L’INPS, con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 fornisce prime indicazioni circa le prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza in oggetto. Seguiranno ulteriori istruzioni operative e procedurali con specifica circolare illustrativa.
Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
Chi può fare domanda:
- imprese industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; per la frangitura delle olive per conto terzi; esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese industriali e artigiane: dell'edilizia e affini;
- imprese artigiane: svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione
- imprese non specificate: dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; produttrici di calcestruzzo preconfezionato; addette agli impianti elettrici e telefonici; addette all'armamento ferroviario;
- cooperative: di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970; agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Come fare domanda
La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Le novità dell’istruttoria
Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto dei seguenti limiti:a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;c) limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Aziende in CIGS
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
Il Decreto 18/2020 Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
- per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FISo deiFondi di solidarietà, datori di lavoro domestico e datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà;
- lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 .La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
- ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
- limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- accordo sindacale: per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale.
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:
- le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”; la lista dei beneficiari.
La modalità di pagamento è esclusivamente quella del pagamento diretto. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020.pdf
Per consultare l’allegato, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
Per consultare lo schema sulla tipologia di strumento applicabile alle singole aziende, clicca qui: https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/