News

21 Aprile 2020 - Interpretazioni

DURC online – aggiornamento servizio di consultazione

L’Inail, con la nota n. 4654 dell’8 aprile 2020, comunica che dal 7 aprile 2020 è operativo l’aggiornamento del servizio Consultazione DURC online che rende disponibili agli utenti:

  • sia i DURC online in corso di validità alla data della richiesta;
  • sia i DURC online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Al fine di informare gli utenti nell’home page del servizio “DURC online” è stato inserito un avviso che illustra in dettaglio le istruzioni per la consultazione. Analogo avviso è stato pubblicato nel portale dell’Inps.

Per consultare la nota, clicca qui: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-8-4-2020-durc.pdf

17 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – congedo COVID-19 – proroga al 3 maggio 2020

L’INPS, con messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, comunica che, in virtù della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo COVID-19 (vedi anche precedenti nostre news del 26 marzo, 8 aprile e 16 aprile 2020).

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201648%20del%2016-04-2020.pdf

 

16 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/Covid-19 – FAQ sulle disposizioni del Governo in materia di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcune FAQ interpretative delle disposizioni emanate dal Governo per agevolare aziende e lavoratori.

Riportiamo qui di seguito quelle di specifico interesse per le aziende

  • Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020?

Sì. Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

  • In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?

Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020.

  • Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?

Sì. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva a seguito dell’emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio, la durata del tirocinio è prorogata? Entro quando devono essere effettuate le comunicazioni?

Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

  • L’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche se adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, può essere equiparata alla malattia?

Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l’assenza dei medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all’articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.

Per consultare tutto il documento, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx

16 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Congedo straordinario – modalità di fruizione

L’INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, rammentando che:

  • i lavoratori dipendenti  che  non  abbiano  fruito  del  congedo  parentale  o  di  prolungamento del  congedo  parentale  nel  periodo  ricompreso  dal  5  marzo  fino  alla  fine  della  sospensione  dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che  si  siano  comunque  astenuti  dall’attività  lavorativa  (dietro  richiesta  di  permesso  o  ferie), possono  presentare  domanda  di  congedo  COVID-19  riferita  a  periodi  pregressi  a  partire  dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  • durante il  detto  periodo  di  sospensione dei servizi,  il  congedo  COVID-19  può  essere  richiesto anche  in  modalità  frazionata  a  giorni,  con  le  stesse  modalità  del  congedo  parentale, alternandolo  con  attività  lavorativa  ovvero  con  altre  tipologie  di  permesso  o  congedo  (ad esempio,  ferie,  congedo  parentale,  prolungamento  del  congedo  parentale,  giorni  di  permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);

fornisce ulteriori chiarimenti:

Sulle modalità di fruizione dei congedi COVID-19 istituiti per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, congedi che, ricordiamo:

  • possono essere fruiti da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni;
  • nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
  • sono subordinati alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, disoccupato o non lavoratore;
  • in presenza di domande  presentate  da  genitori  appartenenti  allo  stesso  nucleo  familiare  per  i  medesimi giorni,  si  procederà  ad  accogliere  quella  presentata  cronologicamente  prima;

Sulla incompatibilità dei congedi con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, precisando che la fruizione è incompatibile:

  • con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • con la  contemporanea  (negli  stessi  giorni)  fruizione  del congedo  parentale  per  lo  stesso  figlio  da  parte  dell’altro  genitore  appartenente  al  nucleo familiare.  Resta  fermo  che  nei  giorni  in  cui  non  si  fruisce  del  congedo  COVID-19,  è  possibile fruire di giorni di congedo parentale;
  • con la  contemporanea  negli  stessi giorni  fruizione  da  parte  dell’altro  genitore  appartenente  al  nucleo  di  riposi  per  allattamento  fruiti  per  lo  stesso figlio;
  • con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, NASpI e DIS-COLL.

