzioni svolte dalle commissioni sono state trasferite all’INPS.
Dal 1° giugno 2023, quindi, le richieste di accertamento sanitario e medico-legale dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
Per potere accedere alla procedura di presentazione delle domande, gli enti indicati nel messaggio dovranno richiedere l’abilitazione compilando il modulo AA14, inviandolo poi alla struttura INPS territorialmente competente.
19 Maggio 2023 - Normativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto n. 56 del 5 maggio 2023, ha adottato il 39° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
18 Maggio 2023 - Normativa
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359) ha apportato delle modifiche all’importo dell’indennità di congedo parentale. L’INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha comunicato le relative istruzioni amministrative e operative.
In particolare:
- la nuova norma si applica ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022;
- l’indennità viene elevata all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;
- il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
- la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
16 Maggio 2023 - Normativa / Senza categoria
Il Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) ha apportato alcune modifiche all’articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con la Legge 96/2017), sulle Prestazioni Occasionali.
Segnaliamo in particolare:
- la possibilità per gli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionali è consentita, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento (comma 1);
- è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comma 14).