08 Luglio 2021 - Normativa
Con accordo 16 giugno 2021 è stata prorogata la vigenza del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 21 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando allo stesso tempo delle modificazioni. L’ Accordo ha inserito l’art 21-bis (servizi di welfare per il dirigente ed i familiari) e ha modificato l’articolo 18 (malattia e infortunio), 21 (aggiornamento e formazione professionale, politiche attive e outplacement), 25 (previdenza complementare), 26 (previdenza integrativa individuale), 27 (assistenza sanitaria integrativa), 37 (dimissioni) e 39 (licenziamento) del CCNL del 21 luglio 2016.
In particolare, si segnalano le seguenti novità:
- Art 18 - Malattia e infortunio: il periodo di comporto di 240 giorni va calcolato a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso;
- 21 - Aggiornamento e formazione professionale, politiche attive e outplacement (CFMT): dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo per il CFMT sarà pari a 290 euro a carico del datore di lavoro e 130 euro a carico del dirigente;
- 25 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri): dal 1° gennaio 2021 il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive, è pari al 2,31 % della retribuzione convenzionale annua di 59.224,54 euro;
- 27 - Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso - Fasdac): i datori di lavoro dei dirigenti che beneficiano del fondo di assistenza sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo del servizio sanitario nazionale dal 1° ottobre dovranno contribuire al fondo per ciascun dirigente in servizio nella misura del 5,51 % della retribuzione annua;
- 37 - Dimissioni: dal 1° luglio 2021, il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, a seconda che la comunicazione delle dimissioni pervenga al datore di lavoro, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente;
- 39 – Licenziamento: dal 1° luglio 2021, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese a seconda che la comunicazione di licenziamento pervenga al dirigente, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a retribuire per intero la frazione di mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
Per consultare l’accordo clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/accordi-sindacali-e-interconfederali/proroga-c-c-n-l-per-i-dirgenti-di-aziende-del-terziario/
06 Luglio 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con la circolare n. 96 del 5 luglio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, in modalità oraria.
Segnaliamo in particolare che la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria è fruibile solo a decorrere dal 13 maggio 2021, presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima inoltrando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito. La circolare precisa inoltre che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano; con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore; con i riposi giornalieri della madre o del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano; con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi per assistenza a familiare handicappato, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario;
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2096%20del%2005-07-2021.htm
05 Luglio 2021 - Interpretazioni
Il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento adottato nei confronti del Comune di Bolzano, ha dichiarato illegittimo il monitoraggio della navigazione internet dei lavoratori effettuato in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.
Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all’attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.
Nel provvedimento l’Autorità ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.
Le sanzioni adottate nei confronti del Comune sono state:
- sanzione pecuniaria di euro 84.000 (ottantaquattromila);
- obbligo di adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti;
- cancellazione di tutti i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati;
- obbligo di aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale;
- pubblicazione del provvedimento
Per consultare il provvedimento del Garante, clicca qui:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9669974
01 Luglio 2021 - Normativa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021 il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Segnaliamo le misure in materia di tutela del lavoro:
- Cassa integrazione straordinaria: possibilità di proroga di ulteriori sei mesi. Utilizzo anche per le imprese che debbono fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica (ma che non possono ricorrere ad altri trattamenti di integrazione salariale) per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Con il ricorso alla cassa viene preclusa la possibilità di licenziare per tutta la durata del trattamento;
- Cassa integrazione: possibilità di utilizzo per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia), con i codici ATECO 13, 14 e 15, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021 e per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale;
- Blocco licenziamenti collettivi: per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia), con i codici ATECO 13, 14 e 15 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto, ai datori di lavoro:
- Il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività dell'impresa; per cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- delle imprese che presentano domanda di ricorso alla cassa integrazione straordinaria;
- Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo: per tutti i datori di lavoro delle industrie tessili e confezioni abbigliamento resta precluso fino al 31 ottobre 2021, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì, sospese le procedure in corso;
- Formazione per i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale: è istituito un Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCRP), finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonchè ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
Per consultare il testo del Decreto Legge 99/2021, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-legge-30-giugno-2021-n-99/
23 Giugno 2021 - Normativa
I datori di lavoro potranno utilizzare il lavoro agile con procedura semplificata fino al 31 dicembre 2021. È quanto prevede l’art. 11, comma 1, del testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, che proroga fino al 31 dicembre i termini delle disposizioni legislative in materia di lavoro agile (articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
22 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 966 del 17 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della diffida obbligatoria in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota d’obbligo ex art. 3 della Legge n. 68/1999.