Sulla compatibilità dei congedi, precisando che il congedo COVID-19 è compatibile con:

  • in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire  del congedo oppure  del  congedo  parentale,  in  quanto  la  presenza  di  un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
  • qualora ci  siano  più  figli  nel  nucleo  familiare oltre  al  figlio  per  cui  si  fruisce  del  congedo  di  maternità/paternità,  la  fruizione  del  congedo da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
  • con la  prestazione  di  lavoro  in  modalità smart-working  dell’altro  genitore,  in  quanto  il  genitore  che  svolge  l’attività  lavorativa  da  casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
  • la fruizione  del  congedo è  compatibile  con  la  contemporanea  fruizione di ferie, aspettative e permessi non retribuiti dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
  • con la  sospensione  obbligatoria  dell’attività da  lavoro  autonomo  disposta  durante  il  periodo  di  emergenza  per  COVID-19,  trattandosi  di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.

Per consultare il messaggio clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.pdf

 

 

14 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – sospensione adempimenti fiscali

Con circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.L. n. 23/2020 circa le disposizioni volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il decreto, per permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. La circolare fornisce chiarimenti di particolare interesse per le imprese circa:

  • sospensione dei versamenti tributari;
  • diminuzione del fatturato;
  • proroga della sospensione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni;
  • acconti IRPEF, IRES e IRAP;
  • versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
  • certificazione unica 2020
  • proroga dei certificati in materia di appalti;
  • assistenza fiscale a distanza;
  • versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture;
  • processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori;
  • spese di sanificazione.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e

11 Aprile 2020 - Interpretazioni

Licenziamenti – vincoli in caso di accesso a crediti garantiti  – Emergenza Coronavirus/COVID-19

Il decreto-legge 23/2020, all'articolo 1 lettera i) prevede che: “l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”.

Ciò sta a significare che chi ricorre ai crediti garantiti come previsti dal decreto-legge sopracitato non potrà poi operare licenziamenti se non previo accordo sindacale. La dizione legislativa è talmente generica che potrebbe ricomprendervi qualsiasi tipo di licenziamento in quanto provvedimento incidente sui livelli occupazionali.

Per consultare il decreto legge 23/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-n-23-dell08-04-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interven/

11 Aprile 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: DPCM 10 aprile 2020 – Ulteriori misure urgenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

Il provvedimento, nel confermare le misure decise con D.P.C.M. 1° aprile 2020 (vedi nostra news del 3 aprile 2020), le estende, sempre per tutto il territorio nazionale, fino al 3 maggio 2020 compreso.

Vengono inoltre specificate:

  • la possibilità della riapertura di una serie di attività produttive e commerciali dettagliatamente indicate in cinque allegati: all. 1- commercio al dettaglio; all. 2-servizi alla persona; all. 3 – attività agricole e manifatturiere; all. 4-misure igienico-sanitarie; all. 5-misure per gli esercizi commerciali;
  • le misure di sicurezza che dovranno essere adottate dagli esercizi commerciali (ad esempio: il mantenimento del distanziamento sociale; la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, l’uso obbligatorio di mascherine e di guanti usa e getta nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative laddove non sarà possibile osservare il distanziamento sociale; lo scaglionamento degli accessi dei clienti nei locali);
  • la possibilità, per le attività che restano sospese, di entrare in azienda, previa comunicazione al Prefetto, per vigilanza o manutenzione; per la gestione dei pagamenti; per la sanificazione; per spedire e ricevere merci;
  • la priorità, per le aziende delle attività aperte, della distribuzione e consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità;
  • la possibilità di transiti nel territorio italiano per motivi di lavoro (massimo 72 ore prorogabili di ulteriori 48);
  • l’obbligo per chiunque arrivi dall'estero di consegnare una dichiarazione ai vettori che dovranno misurare la temperatura e bloccare il viaggio di chi ha la febbre;

Le imprese le cui attività non sono sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per consultare il D.P.C.M. 10 aprile 2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/dpcm-dell11-04-2020-coronavirus-proroga-al-3-maggio-delle-misure-di-sicurezza-e-contenimento/

09 Aprile 2020 - Normativa

Cassa integrazione – estensione ai lavoratori assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020

Il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore il 9 aprile 2020 contiene, tra le altre norme, l’articolo 41 “Disposizioni in materia di lavoro”.

In breve, l’articolo precisa che:

  • le disposizioni previste dal precedente Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 agli articoli 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020;
  • le domande di Cassa integrazione in deroga sono esenti dall’imposta di bollo.

