News

16 Aprile 2019 - Interpretazioni

Ispettorato del Lavoro – Attività di vigilanza 2019

Programmazione dell’attività di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro per il 2019

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11 Aprile 2019 - Normativa

Apprendistato – Trasformazione – Regime contributivo

Trasformazione di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante – regime contributivo applicabile

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10 Aprile 2019 - Normativa

INAIL – autoliquidazione 2018-2019

Pubblicata la guida INAIL per l'autoliquidazione 2018-2019

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08 Aprile 2019 - Senza categoria

Disabilità- congedo straordinario- figlio non convivente

L’INPS con circolare n. 49 del 5 aprile 2019 ha incluso  tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario- previsto all’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001- il figlio del genitore disabile in situazione di gravità ancorché non convivente al momento della presentazione della domanda. Tale soggetto, potrà fruire del beneficio solo nel caso di “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e sempre che garantisca l’instaurazione e  la continuità della convivenza per tutta la durata del congedo.

La circolare è stata emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001  nella parte in cui non includeva tra i soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio non convivente - al momento della presentazione della domanda- del genitore con disabilità grave.

Per una lettura completa della circolare n. 49/2019: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2005-04-2019.pdf

Per una lettura completa della Sentenza Costituzionale n. 232/2018: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=232

02 Aprile 2019 - Normativa

Prepensionamento dipendenti poligrafici di aziende editoriali

Possibile per i dipendenti poligrafici di aziende editoriali fruire di pensionamento anticipato

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01 Aprile 2019 - Normativa

Malattia – Visite di controllo – Consultazione on-line esiti

Possibile consultare on-line l'esito e la documentazione delle visite di controllo assenze per malattia

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28 Marzo 2019 - Senza categoria

Ampliati i requisiti di accesso alla CIGS per le aziende appaltatrici di servizi mensa e pulizia |Adlabor

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circ. n. 5 del 27/03/2019 amplia i requisiti per l’accesso alla CIGS per i dipendenti  di aziende che hanno vinto un appalto per la gestione dei servizi mensa e pulizia ma che alla scadenza del contratto, a causa della cessazione dell’ attività dell’azienda committente che a sua  volta risulti  in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) , non possono accedere a tale trattamento.   

L’art. 44 del Dl 109/18, permette il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi qualora l'azienda :

  • abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva
  • sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale è prevista all’art 20 del . D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148  che alle lettere c) e d) prevede che tale disciplina si applichi :

  • alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
  • alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all’articolo 5 indica i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia e  precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.

Rispetto a quest’ultima previsione, sono emerse le difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto.

Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 purché risulti che il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS la scadenza e la mancata proroga del contratto di appalto in ragione della cessazione di attività della committente.

 

Per la lettura della Circ. 5/2019 del Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-5-del-27032019.pdf

 

 

 

26 Marzo 2019 - Normativa

Nuova modalità di presentazione della domanda di assegni familiari

Dal 1° aprile 2019 domanda di assegni familiari solo in via telematica

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21 Marzo 2019 - Interpretazioni

Illeciti in materia di lavoro – maggiorazioni sanzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 2594 del 14 marzo 2019 (che segue la precedente circolare n. 2 del 14 gennaio 2019) fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della legge 145/2018 (vedi nostra news del 9 gennaio 2019).

Segnaliamo in particolare che:

  • Ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, l’Ispettorato precisa che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato. Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ratio della norma che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale;
  • La recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “ trasgressore “ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi;
  • Con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs n. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi da quest’ultimo;
  • Gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purchè diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito;
  • L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.

Per consultare la nota, clicca qui:

INL-nota-n-2594-del-14-03-2019

Per consultare la circolare 2/2019 clicca qui

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-2-del-14012019-maggiorazioni-sanzioni-Legge-di-Bilancio-2019.pdf

19 Marzo 2019 - Senza categoria

LICENZIAMENTO – CONTRIBUTO – TICKET PER IL 2019 | Adlabor

Il datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non per dimissioni ,è tenuto al pagamento del ticket licenziamento cioè un contributo - introdotto dalla L. 92/2012   da versare all'INPS. Il contributo è parametrato alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI  che per il 2019 è di 1.221,44.

L' INPS  con circolare n. 5 del 2019 ha stabilito che  il contributo che i datori di lavoro devono versare per ogni anno di anzianità aziendale maturato dal lavoratore, corrisponde per il 2019 a 500,79 euro, ossia 5,45 euro in più rispetto allo scorso anno (495,34 euro).

Il contributo massimo da erogare , corrispondente  ad un triennio  di anzianità è di € 1.502,37 (€ 1.486,02 nel 2018).

Nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, l’importo del contributo raddoppia e si triplica in mancanza di un accordo sindacale. L'importo aggiornato del ticket inizia a decorrere dal 18 marzo 2019.

Per una lettura integrale della circ. 5/2019 https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.htm&iIDDalPortale=&iIDLink

 

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