Segnaliamo in particolare che, per l’Ispettorato del Lavoro:
- è esclusa la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni ai sensi del Capo IV della medesima L. n. 68/1999, ammettendo a tal fine la sola “presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro” (cfr. anche nota congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato del 23 marzo 2017 n. 2283). In altre parole, affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti;
- la sanzione andrà applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego (cfr. nota INL del 18 luglio 2018 n. 6316);
- il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente;
- nell’ipotesi in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno l’obbligo di assunzione per effetto di una riduzione dell’organico aziendale, si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa unicamente per il numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi
Per consultare la nota 966/2021, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-966-17-giugno-2021-illeciti-legge-68-e-diffidabilit%C3%A0-18062021.pdf
Per consultare la nota 6316/2018, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-18luglio2018-natura-illecito-omesso-collocamento-obbligatorio.pdf
Per consultare la nota 2283/2017 clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Parere-IIL-Milano.pdf
22 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 967 del 17 giugno 2021, è intervenuto a proposito dell’obbligo, per il datore di lavoro che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori di richiedere il certificato del casellario giudiziale ex art. 24 D.P.R. 313/2002 n. 313, chiarendo che:
- il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000;
- nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.
Rammentiamo che, in via generale e salvo specifiche eccezioni, ai sensi dell’art. 8 della Legge 300/1970 (Divieto di indagini sulle opinioni: È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore), sussiste per il datore di lavoro il divieto di richiedere al lavoratore tanto il certificato del casellario giudiziale, quanto quello dei carichi pendenti.
Per consultare la nota, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-967-17-giugno-2021-sanzione-art-25bis-DPR-313-2002-18062021.pdf
21 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021, fornisce chiarimenti sullo sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La circolare riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello sgravio e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS. Evidenziamo in particolare che lo sgravio trova applicazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- i datori di lavoro debbono avere alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
- le assunzioni con contratto di apprendistato in oggetto debbono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1,comma 8, della legge 160/2019) o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020);
- per la fruizione dello sgravio contributivo, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello;
- il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 e si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2087%20del%2018-06-2021.htm
16 Giugno 2021 - Interpretazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 3 del 9 giugno 2021, risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, ai sensi della legge n. 68/1999.
Il Ministero ritiene che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva sulla base delle seguenti considerazioni:
- i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Tale tassatività è stata sancita anche dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210;
- l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.
Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:
https://www.adlabor.it/interpretazioni/collocamento-obbligatorio/interpello-del-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-n-3-2021/
03 Giugno 2021 - Interpretazioni
L’ANPAL ha aggiornato, al 1° giugno 2021, le Faq riguardanti il Fondo Nuove Competenze, fondo per l’innovazione rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive. Si tratta di Faq relative alla sezione progetto formativo e soggetti erogatori, in cui sono state aggiornate la faq n. 28 sui termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, la n. 29 sui lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti e la n. 30 sull’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Disponibile online la nuova sezione delle faq relativa alla documentazione che le aziende devono inviare per richiedere il saldo del Fondo nuove competenze.
Per consultare il documento, clicca prima qui:
https://www.anpal.gov.it/faq
e quindi sull’alinea “Fnc - Fondo nuove competenze”
Per sottoporre all’ANPAL richieste di chiarimenti, è possibile scrivere a:
[email protected]