Per consultare il D.L. 23/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-n-23-dell08-04-2020-coronavirus-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interven/

Per consultare il D.L. 18/2020, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-18-2020-del-17-03-2020-misure-di-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-e-di-sostegno-economico-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-de/

09 Aprile 2020 - Senza categoria

Emergenza Coronavirus/COVID-19: CIGO/CIGS/CIGD – Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali hanno definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID 19, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

In particolare, la circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS  già autorizzata e per l'approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

Segnaliamo in particolare:

a) Cassa integrazione ordinaria: i datori di lavoro che operano nei territori della cd “zona rossa”, ivi compresi quelli che operano su tutto il territorio nazionale:

  • sono dispensati dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, comma  1,del d.lgs.n. 148/2015, ma si deve fare ricorso al modulo ex comma 4;
  • sono dispensati dal rispetto del termine dei  15  giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione oraria (art. 15, comma 2,del d.lgs. n. 148/2105) per la presentazione della domanda relativa alla CIGO;
  • sono dispensati dal rispetto del termine previsto dall’ articolo 30, comma 2,del d.lgs. n. 148/2015,  (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni orarie);
  • il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19” e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale  straordinaria;
  • non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili;
  • la domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i  dipendenti  assunti  alla  data  del 17  marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente
  • le domande vanno presentate all’INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del predetto Istituto n.38 del 12 marzo 2020 e n.47 del 28 marzo 2020;
  • alla luce della particolare finalità dell’intervento, lo stesso può  essere erogato -a  richiesta  del datore di lavoro -con la formula del pagamento diretto;
  • restano fermi l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • I datori di lavoro che ricorrono al trattamento di integrazione salariale ordinaria per emergenza ,limitatamente ai  periodi riconosciuti, non  sono  tenuti  al  versamento  della contribuzione addizionale.

b) Cassa integrazione ordinaria in sostituzione della straordinaria: le aziende che hanno  in corso un programma di CIGS (anche quelle in CIGS per aree di crisi industriale complessa):

  • possono presentare  domanda per  la  concessione  del  trattamento  di  integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane;
  • per la  sospensione  del  trattamento  di  CIGS in  corso, le  aziende  devono  inoltrare  apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS-on-line, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria;
  • la concessione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  ordinario sospende e  sostituisce, il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura dell’orario di lavoro;
  • in via transitoria, per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria non si applicano i termini procedimentali relativi all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle nuove istanze;
  • l’intervento potrà essere erogato -a  richiesta dell’azienda- con la formula del pagamento diretto.

c) Cassa integrazione in deroga: possono richiederla, per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020, i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario, nonché i datori di lavoro che, avendo accesso esclusivamente alla CIGS:

  • i trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni  e Province  autonome  ove  hanno  sede  le  unità  produttive e/o  operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, Maggiori indicazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sono state già fornite dall’INPS con la  circolare  47/2020;
  • in caso di unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel  concetto  di  unità  produttive anche  i  punti  vendita  di  una  stessa  azienda), site  in cinque  o  più  regioni  o  province  autonome  sul  territorio  nazionale,  il decreto di concessione sarà fatto dal Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione;
  • anche per questi trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale,
  • le domande    dovranno    essere    corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario con quantificazione totale delle ore di sospensione e relativo  importo, i dati relativi all’azienda, i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
  • l’integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi;
  • l’istanza, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere inoltrata in modalità telematica;
  • Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Allegato alla circolare vi è il modulo formato excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.

Nota Bene: nella Circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «…al comma 1 dell'articolo 1», leggasi correttamente: «al comma 1 dell'articolo 22».

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf

 

09 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – CIG in deroga – istruzioni alle Regioni

L’INPS, con messaggio n. 1525 del 7 aprile 2020, fornisce le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del Decreto Legge 18/2020.
In sintesi, INPS precisa che:
- sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga;
- sono già operative le procedure per l'invio dei provvedimenti di concessione, fino a 9 settimane, esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), che le sole Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono trasmettere fino a 13 settimane, sulla sopracitata piattaforma;
- i decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni: eventuali domande inviate erroneamente direttamente dalle aziende con il c.d. “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono essere esaminate;
- una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria interna, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro;
- solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste dal messaggio n. 1508/2020, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione

Per consultare il messaggio 1525, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201525%20del%2007-04-2020.pdf
Per consultare il messaggio 1508, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201508%20del%2006-04-2020.pdf

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