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07 Maggio 2019 - Interpretazioni

Benefici normativi e contributivi subordinati al rispetto della contrattazione collettiva: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, dal 1° gennaio 2007, ha condizionato il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e previdenza anche al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli di secondo livello regionali, territoriali o aziendali (stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), oltre che al possesso da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.

Con la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019, l’INL dà indicazione ai propri ispettori di valutare il rispetto degli obblighi previsti da contratti e accordi collettivi, analizzando il trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto al dipendente e non limitandosi ad accertare la formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Secondo l’INL, anche il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. E ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.

Da ultimo, la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019 precisa che nella valutazione di equivalenza dei trattamenti economici e normativi  non si potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale), ribadendo infine che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determina la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

Per consultare la Circolare clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/INL%20circolare%20n.%207-2019%20Benefici%20normativi%20e%20contributivi.pdf

 

18 Aprile 2019 - Normativa

Incentivo Occupazione NEET 2019

L’INPS illustra le modalità di fruizione per l’anno in corso dell’incentivo Occupazione NEET

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16 Aprile 2019 - Normativa

“Brexit” – rinvio al 31 ottobre 2019

Brexit – prorogato di sei mesi il termine per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea

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16 Aprile 2019 - Interpretazioni

Ispettorato del Lavoro – Attività di vigilanza 2019

Programmazione dell’attività di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro per il 2019

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11 Aprile 2019 - Normativa

Apprendistato – Trasformazione – Regime contributivo

Trasformazione di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante – regime contributivo applicabile

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10 Aprile 2019 - Normativa

INAIL – autoliquidazione 2018-2019

Pubblicata la guida INAIL per l'autoliquidazione 2018-2019

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08 Aprile 2019 - Senza categoria

Disabilità- congedo straordinario- figlio non convivente

L’INPS con circolare n. 49 del 5 aprile 2019 ha incluso  tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario- previsto all’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001- il figlio del genitore disabile in situazione di gravità ancorché non convivente al momento della presentazione della domanda. Tale soggetto, potrà fruire del beneficio solo nel caso di “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e sempre che garantisca l’instaurazione e  la continuità della convivenza per tutta la durata del congedo.

La circolare è stata emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001  nella parte in cui non includeva tra i soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio non convivente - al momento della presentazione della domanda- del genitore con disabilità grave.

Per una lettura completa della circolare n. 49/2019: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2005-04-2019.pdf

Per una lettura completa della Sentenza Costituzionale n. 232/2018: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=232

02 Aprile 2019 - Normativa

Prepensionamento dipendenti poligrafici di aziende editoriali

Possibile per i dipendenti poligrafici di aziende editoriali fruire di pensionamento anticipato

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01 Aprile 2019 - Normativa

Malattia – Visite di controllo – Consultazione on-line esiti

Possibile consultare on-line l'esito e la documentazione delle visite di controllo assenze per malattia

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28 Marzo 2019 - Senza categoria

Ampliati i requisiti di accesso alla CIGS per le aziende appaltatrici di servizi mensa e pulizia |Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circ. n. 5 del 27/03/2019 amplia i requisiti per l’accesso alla CIGS per i dipendenti  di aziende che hanno vinto un appalto per la gestione dei servizi mensa e pulizia ma che alla scadenza del contratto, a causa della cessazione dell’ attività dell’azienda committente che a sua  volta risulti  in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) , non possono accedere a tale trattamento.   

L’art. 44 del Dl 109/18, permette il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi qualora l'azienda :

  • abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva
  • sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale è prevista all’art 20 del . D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148  che alle lettere c) e d) prevede che tale disciplina si applichi :

  • alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
  • alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all’articolo 5 indica i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia e  precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.

Rispetto a quest’ultima previsione, sono emerse le difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto.

Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 purché risulti che il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS la scadenza e la mancata proroga del contratto di appalto in ragione della cessazione di attività della committente.

 

Per la lettura della Circ. 5/2019 del Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-5-del-27032019.pdf

 

 

 

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