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Smart working – Categorie di lavoratori interessate e termini | Adlabor
Il lavoro agile, introdotto nel 2017, è diventato uno strumento particolarmente efficace nel periodo emergenziale. Le normative al riguardo si sono affastellate in questi mesi. Abbiamo ricostruito l'iter delle varie discipline e i termini della loro validità che abbiamo sintetizzato in uno schema consultabile su Adlabor: https://www.adlabor.it/schemi/emergenze/lavoro-agile-excursus-normativo-e-termini-emergenziali-adlabor/ .
Misure emergenziali – proroghe | Adlabor
Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 ha prorogato alcune misure emergenziali:
- proroga al 31 gennaio 2021 della possibilità di adottare misure di limitazione della circolazione delle persone, e di avere sempre con sé dispositivi di protezione;
 - potere delle regioni di introdurre solo misure più restrittive;
 - proroga al 31 gennaio 2021 dei divieti di assembramenti, e altre misure restrittive;
 - proroga al 31 dicembre 2020, delle tutele per i lavoratori maggiormente esposti a rischi, diritto al lavoro agile per i genitori di figli minori di 14 anni e per i lavoratori di disabili, familiari di disabili o immunodepressi;
 - proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione originariamente fissati al 31 luglio 2020 e dei termini per l’invio delle domande di accesso per i trattamenti che si collocano fra il 1° e il 31 agosto 2020.
 
Per consultare i testi normativi aggiornati:
- Art. 87 d.l. 18/2020 – conv. con l. 27/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-norme-accertamenti-diagnostici-per-forze-dellordine-art-87-d-l-18-2020-conv-con-l-27-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
 - Art. 1 d.l. 19/2020 – conv. con l. 35/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/possibilita-introduzione-obbligo-mascherine-allaperto-art-1-d-l-19-2020-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
 - Art. 1 d.l. 33/2020 – conv. con l. 74/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-termine-divieto-assembramento-art-1-d-l-33-2020-conv-con-l-74-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
 - Art. 3 d.l. 33/2020 – conv. con l. 74/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-misure-di-sicurezza-art-3-d-l-33-2020-conv-con-l-74-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
 - Art. 1 d.l. 83/2020 – conv. con l. 124/2020 - coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-termini-al-31-1-2020-art-1-d-l-83-2020-conv-con-l-124-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
 - Art. 1 d.l. 104/2020 coordinato con d.l. 125/2020: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/proroga-termini-domande-cassa-integrazione-art-1-d-l-104-2020-coordinato-con-d-l-125-2020-adlabor/;
 
CIGO, CIGD e Assegno ordinario – causale “COVID 19 con fatturato“.
Domanda CIGO, CIGD e Assegno ordinario - causale “COVID 19 con fatturato“ - istruzioni INPS
Cassa integrazione “decreto Agosto”: domande fino al 31 ottobre | Adlabor
L’INPS, con circolare n 115 del 30 settembre 2020, fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per la presentazione della domanda di concessione dei trattamenti di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.
Segnaliamo in particolare che:
- slitta al 31 ottobre 2020 (originariamente previsto al 30 settembre) il termine per la presentazione delle nuove domande per la concessione di un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.
 - le nuove domande devono essere presentate con, in allegato, l’autocertificazione che attesti l’eventuale riduzione di fatturato subita dal datore di lavoro.
 - la richiesta dei trattamenti va inviata con due distinte istanze da trasmettere in due tempi: per un primo periodo pari a 9 settimane e per un secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili però esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane
 - resta confermata la necessità di eseguire la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
 - l'accesso al secondo periodo di 9 settimane di CIG è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%. Qualora la riduzione di fatturato sia stata registrata ma in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività. Nel caso in cui, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto è pari al 18% di detta retribuzione globale.
 - al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale e la rilevazione delle aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo, i datori di lavoro richiedenti devono completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, nella quale autocertificano alternativamente:
 
- 
- la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;
 - il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2019.
 
 
- oltre che dei termini per l’invio delle domande dei trattamenti di integrazione salariale, il 31 ottobre 2020 rappresenta anche il termine per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020.
 
Per consultare la circolare clicca qui:
Proroga NASpI e DIS-COLL e accordi aziendali per superare il divieto di licenziamento | Adlabor
Istruzioni INPS su proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e accesso alla NASpI dopo risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale
Procedure presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuabili da remoto – Decreto Direttoriale INL 56/2020 | Adlabor
L’INL ha pubblicato il 22.09.2020 il Decreto Direttoriale n. 56/2020 che indica le procedure amministrative o conciliative di competenza dell’ispettorato del Lavoro effettuabili attraverso strumenti di comunicazione da remoto, ai sensi dell’art. 12 bis del Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020).
In particolare, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto:
- attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;
- audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;
- attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;
- istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
- audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.
In riferimento alle modalità di svolgimento da remoto di tali procedure che, in ogni caso, dovranno consentire l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa, si attendono ulteriori provvedimenti.
Per consultare il Decreto Direttoriale, clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/decreto-direttoriale-inl-n-56-del-22-09-2020-procedure-amministrative-o-conciliative-da-effettuare-da-remoto/
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali in alternativa alla CIG – sino al 31.12.2020 | Adlabor
Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS fornisce le prime indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale ed è applicabile per singola unità produttiva.
Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano:
- già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020;
 
Inoltre, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104/2020 ed in particolare:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
 - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
 - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
 - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 (fondi di solidarietà) e 29 (fondo di integrazione salariale) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
 - il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
 
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Il beneficio contributivo, che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm
Distacco transnazionale – recepita la Direttiva UE sulle condizioni di lavoro
Distacco transnazionale – Con D.Lgs 122/2020 recepita la Direttiva UE
Decreto “agosto” – D.L. n. 104/2020. Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro | Adlabor
L’INL, con nota n. 713 del 16 settembre 2020 fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale interesse lavoristico del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.
Segnaliamo in particolare:
a) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: con l’art. 3 si prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione venga riconosciuto un esonero dal versamento contributivo, fermi restando l’obbligo di versamento dei premi e contributi all’INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Si evidenzia come il comma 2 condizioni la possibilità di beneficiare della agevolazione è condizionata al rispetto del divieto di licenziamento. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali: fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro. Del beneficio non possono godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
c) contratti a termine: tra i vari aspetti affrontati dall’INL, evidenziamo come si consente,fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali previste dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. In ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”.
d) licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o: viene confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sospendendo, per  il medesimo  periodo,  quelle  avviate  dal  23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Il D.L. 104/2020 ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento a fronte di specifiche condizioni . Divieti e sospensioni operano esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.;
- cambio d’appalto senza riassunzione da parte del subentrante.
I divieti non si applicano ai licenziamenti:
- motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento  d'azienda  o  di  un  ramo  di  essa;
- intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- in caso di  accordo  collettivo aziendale,  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  a  livello  nazionale,  di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
e) possibilità di revoca dei licenziamenti: la possibilità è condizionata alla contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione.
Per consultare la nota INL, clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf